Cassazione Civile, Sentenza n. 11819/2020 del 18/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società contribuente)
La controversia
La società contribuente, beneficiaria di una scissione parziale intervenuta il 23 novembre 2001, aveva fruito per gli investimenti del 2002 dell’agevolazione prevista dall’art. 4 della L. n. 383/2001 (cosiddetta Tremonti-bis), applicandola alla quota detassata degli investimenti. L’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per recuperare il beneficio, ritenendo che la società beneficiaria non fosse costituita il 25 ottobre 2001, data di entrata in vigore della legge. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato l’accertamento e la Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza n. 38/13/12 depositata il 3 maggio 2012, aveva confermato tale decisione, ritenendo che la beneficiaria subentrasse nei rapporti e nelle posizioni della società scissa e potesse quindi essere considerata in attività alla data rilevante. L’Agenzia ha proposto due motivi: con il primo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della L. n. 383/2001, ha sostenuto che l’agevolazione richiedesse la costituzione della società alla data di entrata in vigore della legge e che la scissione parziale desse luogo a un soggetto nuovo, distinto dalla scissa, senza retrodatazione degli effetti; con il secondo, deducendo violazione dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997 e dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997, ha contestato l’esclusione delle sanzioni per incertezza normativa.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che l’art. 4 della L. n. 383/2001 richieda che l’impresa sia in attività alla data di entrata in vigore della legge, non che la società beneficiaria sia già formalmente costituita. La scissione determina una continuità giuridica, economica e contabile e trasferisce alla beneficiaria, secondo la disciplina fiscale delle posizioni soggettive, anche i presupposti dell’agevolazione maturati dalla società scissa in attività alla data rilevante. Il riconoscimento del beneficio non viola la stretta interpretazione delle agevolazioni, ma applica la disciplina generale delle scissioni e la finalità dell’incentivo; resta salva la possibilità per l’Amministrazione di contestare un’eventuale scissione abusiva, circostanza non dedotta nel caso concreto. Il secondo motivo, relativo alle sanzioni, è stato dichiarato assorbito. Il ricorso è stato quindi rigettato e le spese sono state compensate per l’assenza di orientamenti giurisprudenziali in termini. Non sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato, essendo la ricorrente un’amministrazione dello Stato ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 4, commi 1 e 3, L. n. 383/2001
Dalla norma – di per sè presupponente la pregressa funzionalità aziendale, in quanto imperniata sulla media degli investimenti operati negli esercizi precedenti – non si evince il requisito della previa “costituzione” della società, bensì appunto quello della operatività alla data di sua entrata in vigore (In attività’); requisito genericamente riferito, oltre che ai lavoratori autonomi, alle ‘impresè indistintamente considerate (dunque anche a quelle societarie).
Il presupposto per l’agevolazione è che l’impresa fosse operativa alla data di entrata in vigore della legge; non è necessario che la società beneficiaria fosse già costituita a tale data.
artt. 2506 e ss. c.c.
Da un punto di vista civilistico e sostanziale, la scissione ex artt. 2506 c.c. e ss., determina un trasferimento patrimoniale (totale o parziale) da una società ad un’altra (preesistente o di nuova costituzione) implicante un fenomeno successorio di continuità giuridica, economica e contabile.
La scissione comporta un fenomeno successorio caratterizzato da continuità giuridica, economica e contabile tra società scissa e beneficiaria, rilevante per il subentro nei presupposti dell’agevolazione.
art. 173, comma 4, TUIR
Dalla data in cui la scissione ha effetto, a norma del comma 11, le posizioni soggettive della società scissa, ivi compresa quella indicata nell’art. 86, comma 4, e i relativi obblighi strumentali sono attribuiti alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla stessa società scissa, in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che trattisi di posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari.
Le posizioni soggettive fiscali della società scissa, inclusi i presupposti che rilevano per la misurazione del reddito nei periodi successivi, sono attribuite alle società beneficiarie secondo le quote di patrimonio trasferite, salvo quelle specificamente connesse a determinati elementi patrimoniali.
art. 173, comma 1, TUIR
Tale continuità è persino rafforzata (e da ciò non possono non trarsi paritetiche conseguenze tanto a carico quanto a favore del contribuente) sul piano fiscale, in ordine al quale l’operazione straordinaria di scissione è tendenzialmente neutrale (art. 173 TUIR, “Scissione di società 1. La scissione totale o parziale di una società in altre preesistenti o di nuova costituzione non dà luogo a realizzo nè a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento”).
La neutralità fiscale della scissione concorre a fondare la continuità tra società scissa e beneficiaria e impone che tale continuità rilevi tanto a favore quanto a carico del contribuente.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Posto che la soccombente è amministrazione dello Stato ammessa alla prenotazione a debito, non sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012 (Cass. ord. 1778/16 ed altre).
Non è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando la parte soccombente è un’amministrazione dello Stato ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Ai fini dell’agevolazione prevista dall’art. 4 della L. n. 383/2001, il requisito temporale è l’operatività dell’impresa alla data di entrata in vigore della legge, non la previa costituzione formale della società beneficiaria.
- In caso di scissione, la società beneficiaria può avvalersi dei presupposti dell’agevolazione fiscale maturati in capo alla società scissa in attività alla data rilevante, in applicazione della continuità propria dell’operazione e del trasferimento delle posizioni soggettive previsto dall’art. 173 TUIR.
- Il riconoscimento alla beneficiaria di un’agevolazione fondata su presupposti maturati dalla società scissa non costituisce, di per sé, violazione del principio di stretta interpretazione delle agevolazioni, quando discende dall’applicazione della disciplina generale della scissione e risulta coerente con la finalità dell’incentivo.
- Resta ferma la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di contestare l’abuso quando la scissione sia realizzata esclusivamente in funzione strumentale della fruizione dell’agevolazione.
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