Cassazione Civile, Ordinanza n. 07632/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Un'associazione professionale, insieme agli eredi del professionista originario, ha chiesto l'ammissione al passivo di un fallimento per compensi professionali maturati in più anni. La domanda riguardava una parte di credito da qualificare come assistita da privilegio ipotecario per alcune annualità e da privilegio generale ex art. 2751-bis n. 2 c.c. per le altre. Il giudice delegato aveva ammesso il credito solo in via chirografaria, ritenendo inefficace l'ipoteca costituita a garanzia di debiti scaduti e negando il privilegio per difetto di prova della personalità della prestazione. L'opponente aveva anche chiesto la ricusazione di un componente del collegio, deducendo una causa di astensione per pregresso coinvolgimento in vicenda analoga. Il tribunale ha rigettato sia la ricusazione sia l'opposizione allo stato passivo. In cassazione sono stati proposti sette motivi: i primi due contro l'ordinanza sulla ricusazione, i restanti contro il decreto di rigetto dell'opposizione. Si deducevano, tra l'altro, nullità del procedimento di ricusazione per mancato contraddittorio, violazione delle norme sull'astensione/ricusazione, omesso esame di fatti decisivi sulla conoscenza dello stato di insolvenza, erronea applicazione dell'azione revocatoria fallimentare, e soprattutto violazione dell'art. 2751-bis n. 2 c.c. per avere escluso il privilegio dei compensi richiesti da uno studio associato/professionale.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi relativi alla ricusazione, osservando che l'eventuale difetto di contraddittorio nel procedimento è tutela posta anche nell'interesse del giudice ricusato e, nel caso concreto, i ricorrenti non avevano interesse a dolersene; ha inoltre escluso la sussistenza di una causa di astensione per la mera pregressa conoscenza della vicenda in altra procedura fallimentare. Quanto ai motivi sulla revocatoria, ha dichiarato inammissibile la censura sull'accertamento di fatto della conoscenza dello stato di insolvenza e ha rilevato che il tribunale aveva correttamente applicato la presunzione di conoscenza prevista dall'art. 67 l.fall., con onere del creditore di provare l'inscientia decoctionis. Sul punto centrale del privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c., la Corte ha confermato che il privilegio può spettare anche a crediti relativi ad attività professionale svolta in forma associata, ma solo se sia rigorosamente provato che il credito deriva da una prestazione personale, esclusiva o prevalente, del singolo professionista e che il rapporto d'opera sia instaurato in modo personale e fiduciario con il cliente. Nel caso concreto tale prova è stata ritenuta mancante: l'incarico era stato conferito genericamente allo studio associato e la clientela si rapportava con l'associazione, non con il singolo professionista. Conseguentemente il credito resta non privilegiato. La Corte ha condannato i ricorrenti alle spese e ha dato atto della sussistenza dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2855 c.c.
richiamato dalla parte ricorrente come base del preteso privilegio ipotecario per una parte del credito; la Corte non entra nel merito di tale profilo perché il ricorso è rigettato su altre rationes decisorie.
art. 2751-bis n. 2 c.c.
il privilegio generale spetta ai compensi per prestazioni professionali solo quando il credito sia riferibile a una prestazione personale del singolo professionista, con rapporto diretto e fiduciario con il cliente; non basta l'appartenenza a uno studio associato o l'esercizio in forma organizzata.
art. 67, comma 1, n. 4, l. fall.
nella revocatoria fallimentare la conoscenza dello stato di insolvenza è presunta; grava sul convenuto l'onere di dimostrare l'inscientia decoctionis.
art. 98 l. fall.
norma richiamata per l'opposizione allo stato passivo.
art. 51, n. 4, c.p.c.
la ricusazione è stata esclusa perché non ricorreva una causa di astensione per precedente conoscenza della vicenda in altra procedura; la pregressa trattazione in diverso incarico/funzione non integra di per sé incompatibilità.
art. 51, comma 2, c.p.c.
