Sentenza n. 1804/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento - dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Viguzzolo n. 3 del 25 marzo 2025, pubblicata all'albo pretorio comunale dal 25 marzo al 9 aprile 2025, avente ad oggetto "Spandimento di ammendanti nei campi del territorio comunale"; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale contingibile e urgente che disciplinava, con divieti e prescrizioni permanenti, lo spandimento di gessi e carbonati di defecazione nei campi del territorio comunale
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa operatrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza sindacale adottata ai sensi dell’art. 54 d.lgs. 267/2000, deducendo: l’incompetenza del Sindaco e il difetto dei presupposti formali e sostanziali per l’esercizio del potere contingibile e urgente, nonché violazione degli artt. 54, 107 e 7-bis d.lgs. 267/2000, dell’art. 97 Cost. e vizi di eccesso di potere; l’incompetenza comunale a disciplinare lo spandimento e l’utilizzo dei gessi e dei carbonati di defecazione, materia regolata dalla normativa statale sui rifiuti e sui fertilizzanti, con violazione degli artt. 184-ter e 195 d.lgs. 152/2006, dell’art. 117 Cost., del d.lgs. 75/2010, della normativa europea e delle disposizioni tecniche statali e regionali; l’incompetenza del Comune in materia di tutela della qualità dell’aria e di impatto odorigeno, essendo le competenze comunali meramente attuative della disciplina regionale; l’illegittimità sostanziale delle prescrizioni per violazione della normativa agricola, ambientale e sui fertilizzanti, nonché per illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, difetto di istruttoria e motivazione e disparità di trattamento; infine, la violazione dei principi di economia circolare, proporzionalità, non discriminazione e libertà di iniziativa economica, in quanto le prescrizioni avrebbero ostacolato il recupero agronomico dei rifiuti.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza. Ha ritenuto fondata la censura relativa alla carenza dei presupposti dell’art. 54 d.lgs. 267/2000: il potere extra ordinem richiede contingibilità, urgenza, imprevedibilità o straordinarietà della situazione di pericolo, concreta attualità del rischio, provvisorietà degli effetti, adeguata istruttoria e motivazione. Nel caso concreto l’ordinanza si fondava su generiche segnalazioni di disagio olfattivo e introduceva divieti e modalità di spandimento in via permanente, senza dimostrare un grave pericolo per l’incolumità pubblica o la sicurezza urbana, né l’impossibilità di utilizzare gli strumenti ordinari. Il disagio olfattivo, per come rappresentato, non integrava un pericolo attuale e grave; inoltre, l’attività era già disciplinata dalla legge. Il Sindaco aveva quindi utilizzato il potere contingibile e urgente per introdurre surrettiziamente una disciplina regolamentare permanente, in violazione del principio di legalità e tipicità. Il TAR ha inoltre ritenuto fondata l’incompetenza comunale nel settore dei gessi e carbonati di defecazione. Anche quando tali prodotti, a seguito del trattamento, perdono la qualifica di rifiuto e diventano fertilizzanti o prodotti end of waste, la competenza normativa resta statale: la materia rientra nella tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e l’art. 5 d.lgs. 75/2010 attribuisce al Ministro competente, con gli altri Ministri interessati, il potere di vietare o subordinare a condizioni la circolazione e l’immissione sul mercato dei fertilizzanti in presenza di rischi qualificati. Il Comune non disponeva pertanto di potestà normativa autonoma. È stata accolta anche la censura relativa alla qualità dell’aria: secondo la disciplina regionale, ai Comuni residuano poteri meramente attuativi, da esercitare nei limiti dei piani regionali e provinciali; la disciplina regionale richiamata, inoltre, faceva salve le pratiche agricole con interramento immediato o contestuale alla distribuzione. Le ulteriori censure di merito sulle singole prescrizioni sono state dichiarate assorbite. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in euro 3.000 oltre accessori, rimborso del contributo unificato e quanto già liquidato per la fase cautelare.
