Ordinanza n. 4084/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento con il quale la V Sottocommissione per gli esami di avvocato “sessione 2024” istituita presso la Corte d’Appello di -OMISSIS- - per la posizione della ricorrente, ha reso nota, in data 9 aprile 2025 e tramite il portale web del Ministero della Giustizia (comunicazione n. -OMISSIS-), la non ammissione a sostenere la prova orale dell’esame di abilitazione, per la sessione 2024, della professione di avvocato, fatta propria dalla Corte d’Appello di -OMISSIS-; del verbale di correzione della prova redatto dalla suindicata Sottocommissione per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di -OMISSIS-, reso noto all’odierna ricorrente all’esito di formale istanza di accesso agli atti evasa dalla preposta Corte di Appello - Ufficio esami avvocati - oltre che della votazione negativa contenuta nel suddetto verbale di correzione relativo all’elaborato redatto dalla candidata il 10 dicembre 2024; di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, con il quale si è inibita alla ricorrente la possibilità di accedere alla prova orale dell’esame di abilitazione, per la sessione 2024, per la professione di avvocato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato per la sessione 2024, unitamente al verbale di correzione dell'elaborato scritto
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la comunicazione della non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, il verbale di correzione dell'elaborato scritto redatto il 10 dicembre 2024 e la votazione negativa ivi contenuta. Il TAR ha rilevato che nel diverso giudizio R.G. n. 1509/2025 aveva già sollevato, con ordinanza n. 3911 del 24 luglio 2026, questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 6-quater, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, e dell'art. 1 della l. 23 febbraio 2024, n. 18, nella parte in cui differiscono anche per la sessione 2024 l'entrata in vigore della disciplina richiamata dall'art. 46 della legge n. 47 del 2012. Poiché le medesime norme devono trovare applicazione nel presente giudizio, vertente su questione di diritto analoga, il Tribunale ha prospettato la sospensione impropria ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso la domanda di annullamento né ha disposto la sospensione impropria. Ha assegnato alle parti un termine di 20 giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza per depositare memorie sugli aspetti indicati in motivazione, in particolare sulla prospettata sospensione impropria del giudizio e sulla possibilità di interloquire davanti alla Corte costituzionale. La decisione è stata riservata alla scadenza del termine. Il Collegio ha richiamato l'orientamento secondo cui la sospensione impropria in senso lato deve essere adottata previo contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. e soltanto ove le parti non chiedano di interloquire davanti alla Corte costituzionale. È stato inoltre considerato che le modifiche alle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale consentono l'intervento nel giudizio incidentale anche a parti di un diverso giudizio portatrici di interessi analoghi o connessi alla questione di legittimità costituzionale.
Norme richiamate
art. 11, comma 6-quater, d.l. 30 dicembre 2023, n. 215
differimento dell'entrata in vigore, anche per la sessione 2024 dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, della norma dell'art. 46 della legge 2012 n. 47
La disposizione è indicata come una delle norme rilevanti nella questione di legittimità costituzionale già sollevata in un giudizio analogo.
art. 1 l. 23 febbraio 2024, n. 18
ha disposto la conversione
La norma di conversione è indicata quale ulteriore disposizione oggetto della questione di legittimità costituzionale.
art. 46 legge n. 47 del 2012
La disposizione è richiamata quale norma la cui entrata in vigore è stata differita dalle disposizioni censurate.
art. 295 c.p.c.
È indicato quale base normativa per la prospettata sospensione impropria del giudizio.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Impone il previo contraddittorio prima dell'adozione della sospensione impropria, secondo i principi richiamati dal Consiglio di Stato.
art. 23 l. n. 87/1953
È richiamato per la sospensione del giudizio nel quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando un giudizio amministrativo presenta una questione di diritto analoga a quella già sottoposta alla Corte costituzionale in un diverso giudizio, il giudice può valutare la sospensione impropria ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ma deve previamente instaurare il contraddittorio sulla sospensione prospettata.
- La sospensione impropria in senso lato deve essere adottata previo contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.; prima di disporla, alle parti deve essere consentito di manifestare l'eventuale interesse a interloquire nel giudizio incidentale davanti alla Corte costituzionale.
- La decisione sulla sospensione impropria non può essere assunta immediatamente quando occorra consentire alle parti di valutare la partecipazione al giudizio costituzionale, anche in presenza di modifiche alle Norme integrative che ammettano l'intervento di parti di diversi giudizi portatrici di interessi analoghi o connessi.
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