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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47653/2023 del 28/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, in sede di riesame, aveva confermato il decreto del GIP del 21/01/2022 di sequestro preventivo del Residence degli Ulivi, immobile di proprietà della Eurolido s.r.l. Il ricorrente contestava: 1) che il Tribunale non avesse considerato la sentenza di non doversi procedere emessa nei confronti di Palermo Vittorio (Tribunale di Lamezia Terme, 5/09/2022), la quale, secondo il ricorrente, inciderebbe sulla sussistenza degli elementi a sostegno della misura; 2) che il residence fosse già stato sottoposto a misura ablativa in epoca tale da escluderne la strumentalità per la cosca e quindi l'utilità investigativa o preventiva del sequestro; 3) la mancata contestazione al ricorrente del reato previsto dall'art. 512-bis c.p., tesi che farebbe venir meno il fumus commissi delicti; 4) l'insussistenza degli altri elementi fattuali addotti dal Tribunale per l'astratta configurabilità del reato; 5) la carenza di motivazione quanto al periculum in mora.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, nella posizione di terzo interessato al bene sequestrato, il ricorrente potesse dedurre soltanto la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di un proprio contributo al reato imputato all'indagato, non potendo invece contestare in questa sede l'esistenza dei presupposti della misura cautelare (come l'astratta configurabilità del reato e il periculum in mora). La Corte ha inoltre osservato che le doglianze del ricorrente attaccano la motivazione del provvedimento impugnato e costituiscono vizi motivazionali non deducibili in questa sede ai sensi dell'art. 325 c.p.p. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende, in misura commisurata al grado di colpa determinante l'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base giuridica del sequestro preventivo disposto dal GIP e confermato in sede di riesame; la misura è stata motivata dal Tribunale sulla base dei presupposti di legge per il sequestro preventivo.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Articolo relativo al reato di associazione di tipo mafioso; gli elementi indiziari raccolti (intercettazioni) collegavano la struttura sequestrata all'attività di una cosca riconducibile a Bagalà Carmelo, indagato per tale fattispecie, e tale collegamento è stato ritenuto rilevante per la misura.

  • art. 512-bis cod. pen.

    Norma evocata dal ricorrente per sostenere che la mancata contestazione di tale reato nei suoi confronti avrebbe fatto venire meno il fumus commissi delicti; la Corte però non ha accolto la censura perché, in veste di terzo, il ricorrente non poteva contestare i presupposti della misura in cassazione.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla Corte per escludere la deducibilità, nella presente sede, di vizi motivazionali relativi al provvedimento impugnato; in sostanza l'art. 325 ha formato il presupposto per dichiarare inammissibili deduzioni che attaccano la motivazione del riesame.

Massime di principio

  • Il terzo interessato al bene sequestrato può in sede di impugnazione dedurre principalmente la propria titolarità o disponibilità del bene e dimostrare l'assenza del proprio contributo al reato, ma non può, in questa sede, contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare (es. fumus commissi delicti e periculum in mora).
  • La presenza di provvedimenti favorevoli o di non luogo a procedere riguardanti terzi non elimina automaticamente la legittimità di un sequestro preventivo; occorre dimostrare in concreto la rilevanza di tali provvedimenti rispetto alla titolarità o all'inesistenza di un rapporto tra il terzo e l'attività delittuosa.
  • Le censure che colgono vizi di motivazione del provvedimento cautelare possono essere inammissibili in sede di legittimità se la normativa o la giurisprudenza impedisce di sollevare tali questioni in quella sede (es. per effetto di art. 325 c.p.p.), pertanto è importante sollevare tempestivamente e nei giudizi competenti le doglianze sulla motivazione.
  • La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle Ammende) proporzionate al grado di colpa; i terzi devono valutare con attenzione la fondatezza delle impugnazioni per evitare oneri economici.
  • In situazioni analoghe, per ottenere la restituzione del bene sequestrato è strategico focalizzarsi sulla prova della titolarità effettiva del bene e sulla dimostrazione che il bene non è stato utilizzato o messo a disposizione per l'illecita attività contestata, piuttosto che sollevare questioni sostanziali sui presupposti generali del sequestro in sedi in cui tali questioni non sono ammissibili.

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