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Sentenza

Sentenza n. 3635/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Quater, n. 11757 del 16 giugno 2025.

Giustizia amministrativa202506975

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la richiesta ministeriale di restituzione dell’anticipazione delle spese legali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Al funzionario di pubblica sicurezza era stata concessa, ai sensi dell’art. 18 del d.l. n. 67/1997, un’anticipazione di € 82.620,00 per le spese legali relative a un procedimento penale concernente fatti commessi durante il G8 di Genova. Dopo la condanna definitiva per falso ideologico, accompagnata dalla prescrizione di altri reati e dalla condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, il Ministero aveva chiesto la restituzione dell’intera somma. L’appellante ha dedotto: a) l’erroneità del rigetto dell’eccezione di prescrizione, sostenendo che gli atti ministeriali anteriori alla richiesta del 4 ottobre 2022 non fossero idonei a interrompere la prescrizione; b) la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 della legge n. 152/1975 e dell’art. 18 del d.l. n. 67/1997, sostenendo che avrebbe dovuto applicarsi la disciplina speciale relativa agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e che la condanna per falso, nonché l’accertamento civile collegato ai reati prescritti, non giustificassero la rivalsa; c) vizi procedimentali, assumendo che il recupero costituisse un annullamento d’ufficio tardivo, soggetto all’art. 21-nonies e al preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990. Ha inoltre sostenuto che le spese avrebbero dovuto essere parzialmente escluse perché la difesa riguardava anche un’accusa di lesioni dalla quale era stato prosciolto.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha preliminarmente qualificato la posizione dell’interessato come diritto soggettivo patrimoniale alla conservazione, totale o parziale, dell’anticipazione, rilevando che il recupero di somme indebitamente erogate costituisce attività paritetica e vincolata, non esercizio di potestà amministrativa autoritativa. Ne consegue che la domanda, pur formalmente proposta come annullamento degli atti ministeriali, è un’azione di accertamento e che i vizi propri degli atti di recupero sono irrilevanti. Quanto alla prescrizione, il diritto di ripetizione è soggetto al termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c., decorrente dal momento in cui si verifica il fatto che rende esercitabile la pretesa. La richiesta ministeriale del 15 novembre 2013 indicava il soggetto obbligato, la pretesa restitutoria e l’inequivoca volontà di farla valere, determinando l’interruzione della prescrizione; pertanto, la richiesta del 4 ottobre 2022 era tempestiva. Nel merito, il Collegio ha ritenuto applicabili i presupposti restitutori sia dell’art. 18 del d.l. n. 67/1997 sia dell’art. 32 della legge n. 152/1975. La condanna definitiva per falso ideologico, reato doloso, integrava il presupposto della rivalsa. La prescrizione di altri reati non impediva il recupero, poiché il giudice penale aveva comunque accertato agli effetti civili la responsabilità dell’imputato e l’unitarietà del disegno criminoso e del nesso teleologico tra le condotte. L’anticipazione era riferita all’intero giudizio penale e l’attività difensiva costituiva una prestazione unitaria e indivisibile, non frazionabile in relazione ai singoli reati contestati; la condanna anche per uno solo dei reati era sufficiente a imporre il recupero dell’intera anticipazione. Infine, il recupero non costituiva annullamento d’ufficio né revoca, ma doverosa ripetizione di un indebito; non erano quindi applicabili l’art. 21-nonies né l’art. 10-bis l. n. 241/1990, né occorreva una specifica comparazione tra interesse pubblico e posizione del debitore. L’appellante è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 3.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 18 d.l. n. 67/1997, convertito dalla legge n. 135/1997

    Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità.

    L’anticipazione è soggetta a ripetizione quando il giudizio penale complessivamente considerato si conclude con l’accertamento definitivo della responsabilità del dipendente; l’anticipazione non resta intangibile per il solo fatto di essere stata concessa in relazione al primo grado conclusosi con assoluzione.

  • art. 32 legge n. 152/1975

    Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, la difesa può essere assunta a richiesta dell'interessato dall'Avvocatura dello Stato o da libero professionista di fiducia dell'interessato medesimo. In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico del Ministero dell'interno salva rivalsa se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso.

    La rivalsa è consentita quando sia accertata la responsabilità per fatto doloso; l’accertamento può risultare anche agli effetti civili in presenza di prescrizione del reato, senza necessità di un accertamento penale irrevocabile ai fini della punibilità.

  • art. 2946 c.c.

    Il diritto della pubblica amministrazione alla ripetizione dell’indebito è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.

  • art. 2935 c.c.

    Il termine prescrizionale decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

  • art. 2943, comma 4, c.c.

    L’atto interruttivo deve indicare il soggetto obbligato e contenere una richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà del creditore di far valere il diritto e costituire in mora il debitore.

  • art. 21-nonies l. n. 241/1990

    Non si applica al recupero di somme indebitamente erogate, perché tale attività non costituisce annullamento d’ufficio di un provvedimento illegittimo.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Non si applica all’attività vincolata di ripetizione dell’indebito.

  • art. 479 c.p.

    La condanna definitiva per falso ideologico è stata considerata accertamento di una responsabilità dolosa idonea a fondare la rivalsa dell’anticipazione.

  • art. 62, comma 1, n. 2, c.p.

    L’accertamento del nesso teleologico tra i reati ha impedito di isolare la condotta per la quale era intervenuta la condanna dalle ulteriori condotte oggetto di prescrizione ai fini della valutazione dell’attività difensiva.

Massime di principio

  • Il recupero da parte della pubblica amministrazione di somme indebitamente erogate a un dipendente costituisce attività vincolata e paritetica, riconducibile alla ripetizione dell’indebito, e non esercizio di autotutela decisoria; la controversia sulla debenza delle somme attiene pertanto a un diritto soggettivo patrimoniale e non alla legittimità di un atto autoritativo.
  • Il diritto della pubblica amministrazione alla ripetizione dell’indebito è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente dal momento in cui si verifica il fatto che rende esercitabile la pretesa. Interrompe la prescrizione la comunicazione scritta che individui il debitore, espliciti la pretesa restitutoria e manifesti inequivocabilmente la volontà di ottenere l’adempimento, senza necessità di formule solenni.
  • L’anticipazione delle spese legali concessa a un dipendente pubblico deve essere valutata in relazione all’intero giudizio penale e non al singolo grado o alla singola fase che abbia avuto esito favorevole; la successiva sentenza definitiva che accerti la responsabilità del dipendente legittima la ripetizione dell’anticipazione.
  • Ai fini della rivalsa prevista per le spese di difesa sostenute in favore di un appartenente alle forze di polizia, l’accertamento della responsabilità dolosa può risultare anche agli effetti civili quando il reato sia stato dichiarato prescritto, se la sentenza penale contiene comunque l’accertamento della condotta e della responsabilità civile dell’imputato.
  • Quando la difesa penale riguarda una pluralità di imputazioni inserite in una contestazione unitaria, la prestazione professionale e la relativa obbligazione di pagamento possono avere natura indivisibile; la condanna per uno dei reati contestati può quindi essere sufficiente a fondare il recupero dell’intera anticipazione, ove non sia possibile una ragionevole separazione dei costi.
  • La ripetizione di somme indebitamente erogate non è soggetta ai termini, alle condizioni e agli obblighi motivazionali propri dell’annullamento d’ufficio o della revoca, inclusi il termine ragionevole dell’art. 21-nonies e il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeAutotutelaGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneAutotutela decisoriaTermini del procedimentoBuona fede e correttezza della PA

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