Cassazione Penale, Sentenza n. 38127/2022 del 10/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di revoca della sospensione condizionale della pena denunciando la violazione dell'art. 168 cod. pen.: ha sostenuto che anche le successive condanne avevano beneficiato della sospensione condizionale e che la pena complessiva inflitta non superava il limite biennale, per cui non sarebbe stata legittima la revoca del beneficio
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e pertanto inammissibile. Ha ritenuto che, alla data di irrevocabilità della sentenza del 19/04/2018 (che aveva concesso la sospensione per la pena di 1 anno e 6 mesi), tale beneficio risultava essere la terza sospensione condizionale applicata a Halilovic (precedenti sospensioni: sentenza Tribunale di Roma 12/09/2016 divenuta irrevocabile il 16/03/2017, e successiva sentenza Tribunale di Roma 27/03/2019 divenuta irrevocabile il 17/09/2020). Di conseguenza la revoca è legittima ai sensi dell'art. 168, comma 4, cod. pen. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Norme richiamate
art. 168 cod. pen.
Il giudice ha applicato il criterio del comma quarto: la sospensione condizionale della pena va revocata quando si è trattato della terza sospensione applicata al medesimo soggetto, rilevando la sequenza cronologica e l'irrevocabilità delle decisioni che hanno concesso il beneficio
art. 616 cod. proc. pen.
Usato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di ricorso inammissibile
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
Richiamata per spiegare che, in mancanza di elementi che escludano la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, è possibile imporre il versamento di una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- La sospensione condizionale della pena può essere revocata quando risulta essere la terza volta in cui il beneficio è stato concesso al medesimo soggetto; il giudizio sulla revoca si basa sulla sequenza cronologica e sull'irrevocabilità delle sentenze che hanno concesso il beneficio
- Nella valutazione per la revoca conta la situazione alla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio: occorre verificare quali condanne fossero già divenute irrevocabili a quella data
- Se il ricorso in Cassazione è manifestamente infondato può essere dichiarato inammissibile e comportare condanna alle spese e, in mancanza di elementi esimenti, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende
- In ricorsi che contestano la revoca della sospensione condizionale è essenziale fornire prova precisa della non operatività della fattispecie di revoca (ad es. che non si tratta della terza sospensione o che le successive condanne non erano irrevocabili), pena l'inammissibilità per manifesta infondatezza
- Prima di proporre impugnazioni avverso revoche di benefici è opportuno ricostruire accuratamente la cronologia delle condanne, la natura dei benefici concessi (sospensioni effettive) e le date di irrevocabilità, per valutare le reali possibilità di successo
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38090/2022 del 10/10/2022
- Sentenza penale · 10 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38093/2022 del 10/10/2022
- Sentenza penale · 10 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38094/2022 del 10/10/2022
- Sentenza penale · 10 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38095/2022 del 10/10/2022
- Sentenza penale · 10 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38097/2022 del 10/10/2022
- Sentenza penale · 10 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38098/2022 del 10/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →