Cassazione Civile, Ordinanza n. 06851/2026 del 21/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuti)
La controversia
La controversia nasce da una vicenda immobiliare relativa a una masseria sita in Bisceglie. Una parte sosteneva di avere stipulato, con una controparte, una scrittura privata di promessa di vendita del 6 giugno 2006 avente ad oggetto una porzione del complesso immobiliare; successivamente venivano compiuti da quest'ultima due atti di donazione e un contratto di comodato in favore di altri soggetti, ritenuti pregiudizievoli. In primo grado erano state proposte: domanda di inefficacia ex art. 2901 c.c. dei due atti di donazione e del comodato; domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. della promessa di vendita; domanda di risarcimento del danno, ovvero in subordine restituzione di somme versate. La Corte d'appello, in sede di rinvio, ha poi accolto la revocatoria ma ha confermato le altre statuizioni già passate in giudicato. La ricorrente per cassazione ha dedotto: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 115, 116 e 279 c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio avrebbe travisato il contenuto del preliminare di compravendita e, quindi, erroneamente escluso/valutato la ricorrenza dei presupposti della revocatoria; 2) violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c., assumendo che, nel giudizio di rinvio, la Corte d'appello non avrebbe potuto statuire sulle spese dei precedenti gradi anche in danno di alcuni resistenti contumaci.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché, sotto la formale deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e nullità processuale, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle risultanze probatorie, preclusa in sede di legittimità; ha inoltre osservato che la censura non si confrontava in modo specifico con la ratio decidendi, fondata sull'accertata insussistenza del consilium fraudis. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che nel giudizio di rinvio il giudice può procedere a una nuova e integrale regolamentazione delle spese anche dei gradi precedenti, in applicazione del principio espansivo di cui all'art. 336 c.p.c., perché le statuizioni sulle spese sono accessorie e dipendenti dall'esito complessivo della lite. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
richiamato come fondamento dell'azione revocatoria ordinaria per l'inefficacia degli atti dispositivi compiuti in pregiudizio del creditore
art. 2932 c.c.
richiamato in relazione alla domanda di esecuzione in forma specifica della promessa di vendita
art. 115 c.p.c.
invocato dalla ricorrente per denunciare un preteso travisamento della prova; la Corte chiarisce che la censura, se diretta a rivalutare il merito, è inammissibile
art. 116 c.p.c.
invocato per sostenere l'erronea valutazione probatoria; la Corte ribadisce che l'errore censurabile in cassazione è solo quello di percezione della prova e non quello di valutazione
art. 279 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente come norma processuale asseritamente violata
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato per il motivo di violazione di legge relativo alle spese
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per il motivo relativo alla nullità della sentenza e al preteso travisamento della prova
art. 366 c.p.c.
la Corte ne afferma il requisito di specificità del ricorso per cassazione, mancante nel caso concreto
art. 91 c.p.c.
richiamato in tema di regolazione delle spese secondo soccombenza
art. 112 c.p.c.
invocato per contestare la statuizione sulle spese; la Corte lo ritiene non violato
art. 336 c.p.c.
indicato come base del principio espansivo: l'annullamento parziale travolge anche le statuizioni accessorie sulle spese, consentendo al giudice di rinvio una nuova regolazione integrale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una doglianza apparentemente processuale in una richiesta di nuova valutazione del merito: la censura è ammissibile solo se deduce un effettivo errore di percezione del contenuto oggettivo della prova, non quando contesta l'apprezzamento del suo valore dimostrativo.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione delle risultanze istruttorie; il sindacato di legittimità resta limitato ai vizi tipizzati e richiede un confronto specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Nel giudizio di rinvio, l'annullamento anche solo parziale della sentenza travolge le statuizioni sulle spese, che hanno natura dipendente dall'esito della lite; il giudice del rinvio può quindi procedere a una nuova regolamentazione integrale delle spese dei gradi di merito e di legittimità secondo l'esito complessivo del processo.
- La condanna alle spese segue il principio di soccombenza complessiva e non l'esito parziale di singole fasi processuali; può quindi essere posta a carico della parte formalmente vittoriosa in una fase se essa risulta complessivamente soccombente all'esito finale.
- La censura in cassazione deve essere specifica e autosufficiente, con puntuale indicazione delle ragioni per cui la decisione impugnata sarebbe erronea in diritto o viziata nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
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