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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23943/2026 del 30/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Un condannato, in relazione a una precedente sentenza di condanna del tribunale cittadino, aveva chiesto al tribunale di sorveglianza due benefici: detenzione domiciliare e affidamento in prova al servizio sociale. Il tribunale dichiarava inammissibile la domanda di detenzione domiciliare per la preclusione triennale di cui all'art. 58-quater ord. pen., ritenendo che non fossero ancora decorsi tre anni dalla revoca di una precedente detenzione domiciliare disposta con ordinanza del 22 maggio 2024; rigettava poi l'affidamento in prova perché non ravvisava una prognosi favorevole di non recidiva. Con il ricorso per cassazione il condannato deduceva: 1) violazione dell'art. 58-quater ord. pen. per avere il tribunale applicato la preclusione triennale senza accertare se la revoca precedente fosse definitiva o cautelare e senza verificare il decorso del termine; 2) vizio di motivazione sul giudizio di pericolosità sociale, perché il tribunale avrebbe recepito acriticamente informazioni di polizia senza valorizzare una positiva relazione UEPE e il percorso di reinserimento; 3) inosservanza degli artt. 666 e 678 c.p.p. per mancata acquisizione di una relazione UEPE aggiornata e conseguente carenza di istruttoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso e ha confermato l'ordinanza impugnata, con parziale correzione della motivazione ex art. 619 c.p.p. In particolare ha dichiarato inammissibile il primo motivo per genericità, osservando che l'ordinanza richiamava una revoca emessa dal tribunale di sorveglianza, dunque di natura definitiva, e che il ricorrente non aveva allegato il provvedimento né indicato quando la detenzione fosse ripresa dopo la revoca. Quanto agli altri due motivi, la Corte li ha esaminati congiuntamente e ha ritenuto che anche la richiesta di affidamento in prova dovesse essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 58-quater ord. pen., poiché la preclusione triennale conseguente alla revoca di una misura alternativa vale indistintamente per affidamento in prova, semilibertà e detenzione domiciliare, senza distinzione tra le misure. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 58-quater ord. pen.

    prevede una preclusione triennale alla concessione di misure alternative quando vi sia stata la revoca di una precedente misura; la preclusione opera indistintamente per affidamento in prova, semilibertà e detenzione domiciliare.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    dedotto come vizio di legge per l'erronea applicazione della disciplina sulla preclusione triennale.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    dedotto come vizio di motivazione sul giudizio di pericolosità sociale e sulla prognosi di non recidiva.

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    dedotto come violazione di norme processuali per la mancata acquisizione della relazione UEPE aggiornata.

  • art. 666 c.p.p.

    richiamato quale norma procedurale sulla trattazione delle istanze di esecuzione e sorveglianza, rispetto alla quale era denunciata una carenza istruttoria.

  • art. 678 c.p.p.

    richiamato, insieme all'art. 666 c.p.p., come parametro per l'asserita mancata acquisizione della documentazione aggiornata.

  • art. 619 c.p.p.

    consente la correzione della motivazione della decisione impugnata senza incidere sull'esito finale.

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    richiamato per la sintesi dei motivi del ricorso nei limiti consentiti.

  • art. 51-ter ord. pen.

    evocato per distinguere la sospensione cautelativa, disposta dal magistrato di sorveglianza, dalla revoca definitiva disposta dal tribunale di sorveglianza.

Massime di principio

  • La preclusione triennale prevista dall'art. 58-quater ord. pen. si applica quando una precedente misura alternativa sia stata revocata e impedisce la concessione di nuove misure alternative prima del decorso di tre anni.
  • Ai fini del controllo di legittimità, chi deduce l'erronea applicazione della preclusione deve indicare e allegare il provvedimento di revoca e i dati necessari a verificare il decorso del termine; altrimenti il motivo è generico e inammissibile.
  • La preclusione triennale operante dopo la revoca di una misura alternativa riguarda, senza distinzioni, affidamento in prova, semilibertà e detenzione domiciliare.
  • La censura sul vizio di motivazione non può limitarsi a opporre una diversa lettura degli elementi istruttori se la decisione impugnata fonda il giudizio di pericolosità e di non recidiva su un percorso argomentativo coerente.
  • In sede di sorveglianza, la mancata acquisizione di una relazione UEPE può non essere decisiva se la domanda è comunque preclusa per legge; in tal caso la carenza istruttoria non incide sull'esito.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale

Testo integrale

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