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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11388/2023 del 02/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte della società ricorrente e della contestuale accettazione da parte dei controricorrenti, dichiarando estinto il processo. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese. Non vi è stata decisione nel merito sulle censure contro la sentenza d'appello.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia tra una società datrice di lavoro e alcuni dipendenti riguardava la validità della clausola collettiva che escludeva il periodo di apprendistato dal computo dell'anzianità di servizio e dai relativi incrementi retributivi. Il tribunale aveva dichiarato la nullità dell'art. 18.11 del CCNL 16 aprile 2003 e dell'art. 7 dell'accordo 1 marzo 2006 nella parte in cui negavano tale computo; la corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo ancora applicabile e inderogabile l'art. 19 della legge n. 25/1955, che equiparava il periodo di apprendistato a quello di lavoro ordinario ai fini in discussione. La società ha proposto ricorso per cassazione, ma nelle more del giudizio ha rinunciato al ricorso chiedendo la dichiarazione di estinzione del processo; i lavoratori hanno accettato la rinuncia per mezzo del loro procuratore speciale.

Norme richiamate

  • art. 19 della legge n. 25/1955

    La corte d'appello aveva ritenuto che la disposizione fosse ancora vigente e inderogabile nel rapporto in esame, con conseguente equiparazione del periodo di apprendistato al lavoro ordinario ai fini dell'anzianità di servizio e degli incrementi retributivi.

Massime di principio

  • Quando interviene rinuncia al ricorso per cassazione, seguita dalla relativa accettazione da parte dei controricorrenti, il giudizio deve essere dichiarato estinto senza esame del merito.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte può disporre la compensazione delle spese processuali.
  • La decisione di merito richiamata nel testo conferma che, ove una disciplina legale sia ritenuta ancora vigente e inderogabile, una clausola collettiva non può escludere il computo del periodo di apprendistato ai fini dell'anzianità di servizio e delle connesse progressioni retributive.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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