Sentenza n. 7618/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento del provvedimento dell’INAIL – Sede di Velletri, datato e comunicato il 15.10.2024, di rigetto della richiesta di finanziamento, con contestuale esclusione dei benefici, di cui alla domanda presentata per l'Avviso ISI 2022 Codice Pratica I2422-000190 – Codice domanda 10103; nonché, per quanto occorrer possa, della comunicazione di preavviso di rigetto del 24 luglio 2024 e di tutti gli atti ad esso connessi, presupposti e conseguenti, ancorché non conosciuti; in via subordinata, per il risarcimento del danno subito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto della domanda di finanziamento di 127.500 euro presentata nell’ambito dell’Avviso ISI 2022 per la sostituzione di macchine non obsolete, con esclusione dai benefici
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa richiedente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto della domanda di finanziamento, nonché il preavviso di rigetto e gli atti connessi, deducendo l’illegittimità della valutazione secondo cui il DVR, la perizia asseverata, la perizia integrativa e la documentazione fotografica non avrebbero dimostrato il rischio infortunistico correlato alle macchine da sostituire. In particolare, ha sostenuto che il DVR individuava rischi di ribaltamento, investimento, urto e collisione connessi alle operazioni di scavo effettuate mediante le minipale; che la perizia integrativa descriveva anche rischi propriamente infortunistici, quali l’impatto derivante dalla scarsa manovrabilità, gli incidenti in retromarcia e le ferite alle mani durante l’aggancio manuale delle attrezzature; che la sostituzione integrale delle macchine, progettate secondo i requisiti di sicurezza della Direttiva 2006/42/CE, non poteva essere surrogata dalla semplice installazione postuma di singoli dispositivi; e che l’Avviso ISI 2022 non richiedeva la firma digitale del tecnico sugli allegati fotografici. Ha inoltre dedotto l’illegittimità del rigetto per difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà della motivazione, violazione della lex specialis, dei principi di buona fede e leale collaborazione e del principio di non aggravamento del procedimento. In via subordinata ha chiesto il risarcimento del danno.
La decisione
Il ricorso in riassunzione è stato accolto. Il TAR ha ritenuto che l’art. 18 dell’Avviso ISI 2022 richiedesse che nel DVR fosse riscontrabile il fattore di rischio corrispondente alla tipologia di intervento selezionata, senza imporre una valutazione analitica ed esclusivamente riferita alle singole minipale con il grado di specificità preteso dall’INAIL. Il DVR indicava rischi di ribaltamento, investimento, urto e collisione riferibili alle operazioni svolte con le macchine da sostituire e sollecitava la sostituzione di tali macchine perché non conformi alla Direttiva 2006/42/CE. La documentazione tecnica, valutata nel suo complesso, evidenziava inoltre rischi infortunistici immediati e concentrati nel tempo, distinti dai rischi tecnopatici: impatti dovuti alla scarsa manovrabilità, collisioni in retromarcia e ferite alle mani nell’aggancio delle attrezzature. Il rigetto è stato ritenuto carente anche nella parte in cui assumeva che joystick, cabina, videocamera e altri dispositivi fossero facilmente installabili sulle macchine esistenti: tale conclusione non era sostenuta da un’istruttoria tecnica adeguata, poiché alcuni dispositivi non risultavano installabili ex post e l’installazione di altri avrebbe potuto richiedere modifiche strutturali, adeguamenti degli impianti e una nuova omologazione. Il TAR ha inoltre rilevato che la richiesta di firma digitale sugli allegati fotografici non era prevista dall’Avviso, che la firma era richiesta per la perizia asseverata, e che l’eventuale illeggibilità o incompletezza della documentazione avrebbe dovuto comportare l’attivazione del soccorso istruttorio o la richiesta di ulteriore documentazione, non il rigetto immediato. Il provvedimento è stato quindi annullato per eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché per violazione dei principi di buona fede, leale collaborazione e non aggravamento del procedimento. L’INAIL è stato onerato di una nuova valutazione motivata entro sessanta giorni, considerando complessivamente il DVR e le perizie, distinguendo i rischi infortunistici da quelli tecnopatici, verificando concretamente l’installabilità postuma dei dispositivi e attivando il soccorso istruttorio ove necessario. La domanda risarcitoria subordinata non è stata esaminata per carenza di autonomo interesse, conseguente all’accoglimento della domanda di annullamento. L’INAIL è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 3.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 11, comma 5, d.lgs. 81/2008
progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in via prioritaria alle piccole, medie e micro imprese
Attribuisce all’INAIL la facoltà di finanziare con risorse proprie progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
art. 18 Avviso ISI 2022
deve essere riscontrabile il fattore di rischio corrispondente alla tipologia di intervento selezionata
Richiede che il DVR consenta di riscontrare il fattore di rischio pertinente alla tipologia prescelta, ma non impone necessariamente una valutazione esclusivamente e analiticamente riferita alla singola macchina con il livello di specificità preteso dall’INAIL.
