Cassazione Penale, Sentenza n. 13610/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza che confermava la condanna per il possesso di un passaporto albanese falso. Due motivi principali: (1) richiesta di riqualificazione del fatto come falso materiale commesso da privato ai sensi del combinato disposto degli artt. 477 e 482 c.p., invece della fattispecie di cui all'art. 497-bis; (2) dedotta improcedibilità dell'azione penale per difetto di giurisdizione italiana relativamente alla fattispecie dell'art. 497-bis, comma 2 (fabbricazione), con riferimento alla possibile consumazione all'estero e alla mancata richiesta del Ministro della giustizia ex art. 10 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la censura mero reiterativo dell'appello e ha confermato la qualificazione ai sensi dell'art. 497-bis: il passaporto, valido per l'espatrio, era falsificato nella pagina dati (fotografia e dati anagrafici), cioè in una parte significativa, e pertanto rientra nella disciplina di cui all'art. 497-bis. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto infondata la doglianza: anche se il secondo comma di cui all'art. 497-bis costituisce reato autonomo rispetto al mero possesso, quando l'uso/possesso del documento contraffatto abbia avuto luogo in Italia il reato può essere considerato commesso qui (art. 6, comma 2 c.p.); inoltre, nei fatti di causa la contestazione relativa alla formazione del falso è risultata di fatto neutralizzata nel trattamento sanzionatorio dai giudici di merito, senza che ricorra la situazione di improcedibilità per mancanza della richiesta ministeriale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 497-bis cod. pen.
La Corte interpreta l'art. 497-bis come norma applicabile al possesso e alla fabbricazione di documenti validi per l'espatrio falsificati anche parzialmente purché la parte falsificata sia significativa (p.es. la pagina dati con fotografia e dati anagrafici). Il comma secondo è qualificato come fattispecie autonoma rispetto al primo comma.
artt. 477 e 482 cod. pen.
Richiamati dal ricorrente come possibile riqualificazione in falso materiale commesso da privato; la Corte però ritiene non applicabili queste norme alla fattispecie del passaporto falsificato nella pagina dati, dato il carattere del documento valido per l'espatrio.
art. 6, comma 2 cod. pen.
La Corte applica il principio secondo cui, se l'uso del documento falsificato ha avuto luogo sul territorio dello Stato, il reato può considerarsi commesso in Italia anche se una parte dell'azione (p.es. la contraffazione) è avvenuta all'estero.
art. 10 cod. pen.
Norma che disciplina la procedibilità per reati commessi all'estero e richiede in taluni casi la richiesta del Ministro della giustizia; la Corte valuta che la mancata attestazione di tale richiesta non impone automatico accoglimento della censura quando dall'istruttoria non risulti la consumazione esclusiva all'estero.
art. 69 cod. pen.
ultimo comma e comma quarto menzionati
Richiamato in relazione al trattamento sanzionatorio: la Corte osserva che la qualificazione del reato come fattispecie autonoma (comma 2) incide sul minimo edittale e che il giudice non può eludere il limite minimo previsto, né trattare il secondo comma come mera circostanza aggravante quando la norma lo configura come reato autonomo.
Massime di principio
- Se un documento valido per l'espatrio è falsificato in una parte che attesta dati identificativi (p.es. pagina con foto e dati), si applica l'art. 497-bis anche se la falsificazione è parziale.
- Il comma 2 dell'art. 497-bis (fabbricazione/previa contraffazione da parte del detentore) costituisce reato autonomo rispetto al mero possesso di cui al comma 1; non può essere ridotto a semplice circostanza aggravante.
- La giurisdizione italiana può sussistere quando l'uso o il possesso del documento falso avvenga in Italia, anche se parte della formazione del falso si sia svolta all'estero (art. 6, comma 2 c.p.).
- L'assenza della richiesta del Ministro della giustizia ex art. 10 c.p. rileva solo se emerge che la condotta perseguibile (esclusivamente) si è consumata all'estero; in mancanza di elementi probatori certi, i giudici non devono dichiarare d'ufficio l'improcedibilità.
- In sede difensiva è importante documentare tempestivamente dove si è svolta la contraffazione e chiedere formalmente l'accertamento della competenza o della necessità della richiesta ministeriale, altrimenti la giurisdizione italiana può essere ritenuta sussistente.
- Ai fini della quantificazione della pena, la qualificazione normativa (reato autonomo vs circostanza aggravante) incide sul minimo edittale: i giudici di merito non possono eludere i limiti soggettivi e oggettivi imposti dalla legge penale.
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