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Sentenza

Sentenza n. 34/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'ottemperanza alla sentenza n. 399/2023 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Chieti.

Giustizia amministrativa202500488

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte dell'Amministrazione, della sentenza n. 399/2023 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Chieti, con riguardo al pagamento delle somme spettanti alla ricorrente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 399/2023 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Chieti e la corresponsione delle somme riconosciute in suo favore. Nel corso dell'udienza camerale, ha dichiarato che il Ministero ha provveduto al pagamento delle somme dovute dopo l'instaurazione del giudizio, chiedendo quindi la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna dell'Amministrazione alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che il pagamento delle somme dovute aveva integralmente soddisfatto l'interesse originariamente leso e fatto venir meno ogni ragione di contrasto tra le parti. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero secondo il principio della soccombenza virtuale, poiché il soddisfacimento della pretesa è intervenuto solo dopo l'instaurazione del giudizio. Le spese sono state liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Considerato, in definitiva, che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l'interesse sostanziale azionato viene integralmente soddisfatto e viene meno ogni ragione di contrasto tra le parti.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata, facendo venir meno l'interesse originariamente leso e ogni ragione di contrasto tra le parti.
  • Quando l'amministrazione adempie alla pretesa del ricorrente soltanto dopo l'instaurazione del giudizio, le spese possono essere poste a suo carico in applicazione del principio della soccombenza virtuale, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOttemperanza e commissario ad acta

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