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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29055/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato in appello alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. In sostanza ha contestato la valutazione di merito svolta dalla Corte d'appello sul trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure fossero non consentite in sede di legittimità perché ripetitive di questioni già esaminate e disattese con argomenti logici e giuridicamente corretti, e comunque indirizzate contro una motivazione ritenuta sufficiente e non illogica. È stato evidenziato che il giudice di merito aveva fondato il diniego delle attenuanti generiche su elementi quali le modalità esecutive del delitto, l'entità degli importi oggetto delle false fatture, i precedenti penali dell'imputato e la sostanziale irrilevanza della collaborazione prestata all'amministrazione finanziaria, alla luce degli esiti dell'accertamento.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 74/2000

    Disposizione posta a base della condanna dell'imputato; nel testo della decisione è richiamata solo come titolo del reato contestato.

  • art. 2 d.lgs. n. 74/2000

    Il ricorso non contesta la sussistenza del reato, ma soltanto il diniego delle attenuanti generiche e la relativa motivazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza evidenziare specifiche criticità logiche o giuridiche della motivazione impugnata.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente sorretto da una motivazione che valorizzi in modo congruo elementi quali le modalità della condotta, l'entità del danno o del profitto, i precedenti penali e la scarsa incidenza di eventuali comportamenti collaborativi.
  • Quando il provvedimento impugnato offre una motivazione sufficiente e non illogica sul trattamento sanzionatorio, la censura di vizio motivazionale non può tradursi in una nuova valutazione di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFatture falseImpugnazioniPena e commisurazione
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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