Cassazione Penale, Sentenza n. 49987/2023 del 15/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari sostenendo che la motivazione è contraddittoria e illogica: la Corte di merito afferma di avere prova della disponibilità del veicolo in capo all'imputato e della sua provenienza delittuosa (con elementi come la fuga al posto di blocco e l'abbandono del veicolo), ma ritiene nondimeno "non inverosimile" la versione difensiva secondo cui il mezzo era stato preso solo in prestito. Il PG ha dedotto che tale valutazione è incompatibile, perché la ricettazione si consuma con l'acquisizione del possesso consapevole della cosa proveniente da reato e non esiste una figura di "ricettazione d'uso" che giustifichi l'assoluzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha rilevato la contraddittorietà della motivazione della Corte d'appello e ha precisato i principi di diritto (la ricettazione è reato istantaneo che si consuma con l'ottenimento del possesso, la prova della consapevolezza della provenienza illecita è risultata solida, e l'asserito uso temporaneo non esclude il reato). Ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Bari, indicando al giudice del rinvio di tener conto dei rilievi svolti.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
La ricettazione si consuma nel momento in cui l'agente ottiene il possesso della cosa; per la sussistenza del reato è sufficiente la ricezione volontaria con la coscienza dell'origine delittuosa della cosa, senza necessità di prova di un "profitto" patrimoniale concreto.
art. 648-bis cod. pen. (prevista nell'originaria imputazione)
L'articolo è menzionato come parte dell'originaria imputazione; la Corte ricorda che il codice prevede una fattispecie specifica di furto d'uso ma non una "ricettazione d'uso", quindi la dichiarata temporaneità dell'uso non esclude di per sé la ricettazione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (citazioni): Sez. 2, n. 29561 del 20/07/2020 (Silvestri), Sez. 2, n. 45071 del 14/10/2021 (Zaniolo), Sez. 2, n. 21596 del 18/02/2016 (Tronchetti Provera), Sez. 2, n. 17718 del 07/04/2011 (Conte)
Sez. 2, n. 29561 del 20/07/2020, Rv. 279969; Sez. 2, n. 45071 del 14/10/2021, Rv. 282508; Sez. 2, n. 21596 del 18/02/2016, Rv. 267165; Sez. 2, n. 17718 del 07/04/2011, Rv. 250156
La giurisprudenza conferma che la consumazione della ricettazione si identifica con l'acquisizione del possesso e che il cosiddetto "profitto" integra solo il dolo specifico e può avere natura non patrimoniale; inoltre, la ragione per cui si riceve la cosa (es. temporaneo uso) non è rilevante per escludere automaticamente la ricettazione.
Massime di principio
- La ricettazione si perfeziona con il conseguimento del possesso della cosa proveniente da reato: il momento del possesso è cruciale per la consumazione del reato.
- La prova della consapevolezza della provenienza illecita della cosa (es. fuga al posto di blocco, abbandono del veicolo) può fondare la responsabilità per ricettazione anche se l'imputato dichiara un uso temporaneo.
- La legge non prevede una "ricettazione d'uso": la pretesa che la cosa sia stata presa solo in prestito non esclude automaticamente la ricettazione; il giudice deve valutare la coerenza e la credibilità complessiva della versione difensiva rispetto agli altri elementi probatori.
- Per la configurabilità della ricettazione non è necessario dimostrare un profitto patrimoniale concreto: l'intenzione di servirsi della cosa può bastare come vantaggio anche non patrimoniale.
- Se la motivazione di merito è contraddittoria (es. si ritiene provata la consapevolezza dell'origine illecita ma si assolve per una spiegazione che contraddice tale prova), la Cassazione può annullare la decisione e disporre il rinvio per un nuovo giudizio.
- In casi simili il giudice di merito deve esplicitare come i fatti probatori (comportamenti evasivi, abbandono, menzogne, incongruenze) incidano sul ragionevole dubbio e motivare perché una versione difensiva sia ritenuta credibile o non credibile.
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