Sentenza del 24/03/2017 n. 7647 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva ritenuto legittima l'iscrizione ipotecaria eseguita ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, fondata anche su cartelle relative agli anni d'imposta 1998 e 1999. P.P. sosteneva principalmente che l'intera cartella relativa al 1999 fosse stata oggetto di sgravio, che esistessero giudicati esterni incompatibili con la pretesa tributaria e che l'avviso di accertamento relativo al 1999 non fosse stato validamente notificato. Ha inoltre dedotto vizi di motivazione e violazione dell'art. 2909 c.c. in relazione alla mancata considerazione dei giudicati invocati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi fondati sulla precedente formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., poiché il ricorrente avrebbe dovuto denunciare, ove ne ricorressero i presupposti, una violazione di legge o l'omesso esame di un fatto decisivo, nei limiti molto più restrittivi applicabili dopo la riforma del 2012. La CTR aveva comunque esaminato la questione dei giudicati e aveva correttamente ritenuto che lo sgravio riguardasse soltanto l'anno 2000, lasciando dovuto il debito relativo al 1999, in conformità alla sentenza n. 334/30/09. Le ulteriori doglianze sulla notifica dell'accertamento, sul falso nella relata, sulla decadenza e sull'estensione del giudicato relativo al 2000 sono state considerate non pertinenti, non autosufficienti o demandate ad altri giudizi. P.P. è stato condannato al pagamento di 5.000 euro di spese del giudizio di cassazione, oltre accessori, nonché dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602/1973, art. 77
Costituisce la base normativa dell'iscrizione ipotecaria eseguita dall'agente della riscossione per garantire crediti tributari risultanti da cartelle di pagamento.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
La sentenza è impugnabile per "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti".
Dopo la riforma del 2012, il controllo della Cassazione sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale. Non è più sufficiente denunciare genericamente motivazione insufficiente o contraddittoria; occorre indicare l'omesso esame di uno specifico fatto decisivo, oppure un'anomalia motivazionale grave, come motivazione apparente o incomprensibile.
Codice civile, art. 2909
Il giudicato vincola le parti, i loro eredi o aventi causa rispetto all'accertamento contenuto nella sentenza definitiva. La sua violazione deve essere dedotta come violazione o falsa applicazione di legge, non come semplice vizio motivazionale.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Consente di denunciare in Cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, strumento ritenuto appropriato per contestare l'errata applicazione di un giudicato esterno.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità del ricorso, impone il versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso principale, quando ne sussistono i presupposti.
Massime di principio
- Quando si contesta in Cassazione la violazione di un giudicato esterno, la censura deve essere formulata principalmente come violazione o falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e non come generico difetto di motivazione.
- Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione non è normalmente più censurabile: occorre individuare uno specifico fatto decisivo completamente omesso oppure una motivazione radicalmente apparente, illogica o incomprensibile.
- Un giudicato relativo a un determinato anno d'imposta non si estende automaticamente ad anni diversi. L'estensione richiede la dimostrazione dell'identità dei presupposti impositivi e dell'effettiva portata oggettiva del giudicato.
- Se una cartella contiene più annualità e lo sgravio riguarda soltanto una di esse, l'iscrizione ipotecaria può restare legittima per l'annualità non interessata dallo sgravio, purché il relativo debito sia valido ed esigibile.
- Nel giudizio sull'iscrizione ipotecaria non possono essere introdotte in modo generico questioni proprie di fasi diverse, come vizi dell'accertamento, falsità della relata o decadenza dell'amministrazione: tali contestazioni devono essere dedotte tempestivamente e specificamente nel giudizio pertinente.
- I motivi di ricorso per Cassazione devono essere chiari, autosufficienti e collegati alla concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; la riproposizione di doglianze generiche o già esaminate può condurre all'inammissibilità.
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