Cassazione Civile, Sentenza n. 03868/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, davanti al T.A.R. Liguria, della deliberazione del direttore generale che approvava i verbali della commissione di valutazione e conferiva l'incarico quinquennale di direttore di Struttura complessa "Liguria" (profilo Veterinario) alla dr.ssa Elisabetta Razzuoli; la ricorrente (seconda in graduatoria) chiedeva annullamento dell'atto e, in via cautelare, una nuova valutazione da parte di diversa commissione e l'ammissione con riserva della ricorrente al ruolo.
La decisione
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno enunciato il principio di diritto secondo cui, anche dopo la modifica del comma 7-bis dell'art. 15 del d.lgs. n. 502/1992 operata dalla legge n. 118/2022, l'incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non è conferito tramite pubblico concorso per l'assunzione. Di conseguenza non si applica il comma 4 dell'art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 (che riserva al giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione). La decisione precisa che la giurisdizione sulle controversie relative a tali procedure spetta pertanto al giudice ordinario (giudice del lavoro). La Corte ha motivato richiamando la distinzione stabile fra la qualifica dirigenziale (acquisita mediante concorso per l'immissione nel ruolo) e l'incarico dirigenziale temporaneo; la natura privatistica e gestionale degli atti aziendali delle A.S. non viene mutata dalle maggiori formalizzazioni della procedura introdotte dalla novella del 2022. Le Sezioni Unite hanno inoltre ritenuto ammissibile il rinvio pregiudiziale fatto dal T.A.R. ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c.
Norme richiamate
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (art. 63)
"al giudice ordinario “tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro ... ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4”" e "(comma 4) restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ..."
Il principio della Corte è che l'art. 63, comma 4, si applica soltanto alle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione (o a progressioni che integrino una novazione oggettiva del rapporto), non alle procedure che conferiscono incarichi dirigenziali temporanei nell'ambito del ruolo già costituito.
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (art. 15, comma 7-bis)
"il direttore generale “procede alla nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio. A parità di punteggio prevale il candidato più giovane di età”"
La Corte riconosce che la novella del 2022 ha reso più vincolante la fase valutativa (graduatoria e regole preventive) ma non ha trasformato la natura dell'atto di conferimento dell'incarico da atto gestionale/privatistico a procedimento concorsuale per l'assunzione.
legge 5 agosto 2022, n. 118 (art. 20)
Ha modificato il comma 7-bis dell'art. 15, introducendo regole più vincolanti sulla graduatoria e imponendo la nomina del primo classificato; la Corte ha ritenuto che tali cambiamenti non incidano sulla natura non concorsuale dell'incarico.
d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484
Regolamento di settore che distingue profili e requisiti per incarichi dirigenziali; la Corte osserva che il regolamento rimane antecedente e non può prevalere sulla disciplina legislativa che ha unificato il ruolo della dirigenza sanitaria.
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (art. 5)
"le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro ... sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro (...)"
La Corte utilizza questa norma per sottolineare la natura privatistica dell'organizzazione e delle scelte gestionali delle aziende sanitarie, riconducendo gli atti di conferimento degli incarichi alla giurisdizione del giudice ordinario.
d.l. 13 settembre 2012, n. 158 (decreto "Balduzzi") e successive modifiche (art. 15 e 15-ter)
La riforma del 2012 aveva già introdotto significativa procedimentalizzazione nella selezione per incarichi, ma la Corte richiama quella disciplina per ricostruire la continuità normativa e mostrare che neppure allora la natura dell'incarico era stata assimilata a concorso per l'assunzione.
Massime di principio
- La distinzione giuridica fondamentale da verificare è se la procedura mira all'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro (assunzione) o all'attribuzione di un incarico temporaneo su un rapporto già costituito: solo la prima configura concorso rilevante per la giurisdizione amministrativa (art.63, comma 4 d.lgs.165/2001).
- L'acquisizione della qualifica dirigenziale avviene tramite concorso per l'immissione nel ruolo; l'eventuale successivo conferimento di incarico dirigenziale ha natura temporanea e gestionale e ricade in genere nella giurisdizione del giudice ordinario.
- La mera formalizzazione della selezione (bando, graduatoria, criteri predeterminati e vincolo alla nomina del primo classificato) non basta, di per sé, a trasformare la natura della procedura in concorsuale per l'assunzione quando la finalità sia conferire un incarico su rapporto già esistente.
- Per valutare la giurisdizione in casi analoghi occorre esaminare la base normativa e il contenuto della procedura (se crea nuove posizioni di lavoro o soltanto conferisce una funzione a tempo determinato) piuttosto che limitarsi alla circostanza che la selezione sia "aperta" anche ad esterni.
- Se la materia rientra nella sfera degli atti di gestione dell'azienda sanitaria qualificata come ente con autonomia imprenditoriale, le controversie sono normalmente devolute al giudice ordinario che può adottare provvedimenti accertativi, costitutivi o di condanna.
- Nei casi di dubbio interpretativo rilevante e diffuso circa il riparto di giurisdizione, il giudice amministrativo può utilizzare il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. alle Sezioni Unite della Corte di cassazione per ottenere un principio di diritto vincolante.
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