Sentenza del 15/07/2019 n. 4298 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento. - Sottoscrizione - Legittimazione del funzionario - Contestazione del contribuente - Onere della prova - Costituito a carico dell'amministrazione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata ritenuta sufficiente a porre a carico dell'amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare il possesso dei requisiti del funzionario e l'esistenza della delega. Tale onere deriva dalla disponibilità immediata e agevole, da parte dell'amministrazione, della documentazione interna necessaria. Il principio è stato ricondotto all'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 e al precedente di Cassazione, ordinanza n. 26295/2016.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato, anche in termini generici, la legittimazione del funzionario che aveva sottoscritto l'avviso di accertamento. La questione riguardava sia il possesso dei requisiti soggettivi necessari per la sottoscrizione, sia l'esistenza di una valida delega da parte del dirigente competente.
Norme richiamate
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42
La norma disciplina la sottoscrizione degli avvisi di accertamento e consente di ritenere rilevante la verifica della legittimazione del soggetto che li sottoscrive. In caso di contestazione, l'amministrazione deve dimostrare i requisiti del funzionario e l'eventuale delega.
Cassazione, ordinanza n. 26295/2016
Il precedente conferma che, quando il contribuente contesta la legittimazione del sottoscrittore, l'amministrazione, per la propria disponibilità della documentazione, deve provare sia i requisiti soggettivi del funzionario sia l'esistenza della delega.
Massime di principio
- La contestazione della legittimazione del firmatario di un atto tributario, anche se formulata genericamente, può essere sufficiente a far sorgere in capo all'amministrazione l'onere di fornire la relativa prova.
- Il contribuente non è normalmente tenuto a dimostrare l'inesistenza della delega o dei requisiti del funzionario, trattandosi di circostanze documentali nella disponibilità dell'amministrazione.
- L'amministrazione deve poter esibire la documentazione che dimostri sia la qualifica o i requisiti del sottoscrittore sia la validità e l'esistenza della delega, quando la firma non provenga direttamente dal dirigente competente.
- In situazioni analoghe, è opportuno sollevare tempestivamente la contestazione nell'atto difensivo, chiedendo all'amministrazione di produrre la delega e gli elementi comprovanti la legittimazione del firmatario.
- La mancata dimostrazione della legittimazione o della delega può incidere sulla validità dell'avviso di accertamento, secondo le specifiche regole processuali e il contenuto della contestazione.
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