Cassazione Penale, Sentenza n. 34571/2026 del 25/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato era stato prosciolto dal Tribunale di Catania, con sentenza dell’8 novembre 2024, ai sensi dell’art. 529 c.p.p., dall’imputazione di violenza privata ex art. 610 c.p., poiché, dopo la riforma introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, il reato era divenuto procedibile a querela e il giudice aveva ritenuto mancante tale condizione. La sentenza era stata appellata dal Procuratore della Repubblica e dalla parte civile; l’imputato aveva proposto appello incidentale rispetto all’impugnazione della parte civile. Dichiarati inammissibili gli appelli dalla Corte d’appello di Catania con ordinanza del 2 febbraio 2026, il Procuratore generale distrettuale ha proposto ricorso per cassazione. Ha sostenuto che la volontà punitiva della persona offesa poteva risultare dalla costituzione di parte civile e dalla sua persistenza nei gradi successivi; la costituzione era intervenuta il 10 settembre 2021, prima della scadenza del termine transitorio per proporre querela. La difesa ha replicato che la parte civile non aveva manifestato in modo chiaro e inequivocabile la volontà di chiedere la punizione, tanto per i fatti anteriori al 23 dicembre 2017 quanto per quelli successivi, sino al giugno 2019; ha inoltre contestato l’irritualità della modifica del capo d’imputazione, che avrebbe esteso la data finale della condotta al giugno 2019. La Corte ha rilevato anche che l’appello del Procuratore della Repubblica, pur dichiarato inammissibile, non determinava la conversione del ricorso per cassazione in appello ai sensi dell’art. 580 c.p.p. Secondo la contestazione modificata all’udienza del 10 novembre 2023, l’ultimo episodio risaliva al giugno 2019.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Procuratore generale e annullato la sentenza, rinviando per il giudizio al Tribunale di Catania in diversa persona fisica. Ha ritenuto erronea la dichiarazione di improcedibilità: la volontà di punizione della persona offesa può essere riconosciuta nella costituzione di parte civile e nella persistenza della costituzione nei successivi gradi. Per i fatti anteriori alla riforma, l’art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022 faceva decorrere dal 30 dicembre 2022 il termine di tre mesi per la querela, quando la persona offesa avesse già avuto notizia del fatto; la costituzione di parte civile del 10 settembre 2021 era intervenuta prima della scadenza di tale termine. La Corte ha quindi escluso che la condizione di procedibilità mancasse per tardività. Ha precisato che il reato di violenza privata è istantaneo e che, quanto meno per l’ultimo episodio contestato, collocato nel giugno 2019, non erano maturati né il termine ordinario né quello massimo di prescrizione. Il rinvio è stato disposto al Tribunale, non applicandosi l’art. 569, comma 4, c.p.p., poiché il ricorso per cassazione era l’unico mezzo d’impugnazione esperibile dal Procuratore generale. Le doglianze difensive sulla mancanza di una chiara volontà punitiva e sulla modifica del capo d’imputazione sono riportate nella sentenza come contenuto della memoria difensiva; il provvedimento non ne dà una distinta decisione conclusiva.
Norme richiamate
art. 580 c.p.p.
Il principio sancito dall'art. 580 cod. proc. pen. — secondo il quale, se contro la stessa sentenza sono proposti mezzi d’impugnazione diversi il ricorso per cassazione si converte in appello — non può operare se l'appello sia stato dichiarato inammissibile.
La conversione del ricorso per cassazione in appello, in presenza di impugnazioni diverse contro la stessa sentenza, non opera quando l’appello concorrente sia dichiarato inammissibile.
art. 610 c.p.
Il reato di violenza privata è un reato istantaneo.
La violenza privata ha natura di reato istantaneo; nel caso esaminato, la collocazione dell’ultimo episodio nel giugno 2019 comportava che, almeno per tale episodio, non fossero maturati i termini ordinario e massimo di prescrizione.
art. 124, primo comma, c.p.
In relazione ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della suddetta modifica legislativa, l’art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022 ha stabilito che il termine per la presentazione della querela (pari a tre mesi ex art. 124, primo comma, cod. pen.) decorre dalla data della sua entrata in vigore (30 dicembre 2022) quando la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.
Il termine ordinario di tre mesi per presentare querela, nei casi transitori considerati, decorre dal 30 dicembre 2022 se la persona offesa aveva già avuto notizia del fatto.
art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022
In relazione ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della suddetta modifica legislativa, l’art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022 ha stabilito che il termine per la presentazione della querela (pari a tre mesi ex art. 124, primo comma, cod. pen.) decorre dalla data della sua entrata in vigore (30 dicembre 2022) quando la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.
Per i reati divenuti procedibili a querela in forza della riforma, la disposizione transitoria fa decorrere il termine per querelare dal 30 dicembre 2022 quando la persona offesa era già a conoscenza del fatto.
art. 569, comma 4, c.p.p.
Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Catania, non tornando applicabile l’art. 569, comma 4, cod. proc. pen., in quanto il ricorso per cassazione era l’unico mezzo di impugnazione esperibile dal Procuratore generale.
La disposizione non è applicabile quando, per il Procuratore generale ricorrente, il ricorso per cassazione costituisce l’unico mezzo d’impugnazione esperibile.
art. 529 c.p.p.
Il Tribunale di Catania ha prosciolto, ai sensi dell’art. 529 cod. proc. pen., nei confronti di Rosario Cariola, imputato del reato di cui all’art. 610 cod. pen.
Nel caso concreto il Tribunale aveva pronunciato proscioglimento per mancanza della condizione di procedibilità; la Cassazione ha annullato tale decisione perché la costituzione di parte civile poteva valere come manifestazione della volontà punitiva.
Massime di principio
- La volontà della persona offesa di ottenere la punizione del responsabile può risultare dalla costituzione di parte civile e dalla persistenza di tale costituzione nei successivi gradi di giudizio.
- Quando un reato diviene procedibile a querela per effetto della riforma e ricorre la disciplina transitoria dell’art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022, se la persona offesa aveva già avuto notizia del fatto il termine di tre mesi decorre dal 30 dicembre 2022; una costituzione di parte civile intervenuta prima della scadenza può integrare la manifestazione della volontà punitiva.
- La proposizione di un appello concorrente contro la stessa sentenza non determina la conversione del ricorso per cassazione in appello se quell’appello è stato dichiarato inammissibile.
- La violenza privata è un reato istantaneo; ai fini della prescrizione, l’ultimo episodio contestato va considerato nella sua collocazione temporale, che nel caso concreto escludeva la maturazione dei termini ordinario e massimo.
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