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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6577/2022 del 23/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna per vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio: lamenta l'assenza di adeguata motivazione sull'entità della pena e sul perché la "tesi difensiva" fosse ritenuta infondata, con particolare riferimento al capo 2). Denuncia inoltre che, pur essendo stata esclusa in appello l'aggravante dell'uso dell'arma rispetto al capo 1) (precedentemente ritenuto il più grave), il giudice di secondo grado non ha ricalcolato la pena tenendo conto di tale esclusione né ha valutato se altre imputazioni, per le quali residuava l'aggravante (es. capo 5) o l'aggravante del volto travisato, potessero assumere rilievo maggiore e modificare il trattamento sanzionatorio complessivo. Si osserva altresì che in appello non erano stati proposti motivi in punto responsabilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato solo in relazione al trattamento sanzionatorio. Ha affermato che nel provvedimento di secondo grado manca una motivazione effettiva sul calcolo della pena dopo l'esclusione dell'aggravante dell'uso dell'arma per il capo 1), con la conseguente necessità di riconsiderare quale fosse il fatto più grave e il nuovo computo complessivo. Ha annullato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Lecce limitatamente al trattamento sanzionatorio. Ha dichiarato inammissibile il ricorso per il resto e ha dichiarato irrevocabile l'accertamento di responsabilità.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 4 c.p.

    L'attenuante citata (danno di minima entità) è stata riconosciuta in primo grado e utilizzata nel calcolo della pena per il capo ritenuto più grave; la Corte evidenzia che l'esclusione di altre circostanze aggravanti in appello impone di verificare nuovamente l'effetto combinato di attenuanti e aggravanti sul calcolo complessivo della pena.

  • art. 442 c.p.p.

    Richiamato nel dispositivo della sentenza di primo grado per la diminuzione della pena nel caso di concorso di reati; la Corte sottolinea che la diminuzione operata in primo grado deve essere riconsiderata alla luce delle modifiche intervenute sulle circostanze aggravanti/attenuanti in sede di appello.

Massime di principio

  • Il giudice d'appello deve motivare specificamente il trattamento sanzionatorio: un richiamo generico ai motivi di appello non è sufficiente.
  • Se in appello viene esclusa un'aggravante rilevante per il reato ritenuto più grave, occorre ricalcolare la pena complessiva e valutare se un altro capo debba essere considerato il più grave.
  • La presenza o esclusione di aggravanti/attenuanti su singoli capi può modificare la determinazione della pena per i reati riuniti o per la continuazione; il giudice deve esplicitare tale valutazione.
  • Se in appello non sono stati proposti motivi relativi alla responsabilità, la Corte non è tenuta a riesaminare compiutamente la responsabilità penale.
  • La Corte di Cassazione può annullare parzialmente una sentenza (ad es. solo il trattamento sanzionatorio) e rinviare per un nuovo giudizio limitato a quella questione, lasciando irrevocabile il resto dell'accertamento di responsabilità.

Testo integrale

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