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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18217/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva accolto l'incidente di esecuzione proposto da Luigi Celesti e, ritenuta l'unità del rapporto esecutivo, aveva rideterminato la pena da espiare in complessivi quindici anni di reclusione applicando il cumulo giuridico ex art. 78 c.p. Il Procuratore della Repubblica ha impugnato l'ordinanza denunciando la violazione dell'art. 78 c.p., sostenendo che il Tribunale non ha tenuto conto che molte delle pene riguardavano fatti anteriori con interruzioni della carcerazione e periodi già scontati, elementi che impongono la formazione di più cumuli parziali (cinque nel caso di specie) anziché un unico cumulo globale.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto il ricorso del Procuratore fondato. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il principio dell'unità del rapporto esecutivo si applica alle pene comminate per reati commessi prima dell'inizio della detenzione; se, invece, durante l'espiazione di una pena o dopo un'interruzione della detenzione il condannato commette un nuovo reato, deve formarsi un ulteriore cumulo non più soggetto ai limiti previsti dall'art. 78 c.p. Il giudice dell'esecuzione ha errato unificando tutte le pene senza valutare i distinti cumuli parziali risultanti dalle scarcerazioni e dalle successive condanne. Ha inoltre precisato che il provvedimento ex art. 663 c.p.p. è un atto riepilogativo del pubblico ministero e non vincola né determina in sé l'unità del rapporto esecutivo. L'ordinanza è stata annullata con rinvio al Tribunale di Bologna affinché proceda a un nuovo esame applicando i criteri indicati (cronologia dei reati e dei periodi di carcerazione, detrazione dei periodi già scontati e formazione di cumuli parziali con applicazione di art. 78 nei singoli cumuli ove pertinente).

Norme richiamate

  • art. 78 cod. pen.

    Limita il cumulo delle pene (quintuplo) nell'ambito del cumulo giuridico quando le pene derivano da condotte commesse senza interruzione dello stato di libertà; è applicabile per ciascun cumulo parziale formato per reati commessi in periodi ininterrotti di carcerazione, ma non consente una cumulabilità globale che trasferisca periodi di carcerazione già scontati a pene relative a reati commessi successivamente o dopo interruzioni.

  • art. 663 cod. proc. pen.

    Prevede il provvedimento del pubblico ministero di esecuzione delle pene concorrenti; la Corte osserva che tale provvedimento ha valore riepilogativo e non determina di per sé l'unità del rapporto esecutivo né vincola il giudice dell'esecuzione nella valutazione della corretta formazione dei cumuli parziali.

  • art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto della distinzione tra periodi di detenzione anteriore e successive imputazioni di pena; la Corte sottolinea che non è consentita un'aggregazione globale che attribuisca periodi di carcerazione anteriori a pene inflitte per reati successivi, in violazione del principio di detrazione cronologica.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 13985 del 25/02/2020 (Del Cecato) e Sez. 1, n. 47799 del 23/06/2023 (Piccolo)

    Costante orientamento secondo cui l'unità del rapporto esecutivo si applica ai reati commessi prima dell'inizio della detenzione; se vi sono interruzioni della detenzione seguite da nuovi reati, occorre formare ulteriori cumuli non vincolati dai limiti dell'art. 78 c.p., ordinando cronologicamente i reati e detraendo i periodi già scontati.

Massime di principio

  • L'unità del rapporto esecutivo e il limite del cumulo giuridico ex art. 78 c.p. vanno applicati solo alle pene relative a reati commessi in periodi continuativi in stato di libertà, senza interruzione della carcerazione.
  • Se il condannato ha scontato periodi di detenzione o vi è stata una scarcerazione prima di nuove condanne, il giudice deve formare cumuli parziali distinti e applicare art. 78 separatamente a ciascun cumulo parziale quando pertinente.
  • La semplice disponibilità di un provvedimento ex art. 663 c.p.p. da parte del pubblico ministero è atto riepilogativo e non può sostituire l'analisi del giudice dell'esecuzione sulla cronologia delle condanne e sulla detrazione dei periodi già scontati.
  • Non è ammessa una cumulabilità globale che imputi periodi di carcerazione già scontati a pene inflitte per reati commessi successivamente: il computo deve essere cronologico e detrarre i periodi anteriori dal cumulo pertinente.
  • In casi complessi con molteplici sentenze e periodi di detenzione/scarcerazione, il giudice dell'esecuzione deve verificare la correttezza della qualificazione dei cumuli, formare i cumuli parziali necessari e calibrarne l'applicazione di art. 78 caso per caso, rinviando eventualmente per nuova determinazione se l'ordinanza è viziata.

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