Sentenza del 27/01/2017 n. 2116 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva riconosciuto alla cooperativa il diritto al rimborso dell'ICI versata in eccesso per gli anni 2000-2004, ritenendo esenti gli immobili perché strumentali all'attività agricola dei soci. Sono stati proposti sei motivi, tra cui la falsa applicazione retroattiva della disciplina sulla ruralità, l'omessa considerazione dell'onere probatorio gravante sulla contribuente e l'insufficiente motivazione circa l'identificazione, il classamento catastale e le caratteristiche degli immobili.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il quarto motivo, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Il giudice del rinvio dovrà verificare, per ciascun immobile e per le annualità interessate, se fosse accatastato e, in caso positivo, se appartenesse alle categorie catastali di ruralità A/6 o D/10; solo in caso di mancato accatastamento potrà essere valutata direttamente la strumentalità effettiva e necessaria all'attività agricola. Non è quindi stato definitivamente riconosciuto il rimborso alla cooperativa.
Norme richiamate
D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3-bis, convertito dalla L. n. 133 del 1994, come modificato dal D.L. n. 159 del 2007, art. 42-bis, convertito dalla L. n. 222 del 2007
Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c.
La ruralità degli immobili strumentali rileva ai fini dell'esenzione ICI, ma per gli immobili già censiti assume rilievo decisivo il relativo classamento catastale, non la sola concreta destinazione agricola.
D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 2, comma 1, lett. a)
Non si considerano fabbricati le unità immobiliari per le quali ricorrono i requisiti di ruralità.
Gli immobili rurali classificati secondo le categorie catastali pertinenti sono esclusi dalla nozione di fabbricato imponibile ai fini ICI.
D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis, convertito dalla L. n. 14 del 2009
Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a), deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari ... per le quali ricorrono i requisiti di ruralità.
La disposizione, avente natura interpretativa e retroattiva, conferma che l'esclusione dall'ICI opera per gli immobili catastalmente riconosciuti come rurali.
D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2-bis, convertito dalla L. n. 106 del 2011
I contribuenti avevano facoltà di presentare domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione delle categorie A/6 e D/10.
La procedura catastale consente di ottenere il riconoscimento della ruralità, anche con effetti retroattivi nei limiti previsti dalla legge.
D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 14-bis, convertito dalla L. n. 214 del 2011
Le domande di variazione catastale producono gli effetti collegati al riconoscimento della ruralità, fermo il classamento originario degli immobili abitativi.
D.L. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5-ter, convertito dalla L. n. 124 del 2013
Le domande di variazione e l'annotazione catastale della ruralità producono effetti retroattivi a decorrere dal quinto anno antecedente alla presentazione della domanda.
Art. 2135 c.c.
La nozione di attività agricola costituisce il riferimento per valutare la ruralità e la necessaria strumentalità degli immobili non accatastati.
Cass., Sezioni Unite, n. 18565 del 2009
L'immobile ... con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10) ... non è soggetto all'imposta.
Il classamento catastale A/6 o D/10 è il criterio dirimente per l'esenzione ICI dei fabbricati rurali. Il contribuente deve impugnare il classamento non rurale, mentre il Comune deve impugnare l'attribuzione della categoria rurale se intende assoggettare l'immobile all'imposta.
Massime di principio
- Per ottenere il rimborso ICI sostenendo la ruralità di un immobile già accatastato, occorre dimostrare il classamento nella categoria rurale pertinente, normalmente A/6 per le abitazioni e D/10 per i fabbricati strumentali, oppure avere tempestivamente impugnato il classamento non rurale.
- La sola prova che l'immobile sia concretamente utilizzato per l'attività agricola non è normalmente sufficiente quando il fabbricato è già iscritto in catasto: il giudice tributario non può accertarne incidentalmente la ruralità ignorando il classamento.
- Se il fabbricato non è accatastato, il giudice può valutare direttamente la ruralità, ma il contribuente deve provare la destinazione effettiva, necessaria e funzionale all'attività agricola e il relativo asservimento.
- Chi invoca l'esenzione o il rimborso ha l'onere di identificare con precisione gli immobili, le annualità, il classamento catastale e tutti i presupposti dell'agevolazione.
- Le modifiche legislative sulla ruralità possono avere effetti retroattivi, ma il riconoscimento retroattivo richiede il rispetto delle procedure catastali previste e non consente di prescindere dal dato catastale per gli immobili già censiti.
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