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Parere

Parere n. 673/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da Saphira 3 Re s.r.l. contro il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Milano e nei confronti di Società Cellini Real Estate 2000 s.r.l., Società Opera s.r.l. per l’annullamento del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) n. 0033690 del 7 settembre 2016 rilasciato dal Comando Vigili del Fuoco di Milano alla società Cellini Real Estate 2010 s.r.l. e della dichiarazione di voltura del 13 gennaio 2025 presentata dalla società Opera s.r.l., subentrata nell’attività alberghiera alla Cellini Real Estate 2010 s.r.l.

Giustizia amministrativa202500798

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del Certificato di Prevenzione Incendi n. 0033690 del 7 settembre 2016 e della dichiarazione di voltura presentata da Opera s.r.l. il 13 gennaio 2025 per un’attività alberghiera.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato il CPI rilasciato per l’attività alberghiera esercitata nell’immobile di via Benvenuto Cellini n. 14 a Milano e la successiva voltura in favore di Opera s.r.l., deducendo la violazione dell’art. 4 del d.lgs. 139/2006 e degli artt. 4 e 5 del d.P.R. 151/2011, il difetto di istruttoria e l’eccesso di potere per ingiustizia manifesta. In particolare, ha sostenuto che tre uscite di sicurezza dell’albergo sfociassero in un’area privata priva di qualsiasi titolo di disponibilità in capo alla società esercente, con conseguente inutilizzabilità dei varchi come vie di fuga, e che il CPI del 2016 non fosse stato tempestivamente rinnovato, sicché la voltura del 2025 avrebbe riguardato una certificazione ormai scaduta. A seguito del parere interlocutorio, la Sezione ha richiesto un sopralluogo in contraddittorio per verificare lo stato dei luoghi, le modalità di esodo e l’eventuale necessità di una servitù di passaggio.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il ricorso. L’istruttoria integrativa svolta dal Comando dei Vigili del Fuoco ha accertato che l’esodo dall’albergo verso lo spazio scoperto dipendeva dalla disponibilità dell’area, ma ha acquisito l’atto notarile del 1° marzo 2007, dal quale risultava costituita una servitù perpetua e gratuita, esclusivamente pedonale, per consentire l’accesso e il recesso dalla pubblica via Marcona. La ricorrente non ha contestato tale risultanza, che esclude l’inutilizzabilità delle uscite di sicurezza. È stata inoltre ritenuta provata la presentazione, il 26 maggio 2021, da parte della società subentrata Food Experience Milan s.r.l., dell’istanza di rinnovo periodico della conformità antincendio, protocollata il 1° giugno 2021. La nuova scadenza è stata pertanto individuata nel 26 maggio 2026; la voltura richiesta da Opera s.r.l. il 13 gennaio 2025 è intervenuta prima della scadenza ed è stata ritenuta legittima. Il ricorso è stato quindi respinto.

Osservazioni

Disponibilità delle uscite di sicurezza

La censura relativa all’assenza di un titolo di uso dell’area privata è infondata: l’atto notarile del 1° marzo 2007 documenta una servitù perpetua e gratuita, esclusivamente pedonale, costituita per consentire l’accesso e il recesso dalla pubblica via Marcona. La servitù è stata ritenuta sufficiente a escludere l’inutilizzabilità dei varchi come vie di fuga.

Istruttoria antincendio e sopralluogo

Le contestazioni sul carattere superficiale e approssimativo del sopralluogo del 2016 sono state superate dall’istruttoria integrativa disposta dalla Sezione e dal sopralluogo del 14 novembre 2025, svolto in contraddittorio, che ha verificato le concrete modalità di esodo e la presenza nell’area di impianti e cartellonistica connessi alla sicurezza.

Rinnovo periodico del CPI e voltura del 2025

La censura relativa alla mancata tempestività del rinnovo è infondata: l’istanza di rinnovo è stata presentata il 26 maggio 2021 dalla società subentrata e protocollata il 1° giugno 2021. La nuova scadenza del certificato è stata individuata nel 26 maggio 2026, sicché la voltura presentata da Opera s.r.l. il 13 gennaio 2025 è intervenuta anteriormente alla scadenza.

Norme richiamate

  • art. 4 d.lgs. 139/2006

    È richiamato dalla ricorrente quale disposizione asseritamente violata in relazione al rilascio del certificato di prevenzione incendi.

  • art. 19 d.lgs. 139/2006

    È indicato quale base normativa del sopralluogo effettuato dal Comando dei Vigili del Fuoco a seguito dell’esposto.

  • d.P.R. 151/2011

    Disciplina la valutazione del progetto, la presentazione della SCIA antincendio, il rinnovo periodico della conformità antincendio e la voltura dell’attività.

  • art. 3 d.P.R. 151/2011

    È richiamato con riferimento all’istanza di valutazione del progetto per l’attività alberghiera.

  • art. 4 d.P.R. 151/2011

    È richiamato con riferimento alla SCIA presentata nel 2016 per lo svolgimento dell’attività alberghiera.

  • art. 5 d.P.R. 151/2011

    È invocato dalla ricorrente per sostenere l’obbligo di aggiornamento quinquennale del certificato; il Consiglio ha ritenuto provato il rinnovo del 2021 e legittima la voltura del 2025, anteriore alla nuova scadenza.

  • d.M. 3 agosto 2015

    È richiamato dalla ricorrente in relazione alla necessità che le vie di fuga siano libere, disponibili e idonee.