Allegato 1.1, tipologia h), Avviso ISI 2022
Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di macchine non obsolete
Riguarda la riduzione di rischi infortunistici mediante la sostituzione di macchine non obsolete, anche quando presentino un profilo di rischio superiore rispetto a modelli conformi ai requisiti di sicurezza più recenti.
art. 19 Avviso ISI 2022
ulteriore documentazione riguardante il progetto
Consente all’amministrazione di richiedere ulteriore documentazione e non autorizza a esigere requisiti formali non previsti, come la firma digitale del tecnico su ogni allegato fotografico.
art. 1, comma 2, l. 241/1990
Esprime il principio di non aggravamento del procedimento, applicato dal TAR anche ai procedimenti di concessione di sovvenzioni pubbliche.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Impone alla pubblica amministrazione di agire secondo buona fede e leale collaborazione nei rapporti con il privato.
art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990
Impone al responsabile del procedimento di curare gli adempimenti necessari e può fondare l’attivazione del soccorso istruttorio per chiarire o regolarizzare documentazione incompleta o difficilmente leggibile.
art. 105, commi 1 e 3, c.p.a.
Ha disciplinato il rinvio al giudice di primo grado disposto dal Consiglio di Stato per violazione dei termini a difesa e la successiva riassunzione del giudizio davanti al TAR.
Direttiva 2006/42/CE
È assunta quale parametro dei requisiti essenziali di sicurezza strutturalmente incorporati nelle macchine e non necessariamente conseguibili mediante semplici adattamenti successivi.
Massime di principio
- Nelle procedure di finanziamento disciplinate da un avviso pubblico, la valutazione della domanda deve rispettare la lex specialis e non può richiedere requisiti documentali o formalità ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti dall’avviso.
- Quando l’avviso richiede che nel DVR sia riscontrabile il fattore di rischio corrispondente alla tipologia di intervento, è sufficiente che il documento, valutato complessivamente, colleghi i rischi alle operazioni e alle macchine interessate; non è legittimo pretendere necessariamente una valutazione analitica ed esclusiva riferita alla singola macchina, se tale specificazione non è prevista dalla lex specialis.
- La distinzione tra rischio infortunistico e rischio tecnopatico deve essere rispettata nelle procedure ISI, ma la presenza nella documentazione di prevalenti riferimenti a rischi tecnopatici non rende inidonea la domanda quando la stessa documentazione evidenzi anche specifici rischi infortunistici pertinenti alla tipologia di intervento selezionata ab origine.
- Il diniego fondato sulla possibilità di installare successivamente dispositivi di sicurezza sulle macchine da sostituire richiede una specifica e documentata istruttoria tecnica sulla concreta compatibilità e installabilità dei dispositivi; non è sufficiente un’affermazione generica o basata sul costo contenuto dei singoli accessori.
- Prima di rigettare una domanda di finanziamento per documentazione illeggibile o incompleta, l’amministrazione deve, in applicazione dei principi di buona fede e leale collaborazione, attivare il soccorso istruttorio o richiedere ulteriore documentazione quando ciò sia compatibile con la disciplina della procedura; inoltre, non può imporre formalità non previste dalla lex specialis.
- Quando il provvedimento di rigetto è annullato per carenza istruttoria e motivazionale, spetta all’amministrazione, non al giudice, rieditare il potere valutativo tecnico sulla domanda, nel rispetto dei criteri conformativi fissati dalla sentenza.
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