Ordinanza n. 1884/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) della comunicazione del 01.04.2026, a firma del Segretario della Commissione Esami di Avvocato, Sessione 2025, con cui è stato reso noto che erano stati pubblicati gli esiti della prova scritta dell’esame di avvocato sessione 2025 (doc. n. 1); b) della valutazione, conosciuta a seguito di accesso sul portale del Ministero della Giustizia tramite spid personale, di 15/30 attribuita all’elaborato del candidato, odierno ricorrente, dott. -OMISSIS-; c) dell’elenco degli ammessi alle prove orali degli esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato – Sessione 2025 – presso la Corte di Appello di Napoli, nella parte in cui non reca, fra gli ammessi, l’indicazione del nominativo del ricorrente (mai notificato e/o comunicato); d) del verbale del 03.03.2026 della XII Sottocommissione della Corte d’Appello di Roma dal quale si evince che al ricorrente, identificato con la busta n.-OMISSIS-, è stato attribuito il punteggio di 15/30 per l’atto giudiziario di diritto penale, insufficiente per l’ammissione alla prova orale (doc. n. 2); e) di tutti gli atti connessi e conseguenziali degli interessi del ricorrente in uno e per quanto di ragione se lesivi: 1. della nota del Ministero della Giustizia prot. n. -OMISSIS- del 14.11.2025 nella parte relativa ai “Criteri di Massima” laddove è riportato che “… l’onere della motivazione è sufficientemente adempiuto con l’attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi quest’ultimo come formula sintetica ma eloquente di esternazione della valutazione tecnica compiuta dalla commissione…” (doc. n. 3); 2. del verbale n. -OMISSIS- della Commissione Centrale istituita presso il Ministero della Giustizia del 05.12.2025 di predeterminazione dei criteri di correzione – valutazione della prova d’esame laddove non è previsto l’obbligo di motivazione accanto all’attribuzione del punteggio (doc. n. 4); 3. del verbale del 12.01.2026 della seduta plenaria dei Presidenti e Vicepresidenti delle sottocommissioni costituite presso la Corte di Appello di Roma, con il quale sono stati recepiti i criteri definiti dalla Commissione Centrale sempre nella parte in cui non è previsto l’obbligo di motivazione accanto all’attribuzione del punteggio (tutti mai comunicati né notificati) (doc. n. 5); f) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o collegato, ove lesivo della posizione del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ammissione alle prove orali dell'esame di avvocato sessione 2025, conseguente all'attribuzione del punteggio di 15/30 all'elaborato scritto di diritto penale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni esaminatrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato ha impugnato la comunicazione degli esiti della prova scritta, il punteggio di 15/30 attribuito al proprio elaborato, l'elenco degli ammessi alle prove orali nella parte in cui non lo include, il verbale della sottocommissione e gli atti recanti i criteri di correzione. Ha dedotto, in particolare, l'erroneità e l'illegittimità della valutazione tecnica, anche mediante comparazione con gli elaborati di altri candidati; l'insufficienza del solo voto numerico quale motivazione; l'omessa verbalizzazione dei punteggi attribuiti dai singoli commissari; l'omesso rimescolamento delle buste presso la Corte d'Appello di destinazione; nonché l'anomalia dei tempi di correzione. Ha chiesto, in via cautelare, la sospensione degli atti impugnati.
