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Sentenza

Sentenza n. 6027/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS-/2014, del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro e Previdenza.

Giustizia amministrativa202507238

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inerzia del Ministero della Salute nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro e Previdenza, che lo aveva condannato a pagare alla ricorrente 5.739,06 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice privata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 31 e 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, depositata il 3 febbraio 2014 e passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero della Salute a pagarle 5.739,06 euro. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva al Ministero il 21 luglio 2015, ma il pagamento non era stato effettuato. La ricorrente ha chiesto l’ordine di pagamento, una penalità di mora e le spese di lite. Il Ministero ha eccepito la prescrizione decennale.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di prescrizione: la PEC consegnata al Ministero il 13 novembre 2017, con cui era stato intimato il pagamento delle somme dovute in base alla sentenza, ha avuto efficacia interruttiva. Ha accolto il ricorso, verificando il passaggio in giudicato, la notifica in forma esecutiva, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti della PA e il persistente mancato pagamento. Ha ordinato al Ministero di pagare entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. In caso d’inadempimento, ha nominato commissario ad acta un dirigente da individuare secondo le modalità indicate in dispositivo, con ulteriori 60 giorni dall’istanza di parte per provvedere, anche adottando eventuali modifiche di bilancio. Ha inoltre condannato il Ministero a corrispondere, per ogni giorno di ritardo, una somma pari agli interessi legali, dalla comunicazione della sentenza fino all’adempimento o, in caso di persistente inerzia, fino all’effettivo insediamento del commissario. Le spese sono state liquidate in 1.000 euro, oltre accessori e restituzione del contributo unificato effettivamente versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 114 c.p.a.

    Nei termini di cui sopra, pertanto, il ricorso va accolto e va ordinato al Ministero della Salute di dare piena ed integrale esecuzione in favore della ricorrente al giudicato di cui alla sentenza in epigrafe, provvedendo al pagamento delle somme dovute sulla base della stessa, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente pronuncia o dalla notifica di parte se anteriore.

    L’azione di ottemperanza consente di imporre all’amministrazione l’esecuzione integrale del giudicato e di fissare un termine per adempiere; in caso di persistente inerzia può essere nominato un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    la sentenza è stata notificata in forma esecutiva al Ministero della Salute nella sede reale ed è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 669/1996, e ss. modifiche;

    L’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione può procedere dopo la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Si ritiene, inoltre, di accogliere la richiesta di condanna dell’intimata Amministrazione al pagamento di una penalità di mora; la penalità - in conformità all’orientamento di questo Tribunale - è fissata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta; essa decorrerà dal giorno di comunicazione della presente sentenza e sarà dovuta sino al giorno dell’adempimento o, ove l’Amministrazione perduri nella sua inerzia, sino al giorno di effettivo insediamento del commissario ad acta.

    Nell’ottemperanza il giudice può applicare una penalità di mora per il ritardo nell’esecuzione, qui quantificata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta e destinata a decorrere fino all’adempimento o all’insediamento del commissario ad acta.

Massime di principio

  • La diffida di pagamento trasmessa all’amministrazione e consegnata via PEC interrompe la prescrizione del credito derivante dal titolo giudiziale quando intima il pagamento delle somme dovute in forza di quel titolo.
  • Accertati il passaggio in giudicato, la notifica in forma esecutiva, il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e il mancato pagamento, il giudice dell’ottemperanza ordina l’adempimento entro un termine e può nominare un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
  • Nel giudizio di ottemperanza può essere disposta una penalità di mora per ogni giorno di ritardo; la misura e il periodo di decorrenza devono essere determinati dal giudice in relazione all’inadempimento, e possono essere parametrati agli interessi legali dovuti sulla somma non pagata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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