Norme richiamate
art. 54 d.lgs. 267/2000
Il potere sindacale contingibile e urgente richiede contingibilità, urgenza, imprevedibilità o straordinarietà della situazione di pericolo, attualità del rischio, provvisorietà degli effetti, adeguata istruttoria e motivazione; non può essere utilizzato per introdurre regole permanenti in una materia già disciplinata dagli strumenti ordinari.
art. 107 d.lgs. 267/2000
Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell’incompetenza dell’organo sindacale.
art. 195, comma 2, lett. o), d.lgs. 152/2006
l'adozione delle norme tecniche, delle modalità e delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio, con particolare riferimento all'utilizzo agronomico come fertilizzante, ai sensi del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e del prodotto di qualità ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata
La competenza normativa sulle modalità e condizioni di utilizzo agronomico dei prodotti considerati è statale; la disciplina è stata ritenuta applicabile anche ai gessi e ai carbonati di defecazione in base all’Allegato 3 d.lgs. 75/2010.
art. 117, comma 1, lett. s), Cost.
La materia della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema è di competenza legislativa esclusiva statale; da ciò il TAR fa derivare l’assenza di potestà regolamentare comunale autonoma nella materia controversa.
art. 5 d.lgs. 75/2010
La clausola di salvaguardia attribuisce allo Stato, tramite provvedimento ministeriale adottato di concerto con i Ministri interessati, il potere di vietare o condizionare la circolazione e l’immissione sul mercato dei fertilizzanti quando presentino rischi per la salute, la sicurezza o l’ambiente.
Allegato 3 d.lgs. 75/2010
Disciplina le caratteristiche dei gessi e dei carbonati di defecazione che consentono il loro impiego come fertilizzanti e il venir meno della qualifica di rifiuto.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente in relazione al difetto di motivazione dell’ordinanza; la questione è rimasta assorbita per l’accoglimento delle censure di incompetenza e carenza dei presupposti del potere contingibile e urgente.
art. 97 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al principio di legalità dell’azione amministrativa.
art. 179 d.lgs. 152/2006
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di gestione dei rifiuti e di economia circolare; la relativa censura è rimasta assorbita.
art. 184-ter d.lgs. 152/2006
Richiamato in relazione alla perdita della qualifica di rifiuto dei prodotti ottenuti dal trattamento; la censura è stata esaminata nel quadro della disciplina statale sui fertilizzanti.
L.R. Piemonte 43/2000
Attribuisce ai Comuni, nella materia della qualità dell’aria, potestà meramente attuative nei limiti della pianificazione regionale e provinciale.
D.G.R. Piemonte 26 febbraio 2021, n. 9-2916
Ha introdotto limitazioni regionali sulle pratiche agricole, facendo salve le fertilizzazioni con interramento immediato o contestuale alla distribuzione.
D.P.G.R. Piemonte 29 ottobre 2007, n. 10/R
Disciplina le modalità di impiego dei prodotti oggetto della controversia; la disciplina regionale è stata richiamata per evidenziare la salvezza delle modalità ordinarie di distribuzione con interramento immediato o contestuale.
Massime di principio
- Il potere contingibile e urgente previsto dall’art. 54 d.lgs. 267/2000 è un potere extra ordinem utilizzabile soltanto in presenza di una situazione imprevedibile o straordinaria, di un pericolo concreto e attuale per la pubblica incolumità o la sicurezza urbana, dell’urgenza di intervenire, dell’impossibilità di utilizzare gli strumenti ordinari e della provvisorietà degli effetti; tali presupposti devono risultare da un’adeguata istruttoria e dalla motivazione del provvedimento.
- Un’ordinanza sindacale contingibile e urgente non può essere utilizzata per introdurre divieti o prescrizioni permanenti e generali in una materia già disciplinata dalla legge, poiché ciò si traduce nell’esercizio surrettizio di una potestà normativa estranea al potere extra ordinem e incompatibile con i principi di legalità e tipicità.
- Il disagio olfattivo genericamente segnalato dalla collettività, in assenza di elementi istruttori che dimostrino un pericolo grave, attuale e concreto per la pubblica incolumità o la salute pubblica, non è sufficiente a legittimare l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente.
- La disciplina delle modalità e condizioni di utilizzo dei gessi e dei carbonati di defecazione, anche quando tali prodotti abbiano perso la qualifica di rifiuto e siano qualificabili come fertilizzanti, appartiene alla competenza normativa statale; il Comune non può introdurre una regolamentazione autonoma e difforme.
- In materia di tutela della qualità dell’aria, quando la legislazione regionale attribuisce ai Comuni poteri meramente attuativi dei piani e delle misure regionali o provinciali, l’ente comunale non può introdurre una disciplina autonoma della distribuzione dei fertilizzanti organici.
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