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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14653/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto pluriaggravato. Con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza del fatto e sull'identificazione dell'autore, sostenendo l'erroneità del riconoscimento operato dalla persona offesa e valorizzando le dichiarazioni della madre dell'imputato. Con il secondo motivo contestava l'elemento psicologico del reato, lamentando che la Corte di merito non avesse correttamente valutato il dolo. Con il terzo motivo censurava il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2, c.p., assumendo che i fatti non integrassero la manomissione richiesta dalla norma. Con il quarto motivo chiedeva il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, assumendo che la condotta fosse di minima offensività.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo una mera reiterazione di censure già proposte in appello e non specifiche, evidenziando che la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente sull'identificazione dell'imputato quale autore del tentato furto e che le dichiarazioni della madre non erano decisive. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata in punto di elemento soggettivo. Il terzo motivo è stato ritenuto non deducibile in sede di legittimità perché fondato su doglianze di fatto, mentre i giudici di merito avevano spiegato che la forzatura della serratura e del quadro di accensione integrava l'aggravante contestata. Il quarto motivo è stato considerato manifestamente infondato, poiché la sentenza impugnata aveva escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando, in particolare, l'abitualità della condotta. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 199 c.p.p.

    viene richiamato per escludere che la madre dell'imputato fosse destinataria dell'avviso previsto dalla norma, senza che ciò incida sull'identificazione dell'autore del fatto.

  • art. 625, comma primo, n. 2, c.p.

    l'aggravante è ritenuta integrata dalla forzatura della serratura dell'auto e del quadro di accensione, qualificata come manomissione idonea a realizzare la circostanza aggravante.

  • art. 131-bis c.p.

    la particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; è sufficiente che la motivazione escluda uno dei presupposti ritenuto decisivo.

  • art. 133, comma primo, c.p.

    è indicato come parametro per la valutazione complessiva necessaria ai fini del giudizio di particolare tenuità del fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    è il fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a reiterare censure già formulate in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e senza sviluppare una critica specifica e argomentata.
  • Le doglianze che investono l'accertamento del fatto, l'identificazione dell'autore o la ricostruzione delle modalità della condotta non sono deducibili in cassazione se si risolvono in una mera contrapposizione di lettura del materiale probatorio rispetto a quella già compiuta dai giudici di merito.
  • L'aggravante connessa alla forzatura o manomissione del bene può ritenersi integrata quando la condotta dell'agente incida materialmente sui dispositivi di chiusura o di accensione in modo apprezzabile, secondo una motivazione immune da vizi logici e giuridici.
  • Il riconoscimento della particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva e concreta della condotta, del grado di colpevolezza e dell'offesa; la motivazione che escluda uno di tali profili in modo chiaro è sufficiente a sorreggere il diniego del beneficio.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioniCause di non punibilità
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

Testo integrale

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