Cassazione Civile, Ordinanza n. 05129/2024 del 27/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (condomino)
La controversia
Un condomino aveva impugnato una deliberazione assembleare con cui, assumendo che una struttura realizzata sul balcone/terrazzino a lui pertinenziale incidesse su parti comuni e pregiudicasse il fabbricato, l'assemblea aveva dato mandato all'amministratore di intimargli la rimozione dell'opera e il ripristino dei luoghi, riservandosi in difetto di denunciare la situazione all'autorità competente. In primo grado la domanda era stata respinta; in appello il condominio aveva ottenuto la riforma, con declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 1137 c.c. per difetto di interesse ad agire. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con dieci motivi: i primi tre sulla tardività dell'appello del condominio e sulla contumacia/costituzione del convenuto in primo grado; il quarto sulla pretesa acquiescenza del condominio per avere pagato le spese di lite dopo la notificazione della sentenza e del precetto; il quinto sul presunto difetto di mandato ad impugnare nonostante l'assemblea avesse deliberato il ricorso; i motivi sesto, settimo, ottavo e nono sull'erroneità della declaratoria di difetto di interesse ad agire, sostenendo che la delibera avesse contenuto immediatamente lesivo e vincolante; il decimo sulle spese. La Corte ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi, infondati il quarto e il quinto, ha accolto il nono motivo sul sussistente interesse ad agire del condomino, assorbendo il sesto, il settimo, l'ottavo e il decimo, e ha cassato con rinvio alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione.
La decisione
La Corte ha accolto il nono motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti il sesto, il settimo, l'ottavo e il decimo motivo, e ha rigettato i restanti motivi. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi al principio secondo cui l'impugnazione della delibera condominiale era ammissibile perché il condomino aveva un interesse sostanziale e processuale concreto a rimuovere una delibera avente immediato valore organizzativo e potenzialmente lesiva della sua sfera giuridico-patrimoniale. Il giudice di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 293 c.p.c.
La parte contumace può costituirsi fino all'udienza di precisazione delle conclusioni; oltre tale momento la costituzione è preclusa.
art. 325 c.p.c.
Il termine breve per impugnare decorre dalla notificazione della sentenza solo se questa è valida e idonea a far decorrere il termine.
art. 324 c.p.c.
Richiamato come norma inerente al giudicato, ma i motivi relativi sono stati dichiarati inammissibili.
art. 329 c.p.c.
Il pagamento delle spese processuali liquidate in sentenza, anche senza riserve, non integra acquiescenza alla decisione.
art. 83 c.p.c.
Richiamato nel motivo sul mandato ad litem del difensore del condominio.
art. 85 c.p.c.
Richiamato nel motivo sul mandato ad litem del difensore del condominio.
art. 100 c.p.c.
L'interesse ad agire è condizione dell'azione anche nell'impugnazione della delibera condominiale; deve consistere in una utilità concreta e in una lesione individuale giuridicamente rilevante.
art. 167 c.p.c.
Richiamato in relazione alla dedotta irrilevabilità d'ufficio di alcune eccezioni, ma i motivi sono stati assorbiti o dichiarati inammissibili.
art. 113 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'assetto delle domande e dei poteri processuali, ma senza rilievo decisivo autonomo.
art. 1130, n. 1, c.c.
L'amministratore deve eseguire le deliberazioni dell'assemblea e curare gli atti conservativi relativi alle parti comuni.
art. 1130, n. 4, c.c.
Richiamato come base del potere-dovere dell'amministratore di agire in esecuzione della volontà assembleare e per la tutela delle parti comuni.
art. 1137 c.c.
L'impugnazione della deliberazione è ammessa per i condomini assenti, dissenzienti o astenuti, e presuppone un interesse concreto ad agire; la delibera non impugnata tempestivamente è obbligatoria per tutti.
artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380-bis.1 c.p.c.
Norme richiamate per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- L'interesse ad agire nell'impugnazione di una delibera condominiale non si esaurisce nella mera rimozione dell'atto, ma richiede la prospettazione di una concreta utilità processuale e sostanziale derivante dall'annullamento della deliberazione.
- Una delibera assembleare che attribuisca all'amministratore un mandato specifico a intimare la rimozione di opere ritenute lesive delle parti comuni e a promuovere i conseguenti atti conserva immediato valore organizzativo e può incidere direttamente sulla sfera giuridica del singolo condomino, sicché quest'ultimo ha interesse ad impugnarla ex art. 1137 c.c.
- L'acquiescenza non può desumersi dal solo pagamento delle spese processuali liquidate in sentenza, neppure se eseguito spontaneamente e senza riserve, anche quando il pagamento segua la notificazione del titolo esecutivo e del precetto.
- La costituzione del contumace è consentita soltanto fino all'udienza di precisazione delle conclusioni; una successiva affermazione della sentenza di primo grado circa una costituzione avvenuta in quel momento, se erronea, deve essere dedotta con specifico motivo di gravame, altrimenti resta preclusa.
- L'errore di fatto risultante dalla sentenza di primo grado non può essere per la prima volta fatto valere in cassazione o in appello se non è stato devoluto con l'impugnazione nei limiti consentiti.
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