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Ordinanza

Ordinanza n. 9605/2026 - Roma, Sezione 1B

Giustizia amministrativa202604694

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria finale di merito del profilo FT37 e atti applicativi del limite del 20% degli idonei, inclusa la nota di chiarimento ministeriale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la graduatoria finale relativa al concorso per l’assunzione di 1.000 assistenti del Ministero della Difesa, nella parte in cui è stato applicato il limite del 20% degli idonei previsto dall’art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. n. 165/2001, chiedendo il loro inserimento in graduatoria in base al punteggio conseguito. Tra le censure, hanno dedotto che l’applicazione del meccanismo cosiddetto “taglia-idonei” alle graduatorie approvate nel 2026 avrebbe sostanzialmente svuotato la riserva obbligatoria del 50% dei posti prevista a favore dei militari volontari dall’art. 1014, comma 1, lett. c), del codice dell’ordinamento militare. Il TAR ha rilevato d’ufficio un difetto di instaurazione del contraddittorio: qualora tale censura fosse fondata, i ricorrenti potrebbero essere inseriti in graduatoria e scavalcare alcuni candidati già presenti, i quali assumerebbero quindi la qualità di controinteressati. Il ricorso avrebbe dovuto essere notificato ad almeno uno di essi ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a. L’istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, proposta con il ricorso, non è stata ritenuta sufficiente, poiché tale autorizzazione presuppone la corretta instaurazione del giudizio. Poiché erano già decorsi più di 60 giorni dall’approvazione della graduatoria, i ricorrenti non erano più spontaneamente nei termini per la notificazione.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità del limite del 20% degli idonei né la spettanza dell’inserimento in graduatoria o della riserva prevista per i militari volontari. Ha ritenuto necessaria la notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato, individuato tra i candidati già presenti in graduatoria che potrebbero essere scavalcati in caso di accoglimento della censura sulla riserva. Tuttavia, ha applicato d’ufficio l’art. 37 c.p.a., disponendo la rimessione in termini per errore scusabile, poiché la graduatoria non riportava, oltre a nome e cognome, dati anagrafici ulteriori e ciò rendeva difficoltosa la tempestiva individuazione e notificazione del controinteressato. Ha assegnato ai ricorrenti 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per effettuare la notifica e ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio dell’8 luglio 2026.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001

    limite del 20% degli idonei nelle graduatorie concorsuali

    La disposizione è richiamata quale base normativa del limite applicato dall’amministrazione e contestato dai ricorrenti; il TAR non ne ha esaminato la legittimità sostanziale.

  • art. 1014, comma 1, lett. c), codice dell’ordinamento militare

    riserva obbligatoria del 50% dei posti a favore dei militari volontari delle Forze Armate

    La norma è invocata dai ricorrenti per sostenere che il limite degli idonei avrebbe svuotato la riserva; la questione è rimasta impregiudicata.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    Impone, ai fini della corretta instaurazione del giudizio, la notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato nei casi rilevati dal giudice.

  • art. 37 c.p.a.

    Consente al giudice, anche d’ufficio, di rimettere in termini la parte incorsa in decadenze processuali quando sussistano oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o gravi impedimenti di fatto non imputabili alla parte; il TAR lo ha applicato riconoscendo l’errore scusabile derivante dalla difficoltà di individuare i controinteressati sulla base della graduatoria.

Massime di principio

  • Quando l’accoglimento di una censura concorsuale può determinare l’inserimento del ricorrente in graduatoria e lo scavalcamento di candidati già collocati, questi ultimi sono controinteressati e il ricorso deve essere notificato ad almeno uno di essi ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a.
  • L’istanza di notificazione per pubblici proclami non sostituisce la notificazione necessaria ad almeno un controinteressato e può essere valutata soltanto dopo la corretta instaurazione del giudizio.
  • La rimessione in termini ex art. 37 c.p.a. può essere disposta anche d’ufficio quando la decadenza processuale dipenda da oggettive difficoltà non imputabili alla parte nell’individuazione del controinteressato, come nel caso di una graduatoria priva di dati anagrafici sufficienti oltre al nome e al cognome.
  • In presenza dei presupposti dell’errore scusabile, il giudice può assegnare un nuovo termine per la notificazione del ricorso al controinteressato, rinviando la trattazione della causa senza decidere il merito delle censure.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrereTermini e notificazione del ricorso
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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