invocato in relazione a gravi ragioni di convenienza, ma non ritenuto idoneo a fondare la ricusazione nel caso concreto.
art. 52 c.p.c.
norma richiamata nel motivo sulla ricusazione.
art. 53 c.p.c.
norma richiamata nel motivo sulla ricusazione.
art. 54 c.p.c.
la disciplina del procedimento di ricusazione è qualificata come essenziale, informale e rapida, con contraddittorio da assicurare in forme non rigide.
art. 101 c.p.c.
richiamato per la dedotta violazione del contraddittorio nel procedimento di ricusazione.
art. 158 c.p.c.
invocato per sostenere la nullità del decreto per vizio di composizione del collegio a seguito del preteso vizio del procedimento di ricusazione.
art. 161 c.p.c.
richiamato in relazione alla dedotta nullità del provvedimento decisorio.
art. 2697 c.c.
richiamato per il riparto dell'onere probatorio, in particolare sulla prova della personalità della prestazione e dell'inscientia decoctionis.
art. 2727 c.c.
richiamato in tema di prova presuntiva della conoscenza dello stato di insolvenza.
art. 2729 c.c.
richiamato in tema di requisiti delle presunzioni semplici; la Corte però osserva che la censura non coglie la ratio della decisione, fondata sulla presunzione legale di conoscenza e sulla mancata prova contraria.
art. 24, L. 7 agosto 1997, n. 266
richiamato dalla parte ricorrente come tassello dell'evoluzione normativa che avrebbe consentito l'esercizio associato delle professioni; la Corte ne prende atto ma non ne trae conseguenze diverse sul privilegio.
art. 2, L. 23 novembre 1939, n. 1815
citato come norma abrogata dal ricorrente nel ragionamento sull'evoluzione delle forme organizzative della professione.
d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96
richiamato per la società tra avvocati e per sostenere la possibilità di esercizio in forma societaria della professione.
art. 10, L. 12 novembre 2011, n. 183
richiamato per l'apertura alle società tra professionisti e l'esercizio della professione in forma di società di persone, capitali e cooperative.
art. 28 l.fall.
richiamato nel motivo sulla legittimazione e sulla natura del credito, ma non è decisivo per la soluzione della controversia.
art. 25 l.fall.
richiamato in relazione all'autorizzazione del curatore di altra procedura, ritenuta irrilevante.
art. 31, comma 2, l.fall.
la Corte osserva che l'autorizzazione invocata non era neppure necessaria, sicché è tamquam non esset.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel procedimento di ricusazione del giudice il contraddittorio va garantito, ma in forme non rigidamente predeterminate; la mancata partecipazione o audizione può essere fatta valere solo da chi abbia un concreto interesse alla garanzia violata.
- La pregressa trattazione della vicenda in altra funzione giudiziaria o in altra procedura non integra automaticamente una causa di astensione o ricusazione: occorre un'effettiva ipotesi tipizzata dall'art. 51 c.p.c. o una situazione di incompatibilità rilevante.
- Nell'azione revocatoria fallimentare ex art. 67 l. fall., la conoscenza dello stato di insolvenza è presunta e incombe sul creditore convenuto l'onere di provare l'inscientia decoctionis.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio: sono inammissibili le censure che mirano solo a una diversa ricostruzione dei fatti accertati dal giudice di merito.
- Il privilegio generale ex art. 2751-bis n. 2 c.c. tutela il compenso del lavoro professionale personale; quando il credito è gestito da uno studio associato o da una struttura organizzata, il privilegio richiede la prova rigorosa che la prestazione sia stata resa personalmente dal singolo professionista, in via esclusiva o prevalente, e che il credito gli sia sostanzialmente riferibile.
- L'esercizio della professione in forma associata o societaria non esclude in astratto il privilegio, ma fa venir meno la presunzione di personalità del rapporto: la parte che invoca la prelazione deve dimostrare il rapporto diretto e fiduciario con il singolo professionista e la prevalenza della componente lavorativa rispetto a quella organizzativa o di capitale.
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