Cassazione Civile, Ordinanza n. 21822/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pagatore)
La controversia
Un produttore agricolo chiedeva la corresponsione di una somma residua, oltre rivalutazione e maggior danno, quale differenza di aiuti comunitari alla produzione di olio d'oliva relativi alla campagna olearia 2005. L'ente pagatore opponeva di avere legittimamente operato il recupero di somme già erogate per campagne precedenti, a seguito della decisione della Commissione europea che aveva accertato il superamento dei massimali di produzione ammissibili e disposto la rideterminazione degli importi. Il produttore sosteneva che il recupero fosse illegittimo perché prescritto, effettuato in violazione della disciplina comunitaria sul recupero degli aiuti, non giustificato da un errore normalmente rilevabile dal beneficiario e fondato su una procedura non correttamente contestata. In appello il Tribunale aveva ritenuto legittimo il recupero, applicando il termine decennale dell'indebito, escludendo la rilevanza della disciplina invocata dal produttore e ritenendo coperta da giudicato amministrativo la questione della procedura di recupero. In cassazione il ricorrente articolava quattro motivi: prescrizione quadriennale ex regolamento comunitario; violazione delle norme comunitarie e nazionali sul recupero e difetto di motivazione; applicazione della disciplina che esclude la ripetizione in caso di errore dell'autorità e buona fede del beneficiario; erroneo richiamo al giudicato del TAR e improponibilità della disapplicazione della circolare AGEA.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi tre motivi del ricorso e dichiarato assorbito il quarto. Ha ritenuto corretto l'uso del termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito, applicabile agli aiuti comunitari in mancanza di un termine settoriale più breve. Ha escluso che fosse pertinente il precedente invocato dal ricorrente sulla ripetizione "pro quota" degli aiuti, trattandosi qui di un caso in cui la Commissione aveva già definitivamente accertato il superamento del quantitativo massimo nazionale. Ha inoltre negato la configurabilità di un errore dell'autorità idoneo a impedire il recupero, osservando che il calcolo delle somme era avvenuto prima della decisione comunitaria e che il beneficiario conosceva la procedura. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3 Reg. CE n. 2988/95
Fissa un termine quadriennale per il recupero di vantaggi indebitamente percepiti a carico del bilancio comunitario, salvo termini di settore più brevi; consente agli Stati membri di prevedere termini più lunghi, purché prevedibili e proporzionati.
art. 2946 c.c.
Nel caso italiano, si applica alla ripetizione dell'indebito oggettivo e comporta la prescrizione decennale del diritto al recupero.
art. 28 l. n. 689 del 1981
Resta estraneo alla disciplina del recupero degli aiuti comunitari perché riguarda solo la prescrizione delle sanzioni amministrative eventualmente collegate all'indebita percezione.
art. 73 Reg. CEE n. 796/04
Invocato dal ricorrente e discusso in relazione all'obbligo di restituzione, ma ritenuto non ostativo al recupero nel caso concreto.
artt. 3, 5 l. n. 898/86
Richiamati dal ricorrente come norme interne sulla disciplina del recupero, ma non ritenuti dirimenti dalla Corte.
artt. 4, 5 l. n. 2248/1865
Invocati sul tema della disapplicazione, ma il quarto motivo è stato assorbito e non esaminato nel merito.
d.p.r. n. 115/02, art. 13, comma 1-quater
Fondamento della statuizione sull'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di recupero di aiuti comunitari indebitamente percepiti, il termine di prescrizione quadriennale previsto dal regolamento europeo può essere sostituito, nell'ordinamento interno, dal più lungo termine decennale dell'azione di ripetizione dell'indebito, purché la disciplina nazionale sia preesistente, prevedibile e proporzionata.
- L'azione di recupero non può essere paralizzata dalla disciplina che esclude la restituzione per errore dell'autorità competente quando non vi sia un errore dell'amministrazione normalmente rilevabile dal beneficiario, e quando il beneficiario fosse consapevole della natura provvisoria o condizionata del pagamento.
- La legittimità del recupero deve essere valutata alla luce del concreto accertamento, da parte della Commissione europea, del superamento dei massimali di produzione: non è pertinente il precedente relativo al recupero proporzionale in assenza di prova del superamento del quantitativo massimo nazionale.
- Il giudicato formatosi su un diverso oggetto processuale non vincola automaticamente la controversia civile successiva, se la decisione amministrativa richiamata riguarda un atto diverso o una questione differente rispetto a quella dedotta in giudizio.
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