Ordinanza n. 7918/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 18 ottobre 2023, notificato al ricorrente in data 3 novembre 2023, con il quale si respingeva il ricorso gerarchico proposto dall’interessato, poiché infondato, con conseguente rideterminazione delle patologie e conseguente attribuzione dell’equo indennizzo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico relativo all’aggravamento di patologie dipendenti da causa di servizio e alla revisione dell’equo indennizzo
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui è stato respinto il ricorso gerarchico proposto avverso il diniego dell’accertamento dell’aggravamento di patologie già riconosciute come dipendenti da causa di servizio, ai fini della revisione dell’equo indennizzo. Nel diverso procedimento per il riconoscimento della pensione privilegiata, successivi accertamenti sanitari hanno qualificato diversamente le patologie della colonna vertebrale, ascrivendole alla Tabella A. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, ma evidenzia la necessità di verificare la sussistenza dell’aggravamento, la sua dipendenza da causa di servizio, la corretta ascrizione tabellare e le ragioni del contrasto tra gli accertamenti sanitari svolti nei due procedimenti.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso e ha disposto una verificazione ai sensi degli artt. 19, 20 e 66 c.p.a. La verificazione sarà svolta da una commissione ad hoc composta da tre ufficiali medici del Collegio medico legale della difesa, di cui uno specialista in gastroenterologia e uno in ortopedia, in contraddittorio tra le parti. Dovranno essere accertati: l’eventuale aggravamento e la relativa dipendenza da causa di servizio; la corretta ascrizione delle infermità alla Tabella A o alla Tabella B; le ragioni del contrasto tra le valutazioni sanitarie rese nel procedimento per l’equo indennizzo e in quello per la pensione privilegiata, nonché la loro coerenza tecnico-scientifica. L’amministrazione dovrà fornire la documentazione richiesta. La verificazione dovrà essere eseguita entro quindici giorni dalla notificazione dell’ordinanza a cura del ricorrente o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa; la relazione dovrà essere depositata entro i successivi quindici giorni. Le parti dovranno essere avvisate almeno cinque giorni prima e potranno partecipare tramite consulenti medici di fiducia. La liquidazione delle spese, comprese quelle del verificatore, è stata rinviata alla definizione del giudizio. È stata fissata l’udienza pubblica del 16 settembre 2026.
Norme richiamate
art. 19 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per la verificazione disposta dal giudice.
art. 20 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per la verificazione disposta dal giudice.
art. 66 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di disporre la verificazione, qui affidata a una commissione medico-legale per accertamenti sanitari e tecnico-scientifici.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato a tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nella versione modificata dal d.lgs. 101/2018, quale ulteriore base per la protezione dei dati sanitari.
Massime di principio
- Quando, ai fini della decisione, risultano controversi accertamenti sanitari relativi all’aggravamento di infermità dipendenti da causa di servizio, alla loro ascrizione tabellare o alla coerenza tra valutazioni rese in procedimenti amministrativi diversi, il giudice amministrativo può disporre una verificazione medico-legale in contraddittorio.
- La verificazione medico-legale può essere affidata a una commissione composta da più specialisti, individuati in relazione alle patologie oggetto di esame, con obbligo di esaminare anche le ragioni di eventuali divergenze tra accertamenti sanitari svolti in procedimenti distinti.
- La partecipazione delle parti alle operazioni di verificazione può essere garantita mediante previo avviso della data e del luogo e mediante la facoltà di intervenire con un consulente medico di fiducia; la decisione sulle relative spese può essere riservata alla sentenza definitiva.
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