Sentenza n. 1412/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento della nota prot. n. 68942 del 22 settembre 2022, con la quale è stata rigettata l’istanza di rilascio del permesso di costruire presentata dalla società ricorrente ed assunta al prot. n. 2652 del 15 gennaio 2019 per la realizzazione di otto unità immobiliari da adibire a civile abitazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di costruire per la realizzazione di otto unità immobiliari a uso abitativo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il diniego comunale sostenendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della legge regionale Lazio n. 12 del 1975 e dell’art. 22 delle norme tecniche di attuazione del PRG, nonché l’eccesso di potere per disparità di trattamento. In particolare, ha contestato l’applicazione dell’indice di fabbricabilità territoriale di 0,25 mc/mq, sostenendo che al progetto dovesse applicarsi l’indice di 1,30 mc/mq, poiché l’intervento riguardava civili abitazioni e non servizi e l’area sarebbe stata già satura di costruzioni. Il Comune aveva motivato il diniego anche con numerose ulteriori carenze documentali e progettuali: mancata dimostrazione della volumetria disponibile e del rispetto delle distanze tra fabbricati, delle prescrizioni su alberature, permeabilità, superfici porticate e coperture, delle prescrizioni del codice della strada; mancati chiarimenti sulle opere di urbanizzazione; assenza della documentazione sulle fonti rinnovabili; incompletezza della planimetria e dei profili ante e post operam; mancata registrazione sul portale ISTAT; assenza del parere sul pre-allaccio alle reti idriche e fognarie; mancata produzione della nomina del direttore dei lavori controfirmata per accettazione. Il ricorso ha censurato soltanto la prima ragione ostativa, relativa all’indice di fabbricabilità, senza contestare le ulteriori ragioni poste a fondamento del diniego.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Il diniego è stato qualificato come provvedimento plurimotivato, fondato su ragioni autonome e indipendenti: da un lato, la mancata dimostrazione della conformità urbanistica rispetto all’indice di fabbricabilità; dall’altro, la grave incompletezza della documentazione tecnica e progettuale. Poiché la società ha contestato esclusivamente la prima ragione, anche l’eventuale accoglimento della censura sull’indice non avrebbe potuto condurre all’annullamento del diniego: sarebbero rimaste integre le ulteriori ragioni ostative, autonomamente idonee a sorreggere il provvedimento. Ne deriva l’assenza di un interesse concreto e attuale alla decisione sull’unico motivo dedotto. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 8 l. reg. Lazio 12 giugno 1975 n. 12
La società ne invocava una diversa applicazione quanto all’indice di fabbricabilità; la questione non è stata esaminata nel merito per carenza di interesse.
art. 22 delle norme tecniche di attuazione del PRG
Il Comune lo ha richiamato quale base della prescrizione urbanistica sull’indice di fabbricabilità e il TAR ha ritenuto che la relativa ragione fosse comunque accompagnata da ulteriori motivi autonomi di diniego.
art. 20, commi 4, 5 e 8, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380
Disciplina richiamata nel procedimento di rilascio del permesso di costruire, nelle richieste di integrazione e nell’istanza di attestazione; non costituisce la ratio decidendi della sentenza.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990 n. 241
Richiamato in relazione al preavviso di rigetto comunicato dal Comune; la sentenza non decide specificamente sulla legittimità del preavviso.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ha consentito al Collegio di sottoporre alle parti la questione della possibile inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, poi effettivamente dichiarata.
Massime di principio
- Quando un provvedimento amministrativo è fondato su più ragioni autonome, ciascuna astrattamente idonea a sorreggerlo, il ricorrente deve contestare tutte le ragioni che producono la lesione; la mancata impugnazione anche di una sola ragione autonomamente decisiva rende inammissibile, per carenza di interesse, la censura rivolta contro le altre.
- In presenza di un diniego plurimotivato, l’eventuale accoglimento della censura relativa a una sola motivazione non potrebbe comunque determinare l’annullamento dell’atto se restano integre ulteriori ragioni ostative autonomamente sufficienti: manca quindi un interesse concreto e attuale alla decisione sul motivo isolatamente dedotto.
- La qualificazione di un atto come plurimotivato richiede che le diverse ragioni poste a fondamento della decisione siano indipendenti e ciascuna idonea, da sola, a giustificare il dispositivo.
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