Sentenza n. 2796/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento del silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza del 26 dicembre 2025 e sulla successiva nota del 12 gennaio 2026, e, per l’effetto, condannare Consip a concedere l’accesso e ad esibire i documenti richiesti con l’istanza medesima.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato da Consip sull'istanza di accesso del 26 dicembre 2025 e sulla successiva nota del 12 gennaio 2026
Esito
La controversia
Il consorzio ricorrente ha impugnato il silenzio-rifiuto di Consip su un'istanza di accesso presentata il 26 dicembre 2025, chiedendo l'esibizione integrale dei documenti richiesti. Dopo la notificazione e il deposito del ricorso, Consip, in data 25 febbraio 2026, ha accolto solo parzialmente l'istanza, trasmettendo la documentazione in larga parte oscurata. Il parziale diniego è stato impugnato incidentalmente ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. nell'ambito di altro giudizio relativo alla conferma dell'aggiudicazione.
La decisione
Il TAR ha preso atto della dichiarazione del ricorrente e ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l'amministrazione ha adottato, dopo la proposizione del ricorso, una determinazione ostensiva, sebbene parziale. Le spese di lite sono state compensate in ragione del minimo intervallo temporale tra la notificazione del ricorso e l'adempimento amministrativo. Consip è stata tuttavia condannata a rimborsare al consorzio ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
cessata la materia del contendere
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un provvedimento idoneo a soddisfare, anche secondo quanto rappresentato in giudizio, la pretesa azionata, rendendo attuale la sopravvenuta carenza dell'oggetto della controversia.
art. 116, comma 2, c.p.a.
Il parziale diniego di accesso successivo all'ostensione è stato impugnato incidentalmente nell'ambito di altro giudizio.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio, sentite le parti.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione di un ricorso avverso il silenzio-rifiuto in materia di accesso, l'amministrazione adotta una determinazione ostensiva, anche solo parziale, e il ricorrente dichiara cessata la materia del contendere, il giudice deve prenderne atto e dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ferma restando la possibilità di contestare il parziale diniego in altro giudizio nei modi previsti dall'art. 116, comma 2, c.p.a.
Come è indicizzato
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