Sentenza del 10/02/2016 n. 1219 - Comm. Trib. Prov. Milano
DICHIARAZIONE DEI REDDITI - Correzione a favore - Presentazione di dichiarazione integrativa oltre i termini - Inefficacia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa dichiarazione integrativa è stata ritenuta inefficace perché presentata oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. Trascorso tale termine, il contribuente non può recuperare l'imposta versata in eccesso tramite dichiarazione integrativa, ma deve presentare un'istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 602/1973.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava il mancato riconoscimento degli effetti di una dichiarazione dei redditi integrativa presentata oltre il termine previsto dall'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. 322/1998. L'integrativa era diretta a correggere errori od omissioni che avevano comportato l'indicazione di un maggior reddito, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, con conseguente emersione di un'imposta versata in eccesso.
Norme richiamate
Art. 2, comma 8-bis, d.P.R. 322/1998
La dichiarazione integrativa a favore deve essere presentata entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.
La norma consente di correggere errori od omissioni a favore del contribuente entro il termine previsto. Una dichiarazione integrativa presentata oltre tale scadenza è inefficace per ottenere il riconoscimento automatico del minor debito o del maggior credito.
Art. 38, d.P.R. 602/1973
Dopo la scadenza del termine per la dichiarazione integrativa, l'imposta eventualmente versata in eccesso può essere recuperata mediante una specifica istanza di rimborso, da presentare secondo i termini e le modalità previsti dalla norma.
Massime di principio
- La dichiarazione integrativa a favore deve essere presentata entro il termine previsto dalla disciplina applicabile; il semplice superamento del termine può renderla inefficace.
- Quando l'integrativa tardiva non è più utilizzabile, l'eventuale imposta pagata in eccesso non è necessariamente persa, ma deve essere richiesta tramite istanza di rimborso.
- Dichiarazione integrativa e istanza di rimborso sono strumenti distinti: la prima corregge la dichiarazione entro i termini, mentre la seconda consente di recuperare somme indebitamente versate dopo la scadenza.
- In situazioni analoghe occorre verificare attentamente il termine applicabile, la natura dell'errore e il rispetto dei termini per il rimborso, oltre alla documentazione che dimostri il pagamento eccedente.
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