Cassazione Penale, Ordinanza n. 00573/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 26 marzo 2025, deducendo un unico motivo di ricorso fondato su asserita illogicità della motivazione della decisione impugnata. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e indeterminato, perché non corredato dagli specifici elementi di fatto e di diritto necessari a individuare con precisione le censure mosse alla sentenza di merito. Secondo la Corte, la motivazione della sentenza impugnata era logicamente corretta e il ricorso non consentiva al giudice di legittimità di esercitare il controllo richiesto, risultando quindi privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il motivo di ricorso deve contenere l'indicazione specifica degli elementi posti a base della censura; in difetto di specificità e determinatezza il ricorso è inammissibile.
Cassa delle ammende
In caso di declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è condannato al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e determinate: la mera deduzione di illogicità della motivazione, senza indicare gli elementi concreti da cui deriverebbe il vizio, è motivo generico e inammissibile.
- La Corte di cassazione non può essere chiamata a un sindacato meramente esplorativo o astratto; il ricorrente deve mettere il giudice di legittimità in condizione di individuare con precisione i punti della decisione contestati.
- Quando la motivazione della sentenza impugnata è ritenuta logicamente corretta e il ricorso non individua specifiche aporie argomentative, la conseguenza processuale è la declaratoria di inammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
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