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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11841/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto del Tribunale di S. Maria Capua Vetere del 10/02/2023 che aveva rigettato la richiesta di revoca ex art. 7 I. 1423/1956 della confisca nei confronti del ricorrente. Il ricorrente deduceva violazione di legge (artt. 10, 11 e 27 d.lgs. 159/2011; artt. 127, 585 e 680 c.p.p.) sostenendo che, in assenza di una disciplina specifica per l'impugnazione del provvedimento di rigetto della revoca, dovesse applicarsi la disciplina generale del codice di procedura penale (art. 680 c.p.p. con rinvio agli artt. 127 e 585 c.p.p.), e quindi il termine di 15 giorni per impugnare. Contestava inoltre la decisione di merito (riteneva errata la valutazione di infondatezza dell'appello, richiamando il contenuto della sentenza di primo grado che aveva escluso una circostanza aggravante).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ha ritenuto che il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali fosse stato promosso dall'Ufficio del P.M. in data 9/04/2008 e quindi, ai sensi dell'art. 117 d.lgs. 159/2011, si applicano le norme anteriori all'entrata in vigore del codice antimafia. Ne consegue che la richiesta di revoca della confisca è regolata dall'art. 7 della legge n. 1423/1956 e che il relativo provvedimento è impugnabile con ricorso in appello nei termini previsti dalla medesima legge, ossia 10 giorni dalla comunicazione. La Corte ha quindi ritenuto erroneo il richiamo del ricorrente al d.lgs. 159/2011 e alle norme generali del codice di procedura penale (termine di 15 giorni). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Legge 1 giugno 1956, n. 1423

    L'art. 7 L. 1423/1956 disciplina la revoca della confisca per le misure di prevenzione anteriori al d.lgs. 159/2011; art. 4, commi 9-10 fissavano il ricorso in appello entro 10 giorni per i provvedimenti in materia di misure di prevenzione, principio applicato dalla Corte

  • Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia)

    Non applicabile al procedimento in esame perché la proposta di applicazione delle misure era anteriore all'entrata in vigore del codice; il d.lgs. 159/2011 si applica solo ai procedimenti instaurati dopo la data di efficacia

  • Codice di procedura penale

    Gli artt. 127, 585 e 680 c.p.p. richiamati dal ricorrente (termine e disciplina degli impugnativi) sono residuali rispetto alla specifica disciplina della legge sulle misure di prevenzione; la Corte ha ritenuto che non sia possibile sostituire il termine speciale di 10 giorni previsto dalla L. 1423/1956 con i termini 'generali' del codice

  • Art. 117 d.lgs. 159/2011

    Stabilisce l'ambito di applicazione temporale del codice antimafia; qui la Corte ha richiamato tale norma per affermare che al procedimento instaurato nel 2008 si applicano le norme anteriormente vigenti

  • Art. 28 d.lgs. 159/2011

    Citato per precisare che il rimedio della revocazione previsto dal d.lgs. 159/2011 non può essere applicato alle misure patrimoniali adottate prima del 13/10/2011

  • Art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende quando la Corte valuta profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; applicata per irrogare 3.000 euro al ricorrente

  • Legge 11 luglio 1991, n. 203 (art. 7 richiamato nel ricorso)

    Riferita dal ricorrente in relazione all'esclusione di una circostanza aggravante nella sentenza di merito; la Corte non ha ritenuto decisiva tale doglianza ai fini dell'ammissibilità

Massime di principio

  • Se il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione è stato avviato prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 159/2011 (13/10/2011), si applicano le norme previgenti (L. 1423/1956) e non il codice antimafia
  • La impugnazione del decreto di rigetto dell'istanza di revoca della confisca, per provvedimenti riferibili alla L. 1423/1956, deve essere proposta in appello nei termini speciali fissati dalla stessa legge (decennio giurisprudenziale consolidato: 10 giorni dalla comunicazione)
  • In mancanza di una specifica disciplina prevista dalla legge speciale, i termini generali del codice di procedura penale non prevalgono sulla disciplina speciale delle misure di prevenzione
  • La data di proposizione dell'azione (es. proposta di applicazione delle misure da parte del P.M.) è determinante per stabilire quale normativa sia applicabile al successivo contenzioso
  • Impugnazioni tardive possono comportare l'inammissibilità del ricorso e l'obbligo di sostenere spese processuali e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) in presenza di colpa nella condotta del ricorrente
  • Quando si impugna un provvedimento in materia di misure di prevenzione, verificare sempre il regime temporale e i termini di impugnazione previsti dalla legge speciale prima di fare rinvii alla disciplina ordinaria

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