  • d.M. 9 aprile 1994

    È richiamato dall’Amministrazione quale riferimento tecnico per ritenere la corte interna coerente con la funzione di luogo sicuro statico.

  • d.M. 30 novembre 1983

    È richiamato dall’Amministrazione, unitamente al d.M. 9 aprile 1994, in relazione alla configurazione del luogo sicuro statico.

  • d.lgs. 81/2008

    È invocato dalla ricorrente in relazione agli obblighi di sicurezza e alla disponibilità delle vie di fuga.

  • d.lgs. 758/1994

    È richiamato dall’Amministrazione quale base del procedimento sanzionatorio attivato a seguito delle difformità riscontrate nel sopralluogo del 15 aprile 2024.

Massime di principio

  • La disponibilità di un’area privata quale spazio di esodo antincendio può risultare integrata dalla costituzione di una servitù perpetua e gratuita di accesso e recesso pedonale, purché tale titolo renda concretamente utilizzabile il percorso verso la pubblica via.
  • Nel giudizio relativo alla legittimità di un certificato di prevenzione incendi, l’istruttoria integrativa svolta dall’amministrazione in contraddittorio, con sopralluogo diretto e acquisizione della documentazione relativa ai diritti di accesso, può consentire di verificare e precisare le concrete modalità di utilizzo delle vie di fuga.
  • La voltura dell’attività soggetta a prevenzione incendi è legittima se presentata prima della scadenza della certificazione rinnovata, anche quando l’attività sia stata trasferita tra più soggetti gestori.
  • La mancata contestazione, da parte del ricorrente, della documentazione acquisita dall’amministrazione e attestante l’esistenza di una servitù e il tempestivo rinnovo della certificazione incide sulla fondatezza delle censure basate sull’indisponibilità dell’area e sulla scadenza del CPI.

Impugnazione del certificato di prevenzione incendi per attività alberghiera

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Saphira 3 RE s.r.l. contro il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, per l’annullamento del CPI rilasciato nel 2016 a favore di una società esercente un’attività alberghiera e della successiva voltura presentata da Opera s.r.l. nel gennaio 2025.

Censure della ricorrente

La ricorrente ha sostenuto che tre uscite di sicurezza dell’albergo sfociassero in un’area privata sita in via Marcona, senza che la società esercente disponesse di un titolo di utilizzo o di passaggio. Secondo tale prospettazione, i varchi non avrebbero potuto essere considerati vie di fuga idonee e il rilascio del CPI sarebbe stato viziato da violazione della normativa antincendio, difetto di istruttoria ed eccesso di potere.

La ricorrente ha inoltre dedotto che il CPI del 2016 non fosse stato rinnovato entro il termine quinquennale previsto dall’art. 5 del d.P.R. 151/2011. Da ciò avrebbe dovuto derivare l’illegittimità della voltura del 2025, in quanto riferita a una certificazione scaduta.

Sviluppo dell’istruttoria

Il Ministero dell’Interno ha ricostruito la sequenza procedimentale: valutazione del progetto per l’attività alberghiera, presentazione della SCIA nel 2016, sopralluogo e integrazioni, rilascio del CPI, successivo subentro di altra società e presentazione dell’istanza di rinnovo nel maggio 2021.

A seguito di un esposto, il Comando aveva svolto un sopralluogo nel 2024, riscontrando alcune difformità rispetto al progetto approvato. La Sezione, con parere interlocutorio, ha respinto l’istanza cautelare per assenza del periculum e ha disposto un ulteriore sopralluogo in contraddittorio, volto a chiarire lo stato dei luoghi, le concrete modalità di esodo e l’eventuale necessità di una servitù.

Il sopralluogo del 14 novembre 2025 ha confermato che l’esodo verso lo spazio scoperto dipendeva dalla disponibilità dell’area privata. È stato quindi acquisito un atto notarile del 1° marzo 2007, contenente una servitù perpetua e gratuita, esclusivamente pedonale, per l’accesso e il recesso dalla pubblica via Marcona.

Valutazione sulla disponibilità delle vie di fuga

La Sezione ha ritenuto decisiva l’esistenza della servitù. Poiché la ricorrente non ha contestato il contenuto dell’atto notarile, la documentazione è stata considerata sufficiente a escludere l’inutilizzabilità dei varchi quale vie di fuga.

L’istruttoria integrativa ha inoltre evidenziato la presenza nell’area di impianti utili alla sicurezza e di cartellonistica relativa ai punti di raccolta. Tali elementi hanno contribuito a chiarire le concrete modalità di utilizzo dello spazio esterno.

Valutazione sul rinnovo e sulla voltura

Il Consiglio di Stato ha ritenuto provato che Food Experience Milan s.r.l., subentrata nella gestione, avesse presentato il 26 maggio 2021 l’istanza di rinnovo periodico della conformità antincendio, ricevuta dal Comando il 1° giugno 2021.

Da tale rinnovo è stata individuata una nuova scadenza al 26 maggio 2026. La dichiarazione di voltura presentata da Opera s.r.l. il 13 gennaio 2025 è quindi intervenuta prima della scadenza del CPI ed è stata ritenuta corretta e legittima.

Conclusioni

Le censure sono state considerate non fondate perché smentite dagli accertamenti svolti dall’Amministrazione e dalla documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria. Il Consiglio di Stato, in sede consultiva, ha pertanto espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere respinto.

Come è indicizzato

MaterieEmergenza sanitariaTermini e notificazione del ricorsoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEmergenze e protezione civileProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivoPartecipazione procedimentaleLegittimazione e interesse a ricorrere

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