Cassazione Penale, Ordinanza n. 32818/2026 del 03/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 20 gennaio 2026, emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. su sua richiesta, con la quale la pena relativa ai reati fallimentari contestati era stata rideterminata in due anni e quattro mesi di reclusione, previo riconoscimento della circostanza aggravante contestata e applicazione della riduzione per il rito abbreviato. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, lamentando la mancata applicazione dell'aumento inerente a una circostanza aggravante. La Corte di cassazione ha ritenuto che, nel concordato in appello, siano ammissibili soltanto censure concernenti la formazione della volontà di accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero o il contenuto difforme della decisione giudiziale, nonché vizi della pena che ne comportino l'illegalità. Ha escluso che le doglianze prospettate riguardassero l'illegalità della sanzione e ha inoltre rilevato l'assenza di interesse a impugnare, non essendo stata prospettata una decisione più favorevole logicamente coerente con il sistema normativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile, de plano, il ricorso ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha ritenuto inammissibili le censure sul trattamento sanzionatorio perché non incidenti sull'illegalità della pena e ha escluso l'interesse a impugnare del ricorrente. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo esclusi profili di colpa nella presentazione del ricorso.
Norme richiamate
artt. 216, commi 1 e 2, legge fall.
Norme incriminatrici relative ai reati fallimentari per i quali era stata irrogata la pena.
art. 223, commi 1 e 2, legge fall.
Richiamato quale norma collegata ai reati fallimentari contestati.
art. 219, commi 1 e 2, legge fall.
Richiamato quale ulteriore norma relativa alla contestazione fallimentare.
art. 599-bis c.p.p.
Disciplina il concordato sui motivi di appello; la sentenza emessa in tale rito è ricorribile per cassazione nei limiti individuati dalla giurisprudenza, tra cui i vizi relativi alla formazione della volontà, al consenso del pubblico ministero, al contenuto difforme della pronuncia e all'illegalità della pena.
art. 129 c.p.p.
La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento non costituisce, nel concordato in appello, motivo ammissibile di ricorso secondo il principio richiamato dalla Corte.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la declaratoria de plano di inammissibilità del ricorso.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio abbreviato definito in appello mediante concordato sui motivi ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è ammissibile per censure relative alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero, al contenuto difforme della pronuncia del giudice oppure all'illegalità della pena.
- Nel concordato in appello sono inammissibili le doglianze riguardanti motivi rinunciati, la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e i vizi della determinazione della pena che non si traducano nell'applicazione di una sanzione estranea ai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
- L'interesse a impugnare nel processo penale deve essere valutato secondo una prospettiva utilitaristica: il ricorso richiede la prospettiva concreta di rimuovere uno svantaggio processuale e di ottenere una decisione più favorevole, logicamente compatibile con il sistema normativo.
- La contestazione della mancata applicazione di un aumento di pena per una circostanza aggravante, quando non comporti l'illegalità della sanzione, non è idonea a rendere ammissibile il ricorso per cassazione contro una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32726/2026 del 03/09/2026
- ordinanza_penale · 3 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32728/2026 del 03/09/2026
- ordinanza_penale · 3 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32730/2026 del 03/09/2026
- ordinanza_penale · 3 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32733/2026 del 03/09/2026
- ordinanza_penale · 3 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32734/2026 del 03/09/2026
- ordinanza_penale · 3 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32735/2026 del 03/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →