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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34264/2024 del 11/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Pistoia che, investito del giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione, aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione tra: i reati oggetto della sentenza irrevocabile del Tribunale di Roma (reati commessi ad aprile 2006: associazione per delinquere, furto aggravato, tentata rapina) e il furto aggravato commesso a Pistoia il 24/04/2009. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 81 c.p. e degli artt. 666, 667 e 671 c.p.p. e vizi di motivazione. Sosteneva che l'ordinanza aveva dato eccessivo rilievo al lasso temporale fra i fatti e non aveva correttamente valorizzato l'esistenza di un'associazione per delinquere e le analogie nelle modalità esecutive (oggetto materiale, modus operandi), che a suo avviso dimostravano un unico disegno criminoso. Con il secondo motivo lamentava che non era stato tenuto conto dell'istanza di revisione (e di una sentenza di assoluzione dei coimputati), che avrebbe reso praticabile un annullamento senza rinvio con rideterminazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato le ragioni del Tribunale di Pistoia: l'intervallo temporale di quasi tre anni tra l'ultima azione predatoria di Roma (27/04/2006) e il furto di Pistoia (24/04/2009) è troppo ampio per ritenere provato un unitario disegno criminoso; il reato associativo già valutato nella prima sentenza non può, alla luce degli elementi fattuali, essere utilizzato come presupposto per collegare i reati poiché dal giudizio relativo al reato associativo non emergono elementi utili a dimostrare l'identità del disegno criminoso e il fatto di essere stato autore solitario nell'azione di Pistoia rende incompatibile la tesi della continuazione. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevanti, ai fini della continuazione, l'assoluzione dei coimputati e la richiesta di revisione, che anzi confermerebbero l'assenza di un disegno unitario. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamata come criterio di riferimento per il riconoscimento della continuazione fra più delitti (identita' del disegno criminoso); la Corte valuta l'esistenza di un unico disegno criminoso in base agli indici fattuali e temporali, non applicando l'articolo in modo automatico ma richiedendo prove concrete.

  • artt. 666, 667, 671 cod. proc. pen.

    Norme procedurali richiamate nel contesto del giudizio esecutivo e dell'istanza di riconoscimento della continuazione in sede di esecuzione; la Corte le interpreta come quadro procedurale che non modificano la necessità di una valutazione approfondita degli indici di continuazione.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato con riguardo ai limiti di impugnazione in Cassazione: il ricorso doveva essere formulato nei limiti consentiti dalla disposizione e lo è stato.

  • art. 416 cod. pen. (associazione per delinquere)

    La Corte sottolinea che la condanna per associazione non e' di per se' sufficiente a dimostrare l'identita' del disegno criminoso con reati successivi, specie se da quelle sentenze non emergono elementi fattuali idonei a prova della programmazione comune dei reati.

  • Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01

    Giurisprudenza di legittimità che individua i criteri per il riconoscimento della continuazione: omogeneita' delle violazioni e del bene tutelato, contiguita' spazio-temporale, singole causali, modalita' della condotta, sistematicita' e abitudini programmate di vita, e che i reati successivi debbano essere stati programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento del primo reato.

  • Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516

    Precedente che conferma che la mera analogia nelle modalita' esecutive o nell'oggetto materiale non e' sufficiente a dimostrare la continuazione se mancano gli altri indici e la motivazione complessiva del giudice risulta coerente.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione richiede una valutazione complessiva e approfondita di molteplici indici (omogeneita' del bene tutelato, contiguita' spazio-temporale, modalita' della condotta, sistematicita' e preordinazione) e non puo' fondarsi su un solo elemento isolato.
  • La vicinanza temporale e' un elemento centrale: intervalli temporali significativi (anni) rendono meno probabile l'esistenza di un disegno criminoso unitario, salvo elementi probatori che dimostrino la programmazione continuativa.
  • La esistenza di una condanna per associazione per delinquere non comporta automaticamente il riconoscimento della continuazione con reati-fine; occorre che la sentenza associativa contenga elementi fattuali indicativi della stessa pianificazione dei reati successivi.
  • La natura solitaria del reato successivo (assenza di concorso pratico) tende a escludere la riconducibilita' dello stesso a un disegno criminoso collettivo emerso in precedenti sentenze.
  • L'assoluzione di coimputati o istanze di revisione, se rilevanti, possono anzi avvalorare la tesi della mancata identita' del disegno criminoso e quindi ostare al riconoscimento della continuazione.
  • In sede esecutiva la verifica della continuazione richiede lo stesso livello di approfondimento richiesto nel processo di cognizione: il giudice deve motivare puntualmente il suo convincimento rispetto a tutti gli indici pertinenti.
  • La mera somiglianza del modus operandi o dell'oggetto materiale (es. valori preziosi) non e' di per sé decisiva; deve essere valutata insieme agli altri criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
  • Chi chiede il riconoscimento della continuazione ha l'onere di proporre e dimostrare, con elementi concreti, l'esistenza del progetto criminoso unitario; in mancanza la domanda puo' essere legittimamente respinta.

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