Cassazione Civile, Ordinanza n. 34048/2021 del 12/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso, rilevando che la compensazione delle spese del grado di appello non era assistita da motivazione congrua e non risultava giustificabile né in fatto né in diritto alla luce della disciplina applicabile. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (assicurato)
La controversia
La controversia originava da una domanda proposta in primo grado per ottenere la riliquidazione dell'indennità di disoccupazione ordinaria relativa all'anno 2012/2013, accolta dal Tribunale. L'ente previdenziale proponeva appello, ma la Corte d'appello lo dichiarava inammissibile per tardività e compensava integralmente le spese del grado, qualificando la pronuncia come meramente processuale. La parte soccombente in appello ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. e vizio di motivazione, sostenendo che la compensazione delle spese non fosse conforme a diritto perché non sorretta da gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate e che le ragioni addotte dalla Corte territoriale non integrassero tale requisito.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.
richiamato solo per la comunicazione della proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio non partecipata
art. 91 c.p.c.
violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c.
invocato quale parametro per contestare la regolazione delle spese secondo soccombenza
art. 92, comma 2, c.p.c.
violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c.
richiamato nel senso che la compensazione delle spese richiede gravi ed eccezionali ragioni da indicare esplicitamente in motivazione
Massime di principio
- La compensazione integrale delle spese processuali nel giudizio di appello è legittima solo se sorretta da una motivazione congrua e da ragioni che l'ordinamento consenta di valorizzare in modo esplicito e verificabile.
- Il mero carattere processuale della pronuncia o la dichiarazione di inammissibilità dell'appello non bastano, di per sé soli, a giustificare automaticamente la compensazione delle spese, dovendosi comunque verificare la tenuta logico-giuridica della motivazione adottata.
- In sede di legittimità, la statuizione sulle spese è censurabile quando la deroga al principio di soccombenza risulti priva dei presupposti richiesti dalla disciplina applicabile e non adeguatamente motivata.
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