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Sentenza

Sentenza n. 1179/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501683

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per l’anno scolastico 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Agrigento – Sezione lavoro, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il suo diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2024/2025 e aveva condannato il Ministero all’emissione della Carta, all’accredito di euro 500,00 sulla piattaforma informatica, al pagamento della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria e delle spese di lite. Sebbene la sentenza fosse stata notificata all’Amministrazione unitamente ai dati necessari all’adempimento, il Ministero non aveva attivato la procedura informatica né accreditato la somma dovuta. La ricorrente ha chiesto la declaratoria di inottemperanza, l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato, accertando che la sentenza del giudice ordinario costituiva titolo passato in giudicato e che il Ministero, pur avendone ricevuto regolare notificazione, non aveva adempiuto alle statuizioni in essa contenute. L’inerzia ministeriale è stata qualificata come inottemperanza rilevante ai sensi dell’art. 114 c.p.a. Il Ministero è stato quindi obbligato a dare integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della DGOSV, con facoltà di delega, da attivare su istanza di parte entro un ulteriore termine di sessanta giorni e senza compenso aggiuntivo. È stata inoltre accolta la domanda di penalità di mora: il Ministero dovrà corrispondere, per ogni giorno di ulteriore ritardo, una somma pari agli interessi legali sulla somma liquidata nella sentenza, dalla notificazione della pronuncia fino all’integrale pagamento. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario

    La disposizione consente di agire davanti al giudice amministrativo per ottenere l’adempimento, da parte della pubblica amministrazione, degli obblighi derivanti da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    l’inerzia del Ministero integra una fattispecie di inottemperanza

    L’inosservanza dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato legittima l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, l’ordine di esecuzione e l’adozione di misure sostitutive.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato

    La penalità di mora può essere disposta quando, avuto riguardo alla natura dell’obbligo, alla semplicità delle attività richieste e alla protratta inerzia amministrativa, essa non risulti manifestamente iniqua; nel caso concreto è stata quantificata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta per ogni giorno di ritardo.

  • art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015

    modifica dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

    La disposizione è richiamata quale fonte della disciplina applicabile alla penalità di mora nell’ottemperanza.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è proponibile per ottenere l’attuazione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga specifici obblighi all’amministrazione.
  • La mancata esecuzione di una sentenza regolarmente notificata all’amministrazione, quando siano stati trasmessi anche i dati necessari all’adempimento, integra inottemperanza al giudicato.
  • In presenza di inottemperanza, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a operare su istanza di parte dopo la scadenza del termine assegnato.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato quando la misura non sia manifestamente iniqua, considerando la natura dell’obbligo, la semplicità delle attività richieste e la protratta inerzia dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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