Cassazione Penale, Sentenza n. 49752/2023 del 14/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione contestava l'ordinanza del Tribunale di Potenza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo relativo a un alloggio di edilizia popolare. Il difensore ha dedotto due motivi principali: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il tribunale considerato che l'interesse ad impugnare poteva consistere anche nella richiesta di dissequestro, idonea a incidere sul giudizio di fumus; (2) violazione di legge processuale (art. 321 c.p.p.), sostenendo che il sequestro era illegittimo perché il reato non sarebbe sussistente in quanto la ricorrente deteneva legittimamente l'immobile in forza della trasmissione dal convivente assegnatario, senza occupazione abusiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per motivi non consentiti e, comunque, manifestamente infondato. Ha ritenuto provato dagli atti che la Laurenza era rimasta nell'alloggio di edilizia popolare dopo il rilascio dei legittimi occupanti senza autorizzazione, configurando l'invasione ai sensi dell'art. 633 c.p. e del reato richiamato, anche in conformità alla giurisprudenza citata. Ha inoltre confermato che mancava l'interesse ad impugnare in assenza della possibilità oggettiva di ottenere la restituzione del bene. Conseguentemente ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in l. n.176 del 2020
art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in l. n.176 del 2020
indicata come la forma procedurale seguita nel giudizio; menzionata per dare conto delle modalità procedurali applicate
art. 633 cod. pen.
la Corte ha interpretato e applicato la norma nel senso che integra il reato l'atteggiamento di chi, inizialmente ospitato a titolo di cortesia dall'assegnatario di un immobile di edilizia residenziale pubblica, vi permanga dopo l'allontanamento dell'avente diritto e si comporti come "dominus" o possessore
art. 639-bis cod. pen.
richiamata in relazione al fumus del delitto in contestazione (illecita occupazione di immobile), la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi configurativi in base agli atti
artt. 324, 568, 591 cod. proc. pen.
artt. 324, 568, 591 cod. proc. pen.
citate dal ricorrente come norme la cui violazione sarebbe alla base del ricorso; la Corte non ha ravvisato violazioni di legge o vizi motivazionali rilevanti rispetto alle questioni proposte
art. 321 cod. proc. pen.
richiamata dal ricorrente per sostenere l'insussistenza del reato e l'illegittimità del sequestro; la Corte ha ritenuto invece che, sulla base degli accertamenti, la detenzione non era legittima e quindi il richiamo non impediva il sequestro
art. 616 cod. proc. pen.
norma applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende per inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- L'occupazione continuativa di un alloggio di edilizia popolare, anche se iniziata come ospitalità, può configurare il reato di invasione se la persona vi permane dopo l'allontanamento del legittimo assegnatario e si comporta come possessore.
- Per impugnare un sequestro preventivo è necessario dimostrare un interesse concreto e attuale correlato all'effetto specifico che si intende ottenere (ad es. la restituzione del bene); in assenza di tale relazione il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
- La Corte di Cassazione in materia di sequestro preventivo ammette il ricorso solo per violazione di legge; questioni di merito o valutazioni fattuali già adeguatamente motivate in primo grado sono difficilmente sindacabili.
- Chi impugna deve indicare chiaramente i fatti e le ragioni di diritto che colleghino il ricorrente al bene sottoposto a sequestro; l'omissione di tale onere comporta rischio di inammissibilità.
- L'esito negativo del ricorso può comportare, oltre alle spese processuali, l'applicazione di sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente quando non emergono ragioni di esonero.
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