Sentenza n. 5094/2026 - Roma, Sezione 1B
Atto di trasposizione in sede giurisdizionale e costituzione in giudizio avanti al TAR Lazio - Roma, del ricorso straordinario per l'annullamento della Determinazione dirigenziale n. 7967, Prot. 2022-1500969 del 14.12.2022 della Regione Liguria – Dipartimento salute e servizi sociali, ivi compreso l''Allegato – parte integrante n. 1, con cui sono stati determinati gli importi asseritamente dovuti dalla Impresa ricorrente; del Decreto del 6.10.2022 del Ministero della Salute; del Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell''economia e delle finanze, 6.7.2022; dell'Accordo del 7.11.2019 Rep. Atti n. 181/CSR sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e ulteriori atti precisati nel ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione regionale di quantificazione degli importi dovuti nell'ambito del meccanismo del payback, nonché decreti ministeriali e accordo Stato-Regioni presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha proposto, mediante trasposizione in sede giurisdizionale di un ricorso straordinario, domanda di annullamento della determinazione dirigenziale della Regione Liguria con cui erano stati quantificati gli importi asseritamente dovuti, nonché dei decreti ministeriali del 6 ottobre 2022 e del 6 luglio 2022 e dell'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, deducendo profili di illegittimità degli atti relativi al meccanismo del payback. Nel corso del giudizio, con memoria del 19 gennaio 2026, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso, avendo versato la quota ridotta, pari al 25% dell'importo indicato nei provvedimenti di ripiano, prevista dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha distinto tale esito dalla cessazione della materia del contendere: quest'ultima, ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 95/2025, avrebbe potuto essere pronunciata soltanto dopo la comunicazione al Tribunale, da parte delle Regioni e delle Province autonome, dei provvedimenti di accertamento dell'avvenuto pagamento della quota ridotta. La dichiarazione della ricorrente di avere effettuato il pagamento è stata comunque ritenuta sufficiente a escludere ogni utilità concreta della prosecuzione del giudizio. Le spese sono state integralmente compensate per le peculiarità delle questioni e dell'andamento processuale.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 30 giugno 2025, n. 95
Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome Trento e Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese lite
La cessazione della materia del contendere richiede la comunicazione al TAR dei provvedimenti regionali o provinciali di accertamento dell'avvenuto pagamento della quota ridotta; la mera dichiarazione della parte di avere pagato determina invece la sopravvenuta carenza di interesse, quando la prosecuzione del giudizio non possa arrecarle alcuna utilità.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Fondamento processuale della dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell'ambito della decisione definitoria del giudizio.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Concorre, insieme all'art. 92, comma 2, c.p.c., a fondare la compensazione delle spese.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Consente la compensazione delle spese in presenza di eccezionali ragioni, ravvisate nelle peculiarità delle questioni e nell'andamento della vicenda processuale.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per lo svolgimento dell'udienza straordinaria mediante collegamento da remoto.
Massime di principio
- Quando una parte, dopo avere versato l'importo ridotto previsto da una disciplina sopravvenuta, dichiara di non avere più interesse alla prosecuzione del ricorso, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse se la decisione non può più procurarle alcuna utilità concreta e attuale.
- La cessazione della materia del contendere prevista da una disposizione speciale per i ricorsi contro provvedimenti di ripiano del payback sanitario presuppone l'accertamento del pagamento da parte della Regione o della Provincia autonoma e la relativa comunicazione al giudice; tale effetto non consegue automaticamente dalla sola dichiarazione della parte ricorrente.
- La sopravvenuta carenza di interesse e la cessazione della materia del contendere sono istituti distinti: la prima può essere dichiarata sulla base dell'inutilità concreta della prosecuzione del giudizio, mentre la seconda richiede il verificarsi dello specifico presupposto previsto dalla disciplina applicabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 611/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 612/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 613/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 614/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 615/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 616/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →