Cassazione Penale, Sentenza n. 7774/2023 del 22/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva, in relazione al provvedimento di determinazione delle pene concorrenti del 21/06/2021, la detrazione dal secondo cumulo parziale di anni tre di reclusione per l'indulto (legge 31/07/2006 n.241) e l'esclusione dalla contabilizzazione del secondo cumulo della sentenza n.7 della Corte d'appello di Napoli (irrevocabile il 17/04/2007), sostenendo che questa sarebbe stata assorbita nella sentenza n.17 per effetto del riconoscimento del vincolo della continuazione.
La decisione
Il Tribunale di Napoli aveva rigettato l'istanza: aveva rilevato che il beneficio dell'indulto era già stato concesso e computato per il massimo di tre anni nel provvedimento di cumulo del 30/04/2008 e che, avendo natura due distinti periodi concorsuali, occorreva prima scorporare dalle pene materialmente cumulate le pene estinte per indulto e solo successivamente applicare il criterio moderatore del cumulo giuridico; di conseguenza la sentenza n.7 non poteva considerarsi assorbita nella n.17. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità: ha ritenuto che il ricorrente non abbia censurato specificamente e motivatamente i punti della decisione impugnata né abbia confutato la motivazione del giudice dell'esecuzione. A norma dell'art.616 c.p.p. è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
legge 31 luglio 2006 n.241 (indulto)
L'indulto è il beneficio oggetto di detrazione fino a tre anni; qui è stato ritenuto già concesso e computato nel provvedimento di cumulo del 30/04/2008
art. 174, secondo comma, cod. proc. pen.
Stabilisce che l'indulto si applica una sola volta dopo la cumulazione delle pene; la Corte interpreta che dalle pene materialmente cumulate vada detratta in primo luogo, e in un'unica soluzione, la somma delle pene estinte per indulto
artt. 71 e ss., cod. pen.
Riferimento alle norme sul concorso di reati, richiamate per il procedimento di cumulazione delle pene prima dell'applicazione dell'indulto
art. 78, cod. pen.
Criterio moderatore del cumulo giuridico: va applicato solo dopo l'avvenuta detrazione delle pene estinte per indulto dalle pene materialmente cumulate
artt. 663 e 665, cod. proc. pen.
Norme indicate dal ricorrente come violate con riguardo alla procedura dinanzi al giudice dell'esecuzione; la Corte non ha ritenuto provata la violazione perché il ricorso è generico
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità del ricorso per cassazione per motivi generici; la Corte ha richiamato il requisito di specificità dei motivi come causa dell'inammissibilità
art. 616, cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione (Cassa delle ammende) in caso di inammissibilità; applicato per la condanna a pagare euro 3.000
Massime di principio
- L'indulto va applicato una sola volta dopo che le pene sono state cumulate; dalle pene materialmente cumulate va prima detratta, in un'unica soluzione, la somma delle pene estinte per indulto e solo successivamente va applicato il criterio moderatore del cumulo giuridico (art.78 c.p.).
- In presenza di più periodi concorsuali distinti, occorre operare lo scorporo delle pene estinte per indulto da ciascun cumulo materiale prima di valutare l'eventuale assorbimento tra sentenze o l'applicazione del cumulo giuridico.
- In sede di cassazione il ricorso deve essere specifico: il ricorrente deve indicare punti determinati della decisione impugnata, le ragioni per cui si ritiene errata la decisione e gli elementi che fondano la censura; la mancata confutazione della motivazione del giudice di merito comporta l'inammissibilità per genericità (art.591 c.p.p.).
- Chi impugna deve discutere espressamente la motivazione del giudice di merito e non limitarsi a ribadire la propria richiesta di merito; l'assenza di correlazione tra le ragioni della decisione e quelle del ricorso è causa di inammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare, oltre al rigetto, la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende (art.616 c.p.p.), specie quando l'impugnazione è ritenuta formalmente o sostanzialmente irrituale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7584/2023 del 22/02/2023
- Sentenza penale · 22 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7585/2023 del 22/02/2023
- Sentenza penale · 22 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7586/2023 del 22/02/2023
- Sentenza penale · 22 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7587/2023 del 22/02/2023
- Sentenza penale · 22 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7588/2023 del 22/02/2023
- Sentenza penale · 22 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7590/2023 del 22/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →