Sentenza n. 1764/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento - del decreto emesso dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale militare, a firma del Vice Direttore Generale, Dott. -OMISSIS-, in data 14 novembre 2024 e notificato in data 19 novembre 2024 (all.1), con cui la Sig.ra -OMISSIS- è stata dichiarata decaduta dalla ferma prefissata di un anno dalla Marina Militare (VFP1) e dalla ferma prefissata quadriennale nella Marina Militare (VFP4); - del provvedimento di esclusione nei confronti di -OMISSIS- dall’immissione nel ruolo dei volontari in sevizio permanente della Marina Militare, per il 2024, dei volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati ai sensi del decreto legislativo, 15 marzo 2010, n. 66, nonché ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (circolare n. M_D AB05933).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di decadenza dalla ferma prefissata annuale e quadriennale nella Marina Militare e consequenziale esclusione dalla procedura di immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva partecipato e superato i concorsi per VFP1 e VFP4 nella Marina Militare e aveva presentato domanda per la procedura di immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente. In tale ultima domanda aveva dichiarato di essere imputata in un procedimento penale per delitto non colposo. L’Amministrazione aveva accertato l’esistenza di un decreto penale di condanna, non ancora esecutivo e impugnato, relativo al delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, connesso a una dichiarazione inesatta sul voto riportato nel diploma di licenza media. Sulla base della clausola del bando che impediva la partecipazione a chi fosse stato condannato per delitti non colposi o fosse imputato per tali delitti, l’Amministrazione aveva dichiarato la ricorrente decaduta dalle ferme e l’aveva esclusa dalla procedura di immissione in ruolo. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità degli atti sostenendo, da un lato, di non essere stata a conoscenza dell’adozione del decreto penale di condanna al momento della partecipazione ai precedenti concorsi e, dall’altro, che il fatto contestato integrasse un falso innocuo, privo di concreta lesività. Nel corso del giudizio, il Tribunale di Taranto ha assolto la ricorrente perché il fatto non costituisce reato, con sentenza divenuta irrevocabile.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato sia il provvedimento di decadenza dalle ferme sia quello di esclusione dalla procedura di immissione in ruolo. Il Collegio ha ritenuto che, al momento della loro adozione, gli atti fossero formalmente corretti, poiché l’Amministrazione aveva applicato un potere vincolato previsto dalla legge e dal bando, considerando l’imputazione per delitto non colposo quale causa ostativa. Tuttavia, la successiva sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha fatto venir meno retroattivamente il presupposto ostativo. Il requisito di moralità è stato interpretato come sottoposto alla condizione risolutiva dell’eventuale assoluzione definitiva dell’interessato: ciò preserva la funzione di tutela della corretta selezione del personale militare, ma evita un sacrificio irreparabile dei diritti alla prosecuzione della ferma e alla partecipazione alla procedura di immissione in ruolo. Una diversa interpretazione, rigida e non adeguata all’esito favorevole del procedimento penale, sarebbe costituzionalmente orientata in senso negativo, irragionevole e lesiva dei canoni di buon andamento. Il Ministero della Difesa è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.305,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 483 c.p.
La contestazione penale riguardava una falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, in relazione alla dichiarazione inesatta sul voto scolastico.
art. 76 d.P.R. 445/2000
La disposizione è richiamata in relazione alla responsabilità penale per la dichiarazione non veritiera resa dalla ricorrente.
d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
È richiamato quale base normativa della procedura di reclutamento e di immissione nel ruolo dei volontari delle Forze armate.
d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90
È richiamato quale ulteriore fonte normativa della procedura di immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei dati relativi a condanne penali e reati.
Massime di principio
- La clausola che esclude dal reclutamento o determina la decadenza dalla ferma del militare imputato per un delitto non colposo deve essere interpretata nel senso che l’assoluzione definitiva sopravvenuta elimina retroattivamente il presupposto ostativo, rendendo illegittimi gli effetti espulsivi o decadenziali ancora incidenti sulla posizione dell’interessato.
- Il requisito di moralità previsto per l’accesso o la permanenza nelle Forze armate può essere considerato sottoposto alla condizione risolutiva dell’assoluzione definitiva dell’imputato, così da conciliare la funzione preventiva della clausola con la necessità di non sacrificare irreparabilmente i diritti dell’aspirante alla prosecuzione della ferma o all’immissione in ruolo.
- Anche quando l’Amministrazione abbia inizialmente adottato legittimamente un provvedimento vincolato sulla base di un’imputazione penale, l’esito assolutorio irrevocabile del procedimento può incidere retroattivamente sulla legittimità sostanziale degli effetti del provvedimento, se viene meno ogni motivo ostativo previsto dalla legge o dal bando.
- Una lettura rigida della causa ostativa fondata sulla mera imputazione, che continui a produrre effetti dopo l’assoluzione definitiva, è irragionevole e incompatibile con la funzione di tutela della corretta selezione del personale militare, oltre che con i canoni di buon andamento dell’azione amministrativa.
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