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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15187/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia origina da un'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta dal creditore nei confronti dell'atto di cessione d'azienda stipulato tra una società cedente e il terzo acquirente. La Corte d'appello ha confermato l'inefficacia dell'atto nei confronti del creditore, ritenendo sussistenti i presupposti dell'azione revocatoria. Il cessionario ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione di varie norme e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che mancassero i presupposti della revocatoria perché non sarebbe stato provato il credito dell'attore, in presenza di una quietanza liberatoria e di un controcredito della società cedente; perché difetterebbe la scientia damni in capo all'acquirente, che avrebbe agito con ogni cautela; e perché non sarebbe stato provato l'eventus damni, limitandosi la controparte a dedurre la cessazione dell'attività in una sede, mentre sarebbe stata acquisita altra azienda. Con il secondo motivo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, lamentando l'impossibilità di ricostruire la ratio decidendi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato anzitutto che il ricorso non era stato notificato alla società cedente, litisconsorte necessaria, ma ha ritenuto ultroneo disporre l'integrazione del contraddittorio per ragioni di ragionevole durata del processo. Nel merito dell'ammissibilità, il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specifica indicazione degli atti e documenti richiamati, per la sua natura in fatto anziché in diritto e per la mancata deduzione di un vero vizio di violazione di legge o di omesso esame di un fatto storico decisivo; il secondo motivo è stato giudicato manifestamente generico, poiché la motivazione della sentenza di appello era invece comprensibile e specifica. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Norma base dell'azione revocatoria ordinaria: la Corte considera corretta la verifica, in appello, dei relativi presupposti e reputa inammissibili le censure che mirano a rimettere in discussione l'accertamento di fatto su credito, scientia damni ed eventus damni.

  • art. 111 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla successione nel processo del soggetto subentrato alla originaria creditrice istante.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    L'inammissibilità del primo motivo è stata affermata anche per mancata specifica indicazione degli atti e documenti richiamati, in violazione dell'onere di autosufficienza.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge richiede la specifica indicazione delle affermazioni in diritto della sentenza impugnata ritenute erronee; non è configurabile quando la censura investe solo la ricognizione del fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio motivazionale è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non per una diversa lettura delle risultanze probatorie o per mere apodittiche contestazioni del fatto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato dichiarato dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in caso di ricorso inammissibile.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato quale norma introduttiva del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 6 CEDU

    Invocato dal ricorrente a sostegno delle doglianze processuali, ma senza incidere sull'esito di inammissibilità.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nelle censure, senza che la Corte ne ricavi una specifica violazione decisiva.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per denunciare una motivazione asseritamente apparente; la Corte ha escluso il vizio, ritenendo la motivazione pienamente comprensibile.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta nullità della sentenza, ma la censura è stata reputata generica e infondata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la denuncia di violazione di legge è inammissibile se non indica specificamente quali affermazioni in diritto della sentenza impugnata contrastino con la norma o con l'interpretazione consolidata della stessa.
  • Non è consentito trasformare un dissenso sulla ricostruzione dei fatti o sulla valutazione delle prove in un motivo formalmente rubricato come violazione di legge: il sindacato di legittimità non copre la mera rivalutazione del merito.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti; non basta contestare in modo generico la motivazione o prospettare una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
  • La doglianza di motivazione apparente è infondata quando la sentenza di merito espone in modo intellegibile le ragioni della decisione e consente di ricostruire la ratio decidendi.
  • Nel giudizio avente ad oggetto un atto soggetto a revocatoria, la mancata notificazione del ricorso a un litisconsorte necessario integra un vizio processuale, ma il giudice di legittimità può evitare l'integrazione del contraddittorio se essa risulti superflua in ragione del principio di ragionevole durata del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLitisconsorzio necessarioInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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