Cassazione Civile, Sentenza n. 11823/2020 del 18/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuenti)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate notificava il 4 marzo 2013 ai contribuenti un avviso di liquidazione per complessivi 92.215,81 euro, relativo a maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, dopo aver rettificato da 4.900 a 42.900 euro il valore del terreno oggetto di compravendita registrata il 22 marzo 2011. L'acquirente era titolare del 47,62% del terreno e il venditore del 52,38%; sul terreno insisteva un fabbricato realizzato dall'acquirente. I contribuenti impugnavano l'avviso sostenendo, tra l'altro, che l'atto notarile riportava erroneamente l'estensione del terreno, poi corretta con atto registrato il 26 marzo 2013, e che il fabbricato era già di proprietà esclusiva dell'acquirente, sicché non poteva concorrere alla determinazione del valore tassabile. La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 8875/17/14 depositata il 17 ottobre 2014, accoglieva parzialmente l'appello dell'Agenzia e riteneva che la cessione delle quote del terreno comportasse, nelle medesime quote, la cessione del fabbricato per effetto dell'accessione. I contribuenti ricorrevano per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 934 c.c., sostenendo che, essendo il fabbricato stato costruito da un comproprietario senza il consenso dell'altro e in violazione delle regole della comunione, esso fosse di proprietà esclusiva del costruttore; 2) nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., per omessa pronuncia effettiva sull'appello incidentale relativo alla carente motivazione dell'avviso circa i criteri di rettifica del valore e alla richiesta di risarcimento per mancata risposta all'istanza di autotutela; 3) vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la nuova determinazione delle imposte sarebbe stata fondata sull'atto di rettifica successivo alla compravendita.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo, rigettato il primo e il terzo e cassato la sentenza, rinviando a una diversa composizione della Commissione tributaria regionale della Campania, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto ammissibile ma infondato il primo motivo: secondo il principio delle Sezioni Unite, la costruzione realizzata da un comproprietario sul suolo comune diviene comune per accessione, salvo un accordo scritto contrario, e la violazione delle regole della comunione non determina l'acquisto esclusivo del manufatto da parte del costruttore. Il secondo motivo è stato accolto perché la CTR aveva respinto le questioni dell'appello incidentale con una formula generica, senza esaminare la specifica censura sulla motivazione dei criteri di rettifica del valore; la motivazione era quindi apparente e inferiore al minimo costituzionale. Il terzo motivo è stato rigettato perché la CTR aveva valutato la documentazione prodotta dalle parti, incluso l'atto di rettifica, pertinente all'individuazione dei beni oggetto della compravendita. La Corte non ha definito nel merito le questioni devolute al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 934 c.c.
La costruzione eseguita dal comproprietario sul suolo comune diviene per accessione, ai sensi dell’art. 934 c.c., di proprietà comune agli altri comproprietari del suolo, salvo contrario accordo, traslativo della proprietà del suolo o costitutivo di un diritto reale su di esso, che deve rivestire la forma scritta ad substantiam.
La regola dell'accessione si applica anche quando il suolo appartiene in comunione: la costruzione realizzata da uno dei comproprietari diviene comune, a meno che vi sia un accordo contrario scritto, avente forma richiesta ad substantiam.
art. 1102 c.c.
Sul punto assume rilievo la circostanza che nessuna delle norme che regolano la comunione incide sui modi di acquisto della proprietà o sul mutamento dell’assetto della proprietà comune, essendo esse destinate a regolare i rapporti tra comproprietari nell’uso e nel godimento della cosa comune.
Le regole della comunione disciplinano l'uso e il godimento del bene comune, ma non derogano ai modi di acquisto della proprietà dettati dalla disciplina dell'accessione; la loro violazione non attribuisce di per sé la proprietà esclusiva della costruzione al comproprietario che l'ha realizzata.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
In tema di contenuto della sentenza, la concisione della motivazione non può prescindere dall’esistenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, quando non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione.
La motivazione può essere concisa, ma deve esporre almeno sinteticamente le ragioni di fatto e di diritto e rendere riconoscibile il percorso argomentativo; se ciò manca, la sentenza è nulla.
art. 111, comma 6, Cost.
In tali casi, il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, comma 6), e espressamente sancito dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, (in materia di processo civile ordinario) e del l’omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo, logico e consequenziale, a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi.
L'obbligo costituzionale di motivazione richiede che la decisione renda conoscibili le ragioni e l'iter logico seguito; una motivazione che non consenta di comprendere il ragionamento decisorio viola tale obbligo.
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 546/1992
In tali casi, il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, comma 6), e espressamente sancito dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, (in materia di processo civile ordinario) e del l’omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo, logico e consequenziale, a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi.
Nel processo tributario la sentenza deve esporre in modo comprensibile i motivi in fatto e in diritto e l'iter seguito; l'omissione di tale spiegazione integra un vizio di motivazione rilevante ai fini della nullità.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
In tema di contenuto della sentenza, la concisione della motivazione non può prescindere dall’esistenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, quando non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione.
Il ricorso per cassazione può denunciare ai sensi del n. 4 la nullità della sentenza quando la motivazione non consenta di individuare il ragionamento che sostiene la decisione.
Massime di principio
- La costruzione realizzata da un comproprietario sul suolo comune acquista, per accessione, la natura di bene comune in proporzione alle quote sul suolo, salvo un accordo contrario, traslativo della proprietà del suolo o costitutivo di un diritto reale, stipulato per iscritto ad substantiam.
- La disciplina della comunione regola l'uso e il godimento della cosa comune, ma non sostituisce né deroga ai modi di acquisto della proprietà; la costruzione eseguita in violazione delle regole sull'uso del bene comune non diventa per questo di proprietà esclusiva del comproprietario costruttore.
- La motivazione della sentenza può essere concisa, ma deve esporre ragioni di fatto e di diritto sufficienti a rendere comprensibile e verificabile il percorso decisorio. È apparente la motivazione che respinge specifiche censure con formule generiche o che richiama la decisione di primo grado senza un esame critico dei motivi di appello.
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