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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19104/2024 del 14/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per due motivi: (1) vizi di calcolo della prescrizione e della recidiva specifica e reiterata contestata al capo A (simulazione di reato), sostenendo che il Tribunale di sorveglianza di Brescia aveva già dichiarato estinta la pena detentiva per il cumulo del 23/10/2019 e che i precedenti non comprendevano delitti della stessa indole, quindi la recidiva non sussisterebbe; (2) vizio di notifica del decreto di citazione in appello, per aver notificato l'atto presso il difensore ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis c.p.p. (abrogato dalla riforma Cartabia), mentre Moretti non aveva eletto domicilio nello studio dell'avvocato né variato l'indirizzo delle precedenti notifiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul secondo motivo ha ritenuto che le notifiche all'imputato fossero regolari: Moretti era stato giudicato in assenza, non aveva dichiarato o eletto domicilio, non aveva ottemperato all'invito a farlo e nella procura speciale del 17/03/2021 aveva dichiarato di essere "di fatto senza fissa dimora", perciò la notifica al difensore di fiducia era corretta; inoltre la disciplina transitoria dell'art. 89, comma 3, d.lgs. n.150/2022 imponeva l'applicazione delle disposizioni anteriori all'entrata in vigore della riforma per impugnazioni avverso sentenze pronunciate prima di tale data. Il primo motivo è stato ritenuto generico: la Corte ha confermato la recidiva specifica infraquinquennale ritenendo rilevanti i numerosi e gravi precedenti, richiamando l'ampia nozione di "stessa indole" ex art. 101 c.p. e la giurisprudenza consolidata secondo cui più sentenze definitive per reati precedenti possono fondare la recidiva reiterata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. proc. pen.

    La Corte ha rilevato che, sebbene alcune disposizioni (es. il comma 8-bis) siano state novellate/abrogate dalla riforma Cartabia, le notifiche all'avvocato sono valide quando l'imputato non abbia eletto domicilio, sia stato giudicato in assenza e abbia rilasciato procura dichiarando di non avere domicilio stabile.

  • art. 101 cod. pen.

    La nozione di delitti "della stessa indole" è interpretata in senso ampio: non richiede la violazione della stessa norma, ma comprende reati che, per natura dei fatti o motivi, presentino caratteri comuni; la Corte ha ritenuto che i precedenti del ricorrente rientrassero in tale nozione.

  • art. 89, comma 3, d.lgs. n.150/2022

    «le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto.»

    Disciplina transitoria che limita l'applicazione delle nuove norme processuali alle impugnazioni contro sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto; nel caso di specie ha giustificato l'applicazione della disciplina previgente per impugnazioni avverso sentenze pronunciate prima dell'entrata in vigore.

  • Sez. U., n. 32318 del 30/03/2023 (Rv. 284878) - giurisprudenza

    Giurisprudenza consolidata secondo cui per la recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedenti, purché adeguatamente motivate come espressione di maggiore pericolosità sociale.

  • art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020 (conv. L. n.176/2020)

    Norma che permette il rito a trattazione scritta: la Corte ha proceduto in forma scritta in mancanza di richiesta di discussione orale.

Massime di principio

  • Se l'imputato è stato giudicato in assenza, non ha eletto domicilio e ha rilasciato procura dichiarando di non avere domicilio stabile, le notifiche presso il difensore di fiducia sono valide.
  • Le norme processuali introdotte dalla riforma devono essere applicate tenendo conto delle disposizioni transitorie: verificare sempre la data della sentenza impugnata rispetto all'entrata in vigore delle nuove regole.
  • Per contestare la recidiva specifica o reiterata è necessario un motivo specifico e argomentato: affermazioni generiche sull'assenza di delitti "della stessa indole" sono insufficienti.
  • La nozione di reati "della stessa indole" (art.101 c.p.) è ampia e può includere reati disciplinati da norme diverse se presentano caratteristiche comuni nella natura dei fatti o nei motivi.
  • Secondo la giurisprudenza di legittimità, più condanne definitive per reati precedenti possono fondare la recidiva reiterata anche se, per singoli provvedimenti, alcuni effetti penali risultino estinti; è essenziale una motivazione adeguata sulla maggiore pericolosità sociale.
  • Chi impugna in Cassazione deve formulare argomentazioni precise e documentate: i motivi vaghi o generici rischiano di essere dichiarati inammissibili o infondati.

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