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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7774/2023 del 22/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva, in relazione al provvedimento di determinazione delle pene concorrenti del 21/06/2021, la detrazione dal secondo cumulo parziale di anni tre di reclusione per l'indulto (legge 31/07/2006 n.241) e l'esclusione dalla contabilizzazione del secondo cumulo della sentenza n.7 della Corte d'appello di Napoli (irrevocabile il 17/04/2007), sostenendo che questa sarebbe stata assorbita nella sentenza n.17 per effetto del riconoscimento del vincolo della continuazione.

La decisione

Il Tribunale di Napoli aveva rigettato l'istanza: aveva rilevato che il beneficio dell'indulto era già stato concesso e computato per il massimo di tre anni nel provvedimento di cumulo del 30/04/2008 e che, avendo natura due distinti periodi concorsuali, occorreva prima scorporare dalle pene materialmente cumulate le pene estinte per indulto e solo successivamente applicare il criterio moderatore del cumulo giuridico; di conseguenza la sentenza n.7 non poteva considerarsi assorbita nella n.17. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità: ha ritenuto che il ricorrente non abbia censurato specificamente e motivatamente i punti della decisione impugnata né abbia confutato la motivazione del giudice dell'esecuzione. A norma dell'art.616 c.p.p. è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • legge 31 luglio 2006 n.241 (indulto)

    L'indulto è il beneficio oggetto di detrazione fino a tre anni; qui è stato ritenuto già concesso e computato nel provvedimento di cumulo del 30/04/2008

  • art. 174, secondo comma, cod. proc. pen.

    Stabilisce che l'indulto si applica una sola volta dopo la cumulazione delle pene; la Corte interpreta che dalle pene materialmente cumulate vada detratta in primo luogo, e in un'unica soluzione, la somma delle pene estinte per indulto

  • artt. 71 e ss., cod. pen.

    Riferimento alle norme sul concorso di reati, richiamate per il procedimento di cumulazione delle pene prima dell'applicazione dell'indulto

  • art. 78, cod. pen.

    Criterio moderatore del cumulo giuridico: va applicato solo dopo l'avvenuta detrazione delle pene estinte per indulto dalle pene materialmente cumulate

  • artt. 663 e 665, cod. proc. pen.

    Norme indicate dal ricorrente come violate con riguardo alla procedura dinanzi al giudice dell'esecuzione; la Corte non ha ritenuto provata la violazione perché il ricorso è generico

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilità del ricorso per cassazione per motivi generici; la Corte ha richiamato il requisito di specificità dei motivi come causa dell'inammissibilità

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione (Cassa delle ammende) in caso di inammissibilità; applicato per la condanna a pagare euro 3.000

Massime di principio

  • L'indulto va applicato una sola volta dopo che le pene sono state cumulate; dalle pene materialmente cumulate va prima detratta, in un'unica soluzione, la somma delle pene estinte per indulto e solo successivamente va applicato il criterio moderatore del cumulo giuridico (art.78 c.p.).
  • In presenza di più periodi concorsuali distinti, occorre operare lo scorporo delle pene estinte per indulto da ciascun cumulo materiale prima di valutare l'eventuale assorbimento tra sentenze o l'applicazione del cumulo giuridico.
  • In sede di cassazione il ricorso deve essere specifico: il ricorrente deve indicare punti determinati della decisione impugnata, le ragioni per cui si ritiene errata la decisione e gli elementi che fondano la censura; la mancata confutazione della motivazione del giudice di merito comporta l'inammissibilità per genericità (art.591 c.p.p.).
  • Chi impugna deve discutere espressamente la motivazione del giudice di merito e non limitarsi a ribadire la propria richiesta di merito; l'assenza di correlazione tra le ragioni della decisione e quelle del ricorso è causa di inammissibilità.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare, oltre al rigetto, la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende (art.616 c.p.p.), specie quando l'impugnazione è ritenuta formalmente o sostanzialmente irrituale.

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