La decisione
La domanda cautelare è stata rigettata. Il Collegio ha ritenuto non scrutinabili in senso favorevole le censure sull'erroneità della valutazione, poiché dirette a ottenere un sindacato sostitutivo sul merito della discrezionalità tecnica della commissione e fondate anche su valutazioni personali del candidato. Il sindacato giurisdizionale è ammesso soltanto in presenza di manifesta arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità, travisamento dei fatti, abnormità o motivazione carente, evenienze non ravvisate nel caso concreto. Il parere pro veritate non può sostituire la valutazione della commissione e la comparazione con altri candidati non dimostra di per sé disparità di trattamento, poiché ciascun elaborato deve essere valutato autonomamente nella sua completezza, profondità, coerenza logico-giuridica ed efficacia espositiva; l'eventuale giudizio favorevole su un altro elaborato non sana gli errori del candidato. Quanto al voto numerico, il Collegio ha applicato, ratione temporis, l'art. 49 della legge n. 247/2012, ritenendo non applicabile l'art. 46 della stessa legge e sufficiente il punteggio numerico a esprimere la motivazione, purché siano previamente stabiliti criteri di valutazione e non emerga una manifesta contraddizione tra fatti obiettivi, criteri e voto. Non è necessario verbalizzare il voto di ciascun commissario in assenza di una specifica norma o di un autovincolo della commissione. L'eventuale mancato rimescolamento presso la Corte d'Appello di destinazione costituisce, al più, mera irregolarità, se non risultano violati l'anonimato e l'imparzialità; nel caso concreto i verbali attestavano la sigillatura, numerazione e custodia dei plichi e la loro ripartizione alle sottocommissioni. Infine, la durata delle correzioni non è sindacabile in assenza di tempi predeterminati e non è stata provata una concreta incidenza pregiudizievole sulla posizione del candidato. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente, liquidate in euro 1.500, oltre accessori, in favore del Ministero.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata rigettata.
art. 49 l. 247/2012
Per i primi tredici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalita' di esame, secondo le norme previgenti
Per la sessione d'esame considerata mantiene applicabili le norme previgenti e, secondo il Collegio, esclude l'applicazione dell'art. 46 della medesima legge.
art. 46 l. 247/2012
La sua disciplina non è stata ritenuta applicabile ratione temporis alla sessione 2025; pertanto non è stato ritenuto necessario un obbligo di motivazione discorsiva accanto al voto numerico.
art. 3 l. 241/1990
L'obbligo di motivazione può essere soddisfatto, nelle valutazioni dell'esame forense, dall'attribuzione di un voto numerico, quale sintesi del giudizio tecnico, in presenza di criteri di valutazione previamente stabiliti e salvo manifesta contraddizione o carenza motivazionale.
art. 97 Cost.
I principi di imparzialità e buon andamento risultano coerenti con l'utilizzo del voto numerico quando riferito a una scala di valori oggettiva e predefinita.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali e l'oscuramento disposto dalla Segreteria.
Massime di principio
- Le valutazioni delle commissioni esaminatrici sulle prove scritte e orali costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e non possono essere sostituite dal giudice amministrativo; sono sindacabili soltanto in presenza di manifesta arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità, travisamento dei fatti, abnormità o carenza motivazionale ictu oculi rilevabile.
- Nell'esame di abilitazione alla professione forense, il voto numerico è idoneo a soddisfare l'obbligo di motivazione quando siano stati previamente fissati criteri chiari e oggettivi di valutazione, salvo che la commissione si sia autovincolata a rendere una motivazione discorsiva o sussista una manifesta contraddizione tra elementi obiettivi, criteri predeterminati e punteggio attribuito.
- La comparazione con gli elaborati di altri candidati non può fondare, da sola, una censura di disparità di trattamento: la valutazione deve considerare unitariamente ciascun elaborato, tenendo conto non solo della soluzione giuridica, ma anche di completezza, profondità, coerenza logica, capacità espositiva e argomentativa; il giudizio favorevole su un altro candidato non sana gli errori del candidato ricorrente.
- In assenza di una specifica norma o di un autovincolo della commissione, non è illegittima la verbalizzazione del solo voto complessivo senza indicazione dei punteggi attribuiti dai singoli commissari.
- L'eventuale mancato rimescolamento delle buste presso la Corte d'Appello di destinazione costituisce mera irregolarità, e non causa di illegittimità, quando non risulti compromesso l'anonimato delle correzioni né l'imparzialità della valutazione.
- La durata delle operazioni di correzione degli elaborati non può, di per sé, infirmare il giudizio della commissione in mancanza di tempi predeterminati e della prova di una concreta incidenza pregiudizievole sulla posizione del candidato.
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