Cassazione Civile, Ordinanza n. 08893/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (produttore)
La controversia
La lite nasce dall’acquisto di mattonelle da pavimento che l’acquirente assumeva difettose perché non corrispondenti alle caratteristiche dichiarate, in particolare quanto alla resistenza alle macchie, con necessità di rifare la pavimentazione. In primo grado era stata accolta la domanda contro la venditrice per inadempimento contrattuale e contro la produttrice per responsabilità extracontrattuale, con condanna rispettivamente alla restituzione del prezzo e al risarcimento del costo di rifacimento del pavimento. La società produttrice ha appellato la decisione e la Corte d’appello, in parziale riforma, ha respinto la domanda nei suoi confronti. In cassazione l’acquirente ha proposto cinque motivi: 1) nullità/inammissibilità dell’appello per mancata o invalida integrazione del contraddittorio verso la venditrice; 2) motivazione apparente sull’eccezione di inammissibilità dell’appello; 3) violazione delle norme sulla responsabilità del produttore e dell’art. 2043 c.c., sostenendo che l’azione risarcitoria verso il produttore sarebbe comunque esperibile; 4) motivazione apparente e violazione dell’art. 2043 c.c. per avere escluso la responsabilità extracontrattuale pur a fronte di una pavimentazione non conforme; 5) omesso esame della consulenza tecnica d’ufficio e dei fatti decisivi relativi al difetto di conformità dichiarato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha prima chiarito che la notifica dell’impugnazione alla venditrice rientrava nell’art. 332 c.p.c. e non nell’art. 331 c.p.c., trattandosi di cause scindibili e non inscindibili; perciò l’eventuale nullità della notificazione non determinava l’inammissibilità dell’appello, ma solo una stasi processuale fino al decorso dei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., già superati al momento della prosecuzione del giudizio. Nel merito ha confermato la soluzione della Corte d’appello: nelle vendite a catena l’acquirente può agire contrattualmente contro il proprio venditore per i difetti di conformità, mentre l’azione extracontrattuale contro il produttore è esperibile solo quando il difetto renda la cosa pericolosa e cagioni un danno causalmente collegato al prodotto difettoso; nel caso concreto, le macchie sulle mattonelle erano un difetto qualitativo della merce, non un danno da prodotto pericoloso. Da ciò è derivato anche il rigetto dei motivi sulla motivazione e sull’omesso esame della CTU. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 331 c.p.c.
Si applica alle cause inscindibili e comporta integrazione del contraddittorio mediante vocatio in ius; non era la norma pertinente nel caso deciso.
art. 332 c.p.c.
Si applica alle cause scindibili con litis denuntiatio; l’omessa o invalida notificazione dell’impugnazione non determina inammissibilità, ma solo stasi del processo fino al decorso dei termini di impugnazione.
art. 327 c.p.c.
Il decorso del termine lungo di impugnazione segna il momento dal quale il processo può proseguire anche se la notificazione ordinata ai sensi dell’art. 332 c.p.c. non sia valida o non sia avvenuta.
art. 325 c.p.c.
Richiamato quale termine che, una volta decorso, fa cessare la stasi processuale nelle ipotesi disciplinate dall’art. 332 c.p.c.
art. 103 c.p.c.
La proposizione di domande distinte e connesse solo soggettivamente integra cumulo di cause scindibili.
art. 380bis.1 c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
Consente la correzione della motivazione della sentenza impugnata, confermandone però il dispositivo quando il risultato finale è corretto.
art. 2043 c.c.
La responsabilità aquiliana non è stata riconosciuta perché il difetto dedotto integrava un vizio qualitativo della cosa e non un danno causalmente riconducibile a prodotto pericoloso imputabile al produttore.
art. 1490 c.c.
Il difetto dedotto dall’acquirente rientrava nella nozione di vizio della cosa venduta, tutelabile con l’azione contrattuale verso il diretto venditore.
art. 114 d.lgs. 206/2005
Richiamato nel contesto della responsabilità da prodotto difettoso, che presuppone comunque la prova del danno causalmente connesso al difetto.
art. 117 d.lgs. 206/2005
Richiamato quale disposizione del Codice del consumo in tema di difetto del prodotto e responsabilità del produttore.
art. 123 d.lgs. 206/2005
Richiamato nel sistema della responsabilità del produttore, non applicabile al mero difetto qualitativo privo di danno da pericolosità del prodotto.
art. 131 d.lgs. 206/2005
È stata esclusa l’applicabilità dell’azione extracontrattuale del consumatore verso il produttore, poiché la merce non era pericolosa e il pregiudizio lamentato coincideva con un difetto qualitativo.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nelle controversie derivanti da vendite a catena, le domande proposte contro il venditore e contro il produttore possono costituire cause scindibili; in tal caso si applica l’art. 332 c.p.c. e non l’art. 331 c.p.c., con la conseguenza che l’eventuale mancata o invalida notificazione dell’impugnazione al litisconsorte non determina automaticamente l’inammissibilità dell’appello.
- Nelle cause scindibili, la notificazione dell’impugnazione alla parte non appellata ha funzione di litis denuntiatio e la sua omissione o nullità non produce decadenza immediata, ma solo una sospensione/stasi del processo sino alla scadenza dei termini ordinari di impugnazione.
- Nella vendita di beni di consumo o nelle vendite a catena, i difetti di conformità della merce fondano l’azione contrattuale contro il diretto venditore; l’azione extracontrattuale contro il produttore presuppone invece che il difetto abbia reso la cosa pericolosa e abbia cagionato un danno causalmente collegato al prodotto difettoso.
- Il mero costo di eliminazione di un difetto qualitativo del bene venduto non coincide, di per sé, con il danno risarcibile da responsabilità del produttore, se manca il nesso tra difettosità pericolosa del prodotto e pregiudizio lamentato.
- Quando il motivo di ricorso contesta la valutazione del fatto ma la sentenza impugnata ha comunque esaminato il vizio dedotto e lo ha qualificato giuridicamente in modo incompatibile con la responsabilità invocata, non sussiste omesso esame di un fatto decisivo.
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