Cassazione Civile, Ordinanza n. 34067/2023 del 05/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda domande proposte da numerosi medici che avevano frequentato scuole di specializzazione universitaria in anni compresi tra il 1982 e il 1991 contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Università e della Ricerca. In primo grado alcuni di essi avevano ottenuto una condanna risarcitoria per tardiva trasposizione delle direttive europee sui medici specializzandi, altri avevano visto rigettata la domanda per prescrizione o perché iscritti in epoca anteriore al 1° gennaio 1983. In appello la Corte di Roma aveva accolto alcune impugnazioni dei medici "a cavallo" tra il 1982 e il 1983, riconoscendo il risarcimento dal 1° gennaio 1983, e aveva confermato la prescrizione per altri. La Presidenza del Consiglio ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell’art. 100 c.p.c., sostenendo che l’appello contro un medico doveva essere dichiarato inammissibile perché la sua domanda era stata in realtà rigettata in primo grado e il dispositivo favorevole era frutto di un mero errore materiale, da leggere alla luce della motivazione; 2) violazione della disciplina eurounitaria e degli artt. 1173 e 1218 c.c., sostenendo che i medici che avevano iniziato la specializzazione prima del 1982/1983 non avrebbero avuto diritto né alla remunerazione né al risarcimento. I medici soccombenti sul tema della prescrizione hanno a loro volta ricorso, deducendo violazione dell’art. 2935 c.c. e delle direttive comunitarie, assumendo che la prescrizione non potesse decorrere dal 27 ottobre 1999 ma solo da data successiva, connessa all’abrogazione della precedente direttiva 93/16 da parte della direttiva 2005/36.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi. Ha accolto il primo motivo del ricorso della Presidenza del Consiglio, cassando la sentenza d’appello limitatamente alla posizione di un medico e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile l’appello della Presidenza contro quel medico per difetto di interesse, perché la sentenza di primo grado andava letta nel senso della reiezione della sua domanda, risultando il dispositivo favorevole un mero errore materiale. Ha rigettato invece il secondo motivo della Presidenza, confermando che anche i medici che avevano iniziato il corso prima del 1982 ma lo avevano proseguito dopo il 1° gennaio 1983 avevano diritto al risarcimento limitatamente al periodo successivo a tale data, se la specializzazione rientrava tra quelle considerate dalle direttive. Ha poi dichiarato inammissibile il ricorso dei medici sulla prescrizione, ritenendo consolidato il principio per cui il diritto risarcitorio per tardiva attuazione delle direttive si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 L. n. 370/1999. Sono state regolate le spese con compensazione solo per il rapporto processuale relativo al medico interessato dall’accoglimento del primo motivo e con condanna degli altri ricorrenti soccombenti; è stata inoltre applicata la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. ai medici il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
L’interesse ad impugnare va valutato in base all’effettivo contenuto della sentenza, letto integrando dispositivo e motivazione; l’appello è inammissibile se la parte è già rimasta soccombente e non ha interesse a contestare una statuizione in realtà sfavorevole.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per dedurre la violazione di legge nei motivi di ricorso per cassazione.
art. 2935 c.c.
La prescrizione decorre da quando il diritto può essere fatto valere; nel caso dei medici specializzandi la Corte ribadisce che il dies a quo del termine decennale è il 27 ottobre 1999 per le pretese risarcitorie maturate per tardiva attuazione delle direttive.
artt. 1173 e 1218 c.c.
Richiamati dalla ricorrente statale per contestare l’astratta configurabilità del diritto risarcitorio, ma la Corte conferma la sussistenza dell’obbligazione risarcitoria da inadempimento dello Stato nei limiti riconosciuti dalla giurisprudenza unionale e nazionale.
art. 13, par. 1, direttiva 82/76/CEE
La remunerazione adeguata per la formazione medica spetta anche per i corsi iniziati prima del 1982 e proseguiti oltre il 1° gennaio 1983, dal 1° gennaio 1983 fino al termine della formazione, se la specializzazione è tra quelle contemplate dalle direttive.
art. 16 direttiva 82/76/CEE
Il termine di trasposizione scade il 31 dicembre 1982; l’inadempimento statale è rilevante solo dal 1° gennaio 1983.
art. 11 L. 19 ottobre 1999, n. 370
La Corte lo considera come intervento legislativo di aestimatio del danno, che ha fissato gli importi spettanti ai medici specializzandi per il periodo rilevante e dal quale decorre la prescrizione decennale delle pretese risarcitorie residue.
art. 335 c.p.c.
Base processuale per la riunione dei ricorsi proposti avverso la medesima sentenza.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma sul rito camerale di trattazione del ricorso per cassazione.
art. 96, terzo comma, c.p.c.
Consente la condanna equitativa per lite temeraria/abuso del processo; la Corte la applica ai ricorrenti le cui censure erano manifestamente infondate e contrastanti con un orientamento consolidato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Presuppone il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti soccombenti.
Direttiva 75/362/CEE
Richiamata come direttiva di coordinamento e riconoscimento dei diplomi di medico, rilevante per individuare le specializzazioni coperte dalla tutela.
Direttiva 75/363/CEE
Costituisce, insieme alla direttiva 82/76, il quadro normativo unionale sulla remunerazione adeguata dei medici specialisti.
Direttiva 93/16/CEE
Non introduce un nuovo obbligo sulla misura della borsa per i medici specializzandi anteriori al 2006-2007; non sposta il dies a quo della prescrizione.
Direttiva 2005/36/CE
La sua abrogazione della direttiva precedente non fa decorrere da quel momento un nuovo termine prescrizionale per il credito risarcitorio già azionabile dal 1999.
Massime di principio
- Nel valutare l’interesse ad impugnare occorre ricostruire il decisum complessivo mediante il coordinamento tra motivazione e dispositivo; il dispositivo può essere corretto alla luce della motivazione quando il suo contenuto sia frutto di un evidente errore materiale e non sussista un contrasto insanabile.
- Il diritto al risarcimento per tardiva trasposizione delle direttive sui medici specializzandi spetta anche a chi abbia iniziato la formazione prima del 1982, purché il corso sia proseguito dopo il 1° gennaio 1983 e riguardi una specializzazione compresa nel perimetro delle direttive, ma il riconoscimento opera solo dalla data di inizio dell’inadempimento statale, cioè dal 1° gennaio 1983.
- Per le pretese risarcitorie dei medici specializzandi maturate in conseguenza della mancata attuazione delle direttive europee, la prescrizione decennale decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 L. n. 370/1999, poiché da quel momento gli aventi diritto avevano la ragionevole certezza della mancata adozione di ulteriori atti satisfattivi da parte dello Stato.
- In tema di prescrizione, l’incertezza su giurisdizione, natura dell’azione o modalità processuali non impedisce il decorso del termine quando il diritto è già esercitabile anche in via stragiudiziale e il debitore pubblico è chiaramente individuabile.
- La proposizione di ricorsi manifestamente infondati contro un orientamento consolidato può integrare condotta processuale abusiva e giustificare la condanna equitativa ex art. 96, comma 3, c.p.c.
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