Cassazione Penale, Sentenza n. 19987/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente aveva proposto istanza di ricusazione dell'intera Terza Sezione Penale del Tribunale di Torino a motivo del fatto che il magistrato originariamente incaricato si era astenuto essendo coniuge (pur separato) del Pubblico Ministero che aveva istruito il procedimento. Nella ricusazione sono state richiamate le cause di astensione previste dagli artt. 36 (lett. f), g), h)) e 37 (lett. a)) c.p.p., nonché l'art. 19 della legge sull'ordinamento giudiziario e l'art. 19 del d.lgs. n.116/2017 (per analogia sul giudice onorario), con contestuale prospettazione di profili di illegittimità costituzionale richiamando gli artt. 3, 111 e 117 Cost. e l'art. 6 CEDU.
La decisione
La Corte (Corte di Cassazione) ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che le cause di astensione "obbligatorie" delle lett. f) e g) dell'art. 36 c.p.p. si riferiscono al singolo giudice-persona fisica e non possono essere automaticamente traslate all'intera Sezione; la ricorrente non ha indicato, per ciascun componente della Sezione, ragioni specifiche che giustificassero l'astensione. Ha inoltre escluso l'applicabilità analogica dell'art. 19 d.lgs. n.116/2017 (che riguarda il giudice onorario di pace) ai giudici professionali. Le questioni di legittimità costituzionale sollevate sono state ritenute manifestamente infondate: la disciplina degli artt. 36 e 37 c.p.p. non contrasterebbe con gli artt. 3, 111 e 117 Cost. e con l'art. 6 CEDU, perché le cause di astensione e di ricusazione operano in concreto e l'imparzialità è tutelata mediante gli strumenti previsti dal sistema. Per tali ragioni il ricorso è dichiarato inammissibile e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 41 cod. proc. pen.
La ricorrente denunciava errata applicazione; la Corte ha ritenuto la censura infondata nel complesso perché la questione centrale riguardava l'oggettiva non traslabitità delle cause di astensione all'intera Sezione e non un'errata applicazione autonoma dell'art. 41.
art. 36 cod. proc. pen., lett. f), g), h)
Le lettere f) e g) (cause di astensione obbligatorie) si riferiscono al singolo giudice-persona fisica; non possono automaticamente determinare l'astensione dell'intera Sezione senza specifiche e distinte allegazioni circa ciascun componente. La lett. h) (astensione facoltativa per gravi motivi di convenienza) non può essere usata come pretesto per ricusazioni di mera convenienza.
art. 37 cod. proc. pen., lett. a)
La disciplina della ricusazione richiede che, quando si invocano cause predeterminate, siano indicate le ragioni concrete e specifiche; la Corte ha ritenuto che la ricusazione non fosse adeguatamente motivata per coinvolgere l'intera Sezione.
r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (l. ord. giud.), art. 19, terzo comma
"i magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità sino al terzo grado, di coniugio o di convivenza, non possono mai fare parte dello stesso Tribunale o della stessa Corte organizzati in un'unica sezione ovvero di un Tribunale o di una Corte organizzati in un'unica sezione e delle rispettive Procure della Repubblica, salvo che uno dei due magistrati operi esclusivamente in sezione distaccata e l'altro in sede centrale"
Questa norma, volta a disciplinare l'organizzazione degli uffici giudiziari per evitare problemi operativi negli uffici piccoli, non è omogenea rispetto alle ipotesi di astensione/ricusazione personale e non impone che una causa di incompatibilità di un singolo magistrato si riverberi automaticamente su tutti gli altri componenti della Sezione.
d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, art. 19, secondo comma
"il giudice onorario di pace ha l'obbligo di astenersi nei casi previsti dall'articolo 36 del codice di procedura penale e può essere ricusato, a norma dell'articolo 37 del medesimo codice. Ha altresì l'obbligo di astenersi e può essere ricusato quando egli o il coniuge o la parte dell'unione civile, il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado, sono stati associati o comunque collegati con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti"
La Corte ha ritenuto che la previsione circa il giudice onorario di pace sia applicabile soltanto a tale categoria e non possa essere estesa per analogia ai giudici professionali al fine di determinare l'astensione dell'intera Sezione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma utilizzata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, avendo la Corte ritenuto l'impugnazione manifestamente inammissibile e non priva di colpa.
art. 3 Cost.
La questione che prospettava una violazione del principio di uguaglianza è stata ritenuta infondata perché non sussiste omogeneità fra la disciplina organizzativa degli uffici (art. 19 l. ord. giud.) e la disciplina delle cause di astensione/ricusazione; non è stata ravvisata una disparità ingiustificata.
art. 111 Cost., secondo comma
La Corte ha ritenuto che la tutela del giusto processo è assicurata dagli strumenti previsti (in particolare astensione e ricusazione operate in concreto), per cui la normativa sugli artt. 36 e 37 c.p.p. non risulta incompatibile con l'art. 111 Cost.
art. 117 Cost., primo comma (in relazione all'art. 6 CEDU, art. 6, primo comma)
L'obiezione che la disciplina interna non rispetti i parametri CEDU è stata respinta: l'imparzialità del giudice è valutata concretamente e la presunzione di imparzialità del singolo giudice, insieme agli strumenti di ricusazione/astensione, garantisce conformità ai parametri costituzionali e convenzionali.
Massime di principio
- Le cause di astensione "obbligatorie" previste dall'art. 36 c.p.p. (lett. f) e g)) riguardano il singolo giudice-persona fisica e non si estendono automaticamente all'intera Sezione di appartenenza.
- Quando si invocano cause predeterminate di astensione o ricusazione occorre indicare, con allegazioni specifiche, come ciascuna causa si applica a ciascun componente del collegio o della Sezione; l'assenza di tali indicazioni può determinare l'inammissibilità della richiesta.
- Le norme che disciplinano situazioni speciali (es. l'art. 19 del d.lgs. n.116/2017 sul giudice onorario) non possono essere estese per analogia a categorie diverse senza chiara base normativa.
- Se l'obiettivo è di disqualificare un ufficio più ampio (oltre al singolo giudice), lo strumento corretto non è l'automatica traslazione delle cause di astensione: è necessario allegare fatti concreti e, a seconda dei casi, valutare strumenti diversi (es. motivi che configurino la legittima sospicione).
- Le censure costituzionali che lamentano disparità di trattamento o carenze di imparzialità rischiano di essere rigettate se il sistema prevede meccanismi concreti e adeguati (caso per caso) per garantire il giusto processo; l'esito favorevole richiede la dimostrazione concreta di inefficacia di tali tutele.
- Ricorsi manifestamente inammissibili o infondati possono comportare la condanna alle spese e sanzioni (art. 616 c.p.p. e Cassa delle ammende); dunque l'impugnazione deve essere sorretta da adeguata motivazione e prova.
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