Cassazione Penale, Sentenza n. 42250/2023 del 17/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Bologna che aveva applicato congiuntamente gli arresti domiciliari e il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (durata 1 anno). Contestano la sussistenza del dolo e denunciano travisamento della prova in relazione a: presunte forniture diverse (Only Italia Logistic, contatti con Bassi), fabbricazione e uso di etichette con falso marchio CE (sostenendo che le etichette non sarebbero state usate e che avevano ricevuto rassicurazioni sui certificati), comportamento in buona fede nella ricerca di prodotti conformi (comunicazioni con intermediari esteri), restituzione di somme e merce contestata, inesistenza di una società di fatto e insussistenza dell'elemento soggettivo per reati tributari, infondatezza del pericolo di reiterazione (superamento emergenza pandemica, cessazione attività, rapporti personali) e violazione del principio di proporzionalità delle misure cautelari (sufficiente il solo divieto di contrattare e rilevanza del d.lgs. n.150/2022). Richiedono quindi annullamento o rigetto della misura.
La decisione
La Corte rigetta i ricorsi (in massima parte inammissibili o infondati). Richiami: la gran parte dei motivi è una mera rivalutazione di merito o indeterminata e quindi inammissibile; quanto esaminato sul merito, la Corte conferma che sussistono gravi indizi di reato (truffa aggravata, corruzione, falsificazione di documentazione/marchiature, emissione di fatture per operazioni inesistenti e reati tributari) e che i fatti e le intercettazioni dimostrano la consapevolezza e la volontà degli imputati. La Corte convalida inoltre la valutazione del pericolo di reiterazione (non limitato allo stesso fatto ma alla stessa specie di reato) e ritiene proporzionata l'applicazione congiunta degli arresti domiciliari e del divieto di contrattare con la PA per garantire l'isolamento dei rapporti rilevanti. Pertanto l'ordinanza del Tribunale di Bologna è sostanzialmente confermata e i ricorsi vengono respinti.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
art. 640, commi primo e secondo, n. 1)
Il dolo (generico o anche eventuale) può essere desunto dalle circostanze concrete e dalle modalità esecutive; l'induzione in errore può avvenire anche durante l'esecuzione contrattuale e la prova del dolo può essere ricavata mediante un ragionamento logico-deduttivo su elementi indiziari
art. 356 cod. pen.
Richiamato nel quadro dei reati connessi alla fornitura pubblica; la Corte valuta la sussistenza di indizi anche in relazione a violazioni formali/tecniche connesse all'esecuzione del contratto
art. 110 cod. pen.
Concorso di persone nel reato: il ruolo di più soggetti (imprenditori, intermediari, pubblico ufficiale agevolatore) può concorrere alla formazione dell'illecito
art. 321 cod. pen.
Norma richiamata nell'ambito della corruzione e del rapporto fra pubblico ufficiale e privati; la Corte tiene conto delle utilità promesse e ricevute anche se non concretamente realizzate
art. 318 cod. pen.
Rilevanza degli atti contrari ai doveri d'ufficio posti in essere dal pubblico ufficiale (agevolazioni, omissioni) come possibili condotte concorrenti nel reato
art. 273 cod. proc. pen.
Regole sulla contestazione dei motivi d'impugnazione: i motivi in Cassazione devono essere specifici e mostrare vizi 'interni' alla motivazione, non una semplice richiesta di rivalutazione di merito
art. 274 cod. proc. pen.
Il pericolo di reiterazione va valutato in astratto rispetto alla stessa specie di reato e non richiede l'imminenza di nuove occasioni; l'attualità del pericolo si valuta con prognosi fondate su personalità, modalità e contesto
art. 275 cod. proc. pen.
Percentualizzazione delle esigenze cautelari e loro ponderazione: la Corte verifica che la misura sia proporzionata alle esigenze cautelari dedotte
art. 292 cod. proc. pen.
Regole procedurali sulla motivazione del provvedimento cautelare e controllo della sua proporzionalità
art. 284 cod. proc. pen.
Norma sugli arresti domiciliari: la Corte ha ritenuto giustificata la misura più afflittiva per assicurare l'isolamento e impedire contatti utili alla reiterazione
art. 289-bis cod. proc. pen.
Divieto temporaneo di contrattare con la Pubblica Amministrazione: la Corte lo giudica idoneo ma non sufficiente da solo, quindi applicato congiuntamente agli arresti domiciliari
d.lgs. n. 150/2022
Riferimento normativo richiamato dalla difesa in tema di possibili pene sostitutive; la Corte non ha ritenuto rilevante tale considerazione per escludere l'esigenza cautelare, considerandola ipotesi meramente prospettica
Massime di principio
- In Cassazione non è ammessa una mera rivalutazione del merito: i motivi devono indicare vizi specifici, interni e decisivi della motivazione impugnata
- Il dolo nei reati patrimoniali (es. truffa) può essere desunto da un insieme di indizi e dalle modalità operative; la prova indiretta e il complesso indiziario, se coerente, possono fondare la gravità indiziaria
- Le intercettazioni e la messaggistica vanno interpretate nel contesto e il giudice di merito ha ampia discrezionalità nell'attribuire significato purché spieghi i criteri logici adottati; la Cassazione sindaca solo i casi di travisamento palese
- Il pericolo di reiterazione non richiede la prospettazione di specifiche occasioni future ma una valutazione prognostica sulla possibilità che l'indagato commetta nuovamente reati della stessa specie, tenendo conto della personalità e dei contatti
- La proporzionalità della misura cautelare si valuta considerata la concreta esigenza di isolamento dei collegamenti e delle condotte che hanno favorito il reato; più misure possono essere applicate congiuntamente se la singola misura è ritenuta insufficiente
- La dazione di "utilità" al pubblico ufficiale può integrare corruzione anche quando l'utilità promessa non si concretizzi, se emerge un rapporto finalistico strumentale tra la promessa e l'esercizio della funzione
- Le argomentazioni difensive basate su buona fede, restituzioni o su presunte irregolarità tecniche devono confrontarsi con il complesso delle evidenze: atti di rettifica o pagamenti non cancellano automaticamente la valutazione indiziaria se non scalfiscono la logica complessiva del quadro probatorio
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